Tutela della maternità Clausole campione

Tutela della maternità. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. L’ impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.
Tutela della maternità. Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore. Il datore di lavoro garantirà e anticiperà il 100 % della retribuzione in caso di maternità per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal congedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del 30 % della retribuzione per l’eventuale utilizzazione del congedo parentale nei termini e con le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n° 151.
Tutela della maternità. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. A decorrere dal 31/12/2001 la impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione. Le parti concordano di istituire una commissione paritetica che, in relazione alla astensione obbligatoria per la maternità, con riguardo ai diversi livelli di salario convenzionale presenti sui territori, determini l’incidenza percentuale dei costi che deriva dalla suddetta integrazione del trattamento assistenziale stesso.
Tutela della maternità. Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge, ad una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui al comma precedente. Il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà computato a tutti gli effetti contrattuali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne All. L) ed in applicazione delle modalità ivi previste, il diritto di assentarsi dal lavoro ed il trattamento economico previsti rispettivamente dall’art. 7 (assenza facoltativa post partum ed assenza per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni) e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del C.C., in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
Tutela della maternità. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore, ed in particolare quelle di cui al D. Lgs. 26.3.2001 n. 151. A far data dal 1° settembre 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi cinque mesi di assenza obbligatoria. Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici con contratto a tempo determinato, e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto, il trattamento a carico dell’INPS a condizione che sia recapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’Istituto assicuratore. La lavoratrice madre adottiva o affidataria in preadozione, o, in alternativa, il padre adottivo o affidatario in preadozione, potranno godere dell’astensione obbligatoria post-partum, dell’astensione facoltativa, delle assenze per malattia del bambino e dei riposi giornalieri, nei limiti previsti dal D. Lgs. 26.3.2001 n. 151.
Tutela della maternità. Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio vengono ap- plicate le disposizioni di legge in materia. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati con la presenza in servizio. Da tale trattamento vengono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di pre- mio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine.
Tutela della maternità. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il datore di lavoro è tenuto ad inte- grare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbli- gatoria fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la lavoratrice/il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
Tutela della maternità. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tutela della maternità. Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al ter- mine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente alle lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento corrisposto dall’Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della anzianità di servizio, della gra- tifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Tutela della maternità. Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge. Il teatro corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il 100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.