DI APPLICAZIONE Clausole campione

DI APPLICAZIONE. Le disposizioni e gli impegni contenuti in questo Accordo si applicano alle Scuole per l’infanzia, alle Scuole primarie, secondarie di 1° grado (nuovo primo ciclo) e secondarie di 2° grado (nuovo secondo ciclo), statali e paritarie della Provincia, nonché agli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (I.eF.P.) nella provincia di Parma, all’interno per questo ultimi delle specifiche modalità di attuazione previste dalla normativa regionale vigente. Nei predetti ambiti e istituti di formazione l’Accordo vuole garantire l’efficacia del diritto all’educazione e all’apprendimento per tutti gli alunni. L’applicazione dell’Accordo, inoltre, è estesa ai Servizi educativi per la prima infanzia (0 – 3 anni), impegnando i Comuni in qualità di Enti titolari di tali servizi per le strutture gestite direttamente, tramite società partecipate e in appalto, compatibilmente e con i necessari adattamenti al diverso assetto organizzativo, normativo e pedagogico delle norme regionali vigenti (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modifiche). In caso di convenzioni con soggetti gestori privati i Comuni si impegnano ad allegare quale parte integrante della convenzione anche il presente Accordo. I primi destinatari dell’Accordo sono gli Enti sottoscrittori, con vincolo di obbligo per gli impegni in esso sottoscritti. In senso sostanziale, l’Accordo è destinato a tutti gli operatori scolastici, sociali e sanitari, alle famiglie e alle associazioni, in quanto soggetti attivi e decisivi a garantire l’efficacia dei percorsi di integrazione chiamate a concorrere alle scelte e ai percorsi formativi delle alunne e degli alunni.
DI APPLICAZIONE. Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.
DI APPLICAZIONE. 1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano: a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
DI APPLICAZIONE. 1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estivacon o senza produzione di acqua calda sanitaria, come definiti alla lettera pp) dell’Allegato 2 al presente Regolamento, installati nei comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ISTAT. L’elenco dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento, è riportato alla tabella 3.2 dell’Allegato 3. 2. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti – su base dati ISTAT -possono concludere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con la Città metropolitana di Roma Capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso xxxxxxxx.Xx fini dell’assunzione della competenza in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale dei comuni con popolazione fluttuante tra 39.500 e 40.500 abitanti, verrà valutata la permanenza del requisito di popolazione <40.000 per 3 anni consecutivi. 3. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all’articolo 283 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n 152/2006, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II dello stesso decreto. 4. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera l-tricies del D. Lgs. 192/2005, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 48/2020 art.3, non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 5. Sono esclusi, altresì, dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 Kw; b. gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari...
DI APPLICAZIONE. Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo: • 101 FRUMENTO TENERO NAZIONALE • 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE • 103 GRANOTURCO NAZIONALE • 104 ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE ED ALTRI CEREALI MINORI • 105 SORGO NAZIONALE • 106 MELASSI • 107 POLPE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, ESAUSTE ESSICCATE, IN FETTUCCE O PELLETS • 110 RISI E ROTTURE DI RISO • 110 BIS RISO LAVORATO PARBOILED • 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO • 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO • 129 FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA, FIENI ESSICATI, PAGLIA DI CEREALI DI PRODUZIONE NAZIONALE • 131 SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO • 132 SEMI DI SOIA • 133 GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO • 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI • 136 PANNELLI, FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE DI PRODUZIONE NAZIONALE
DI APPLICAZIONE. Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo: • 101 Frumento Tenero nazionale • 102 Frumento Duro nazionale • 103 Granoturco nazionale • 104 Orzo - Avena - Segale - Triticale ed altri Cereali Minori • 105 Sorgo nazionale • 106 Melassi • 107 Polpe di Barbabietole da zucchero, esauste essiccate, in fettucce o pellets • 110 Risi e Rotture di riso • 110 Bis Riso lavorato parboiled • 121 Farine di frumento tenero • 122 Sfarinati di frumento duro • 129 Farina di erba medica disidratata, fieni essiccati, paglia di cereali di produzione nazionale • 131 Sottoprodotti della lavorazione del frumento tenero e duro • 132 Semi di soia • 133 Germe di granoturco - vinaccioli secchi - semi di pomodoro • 135 Semi di soia tostati non disoleati • 136 Panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale
DI APPLICAZIONE. L’assicurazione è prestata per i veicoli che abbiano le caratteristiche di interesse storico o collezionistico. Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. I veicoli saranno classificati come:

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  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Sfera di applicazione Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

  • Applicazione Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì