Fonti dei dati Clausole campione

Fonti dei dati. Cliente, società di distribuzione, fonti pubblicamente accessibili e organismi pubblici.
Fonti dei dati. Per i processi di foreground devono essere sempre utilizzati dati specifici raccolti utilizzando le checklist in allegato riferiti all’anno appena concluso (o all’ultimo anno per cui si ha la disponibilità di tutti i dati). I dati relativi alle fasi di processo comunemente realizzate presso terzisti possono essere reperiti tramite raccolta dei dati presso il terzista o i terzisti che realizzano complessivamente almeno il 50% di ciascuna attività esternalizzata. Il restante 50% della produzione esternalizzata viene modellata facendo uso dei dati medi del distretto presi dal database (se disponibile) o, fino alla creazione del database, dalla media dei dati forniti dalle altre aziende che effettuano la stessa fase. In via transitoria, durante il primo anno di applicazione del presente regolamento, tali percentuali possono non essere raggiunte dalle aziende partecipanti, ma le stesse si devono impegnare affinché le percentuali siano raggiunte al momento della prima sorveglianza (entro 1 anno dall’audit iniziale). Poiché tutte le attività di processo, così come spiegato nel paragrafo 6.3, sono a priori considerate come processi di foreground, ossia processi per cui si devono utilizzare dati specifici, l’utilizzo di dati di tipo generico deve essere giustificato all’interno del report finale. Inoltre, nel report deve essere chiaramente evidente ogni deviazione rispetto a quanto previsto nel presente protocollo in relazione ai processi di background e foreground. In altre parole, è necessario spiegare quali attività vengono considerate processi di foreground e quali processi di background, in funzione dei dati che verranno utilizzati nello studio. Nel caso in cui non siano disponibili dati specifici relativi all’anno più recente, si possono utilizzare anche dati antecedenti, ma si deve provvedere alla valutazione semi-quantitativa della qualità dei dati che tiene conto di questi aspetti nella categoria “rappresentatività temporale”. Per i processi di background, devono essere utilizzati gli inventari più aggiornati e ritenuti più rappresentativi della realtà studiata. Una breve descrizione dei database utilizzati deve essere fornita all’interno del report finale.
Fonti dei dati. I dati personali vengono raccolti in primo luogo mediante la comunicazione diretta con i clienti e l’esecuzione del contratto con i clienti (lettere, formulari di contatto e di proposta, e-mail, telefono o in altro modo) come pure nel quadro dell’utilizzo del sito Internet. Tuttavia, i dati personali possono essere raccolti anche indirettamente, in particolare tramite • persone e uffici autorizzati dal cliente; • datori di lavoro dei clienti (ad es. in relazione all’assicurazione d’indennità giornaliera di malat- tia); • altri assicuratori (malattia) all’interno e all’esterno del gruppo Helsana; • fornitori di prestazioni; • fonti di pubblico dominio (ad es. Internet, stampa, media, registri); • l’acquisto di informazioni complementari da fonti di dati di terzi (ad es. commercianti di indirizzi).

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  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • Sicurezza dei dati 8 Art. 15. Riservatezza 9

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Natura dei dati trattati I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.