Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità. Le Parti stipulanti il presente contratto istituiscono un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito Cooperativo, con l’intento di garantire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a stipulare il Regolamento del Fondo entro il 28 febbraio 2013. Le Parti, inoltre, convengono che, in seguito alla stipula del Regolamento del Fondo, con decorrenza dal 1° luglio 2013, il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento mensile di un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Aziende del Movimento destinatarie del presente contratto. Le Parti convengono che la suddetta contribuzione al Fondo deve essere armonizzata con la contribuzione prevista per la parte ordinaria del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo di cui al D.M. n. 157/2000 e successive modificazioni, in modo da evitare duplicazioni. Il Fondo provvederà ad erogare alle Aziende di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo, da definirsi nel Regolamento operativo del Fondo, per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: - giovani disoccupati fino a 32 anni di età; - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; - lavoratori presenti nelle liste di cui all’art. 23 del presente contratto; - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Parti convengono che, in attesa dell’emanazione del Regolamento operativo, l’importo di cui sopra sarà pari a 2.500 euro. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’Azienda interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto a tempo indeterminato o mantenuto in servizio qualora si tratti di contratto di apprendistato. Il Fondo interverrà anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’Azienda dei “contratti di solidarietà espansivi”, o dei contratti di solidarietà difensivi, per il sostegno della mobilità, per gli interventi di cui all’art. 23 del presente contratto, o altri interventi che saranno definiti e regolati dalle parti all’atto della costituzione del Fondo. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. Le prestazioni del Fondo non potranno essere erogate alle Aziende che non risultino in regola con i versamenti contributivi al Fondo stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità. Le Parti stipulanti il presente contratto istituiscono un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito Cooperativo, con l’intento di garantire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile. FEDERCASSE 25 La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a stipulare il Regolamento del Fondo entro il 28 febbraio 2013. Le Parti, inoltre, convengono che, in seguito alla stipula del Regolamento del Fondo, con decorrenza dal 1° luglio 2013, il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento mensile di un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Aziende del Movimento destinatarie del presente contratto. Le Parti convengono che la suddetta contribuzione al Fondo deve essere armonizzata con la contribuzione prevista per la parte ordinaria del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo di cui al D.M. n. 157/2000 e successive modificazioni, in modo da evitare duplicazioni. Il Fondo provvederà ad erogare alle Aziende di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo, da definirsi nel Regolamento operativo del Fondo, per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: - giovani disoccupati fino a 32 anni di età; - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; - lavoratori presenti nelle liste di cui all’art. 23 del presente contratto; - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Parti convengono che, in attesa dell’emanazione del Regolamento operativo, l’importo di cui sopra sarà pari a 2.500 euro. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’Azienda interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto a tempo indeterminato o mantenuto in servizio qualora si tratti di contratto di apprendistato. Il Fondo interverrà anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’Azienda dei “contratti di solidarietà espansivi”, o dei contratti di solidarietà difensivi, per il sostegno della mobilità, per gli interventi di cui all’art. 23 del presente contratto, o altri interventi che saranno definiti e regolati dalle parti all’atto della costituzione del Fondo. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. Le prestazioni del Fondo non potranno essere erogate alle Aziende che non risultino in regola con i versamenti contributivi al Fondo stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità. Le Parti stipulanti il presente contratto istituiscono un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito Cooperativo, con l’intento di garantire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a stipulare il Regolamento del Fondo entro il 28 febbraio 2013. Le Parti, inoltre, convengono che, in seguito alla stipula del Regolamento del Fondo, con decorrenza dal 1° luglio 2013, il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento mensile di un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Aziende del Movimento destinatarie del presente contratto. Le Parti convengono che la suddetta contribuzione al Fondo deve essere armonizzata con la contribuzione prevista per la parte ordinaria del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo di cui al D.M. n. 157/2000 e successive modificazioni, in modo da evitare duplicazioni. Il Fondo provvederà ad erogare alle Aziende di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo, da definirsi nel Regolamento operativo del Fondo, per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: - giovani disoccupati fino a 32 anni di età; - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; FEDERCASSE 27 - lavoratori presenti nelle liste di cui all’art. 23 del presente contratto; - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Parti convengono che, in attesa dell’emanazione del Regolamento operativo, l’importo di cui sopra sarà pari a 2.500 euro. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’Azienda interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto a tempo indeterminato o mantenuto in servizio qualora si tratti di contratto di apprendistato. Il Fondo interverrà anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’Azienda dei “contratti di solidarietà espansivi”, o dei contratti di solidarietà difensivi, per il sostegno della mobilità, per gli interventi di cui all’art. 23 del presente contratto, o altri interventi che saranno definiti e regolati dalle parti all’atto della costituzione del Fondo. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. Le prestazioni del Fondo non potranno essere erogate alle Aziende che non risultino in regola con i versamenti contributivi al Fondo stesso.
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Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità. Le Parti stipulanti il presente contratto istituiscono un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito Cooperativo, con l’intento di garantire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a stipulare il Regolamento del Fondo entro il 28 febbraio 2013. Le Parti, inoltre, convengono che, in seguito alla stipula del Regolamento del Fondo, con decorrenza dal 1° luglio 2013, il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento mensile di un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle Aziende del Movimento destinatarie del presente contratto. Le Parti convengono che la suddetta contribuzione al Fondo deve essere armonizzata con la contribuzione prevista per la parte ordinaria del “Fondo di Solidarietà solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale reddito del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo del Credito Cooperativo" di cui al D.M. n. 157/2000 DM 82761/2014, e successive modificazionimodificazioni e/o integrazioni, in modo da evitare duplicazioni. Il Fondo provvederà ad erogare alle Aziende di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo, da definirsi nel Regolamento operativo del Fondo, per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni: - giovani disoccupati fino a 32 anni di età; - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità; - lavoratori presenti nelle liste di cui all’art. 23 del presente contratto; - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Parti convengono che, in attesa dell’emanazione del Regolamento operativo, l’importo di cui sopra sarà pari a 2.500 euro. L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione). L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’Azienda interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto a tempo indeterminato o mantenuto in servizio qualora si tratti di contratto di apprendistato. Il Fondo interverrà anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’Azienda dei “contratti di solidarietà espansivi”, o dei contratti di solidarietà difensivi, per il sostegno della mobilità, per gli interventi di cui all’art. 23 del presente contratto, o altri interventi che saranno definiti e regolati dalle parti all’atto della costituzione del Fondo. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore. Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. Le prestazioni del Fondo non potranno essere erogate alle Aziende che non risultino in regola con i versamenti contributivi al Fondo stesso.. Art. 25
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Samples: Verbale Di Accordo Di Modifica Dell’articolo 11 Bis 174