Common use of Formazione dei dirigenti Clause in Contracts

Formazione dei dirigenti. La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: - sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; - gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; - soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; - delega di funzioni; - la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; - i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; - modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, X.Xxx. n. 81/08); - gestione della documentazione tecnico amministrativa; - obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; - organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; - modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; - ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; - criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; - il rischio da stress lavoro-correlato; - il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; - il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; - le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; - la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; - i dispositivi di protezione individuale; - la sorveglianza sanitaria; - competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; - importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; - tecniche di comunicazione; - lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; - consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei dirigenti. La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: - sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; lavoratori; - gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; ispettive; - soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; assicurativa; - delega di funzioni; funzioni; - la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; assicurativa; - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; s.m.i.; - i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; edilizia; - modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, X.Xxx. n. 81/08); 81/08); - gestione della documentazione tecnico amministrativa; amministrativa; - obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; somministrazione; - organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; emergenze; - modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 81/08; - ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; protezione; - criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; rischi; - il rischio da stress lavoro-correlato; correlato; - il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; contrattuale; - il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; appalto; - le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; rischio; - la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; preposti; - i dispositivi di protezione individuale; individuale; - la sorveglianza sanitaria; sanitaria; - competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; ruolo; - importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; aziendale; - tecniche di comunicazione; comunicazione; - lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; conflitti; - consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; sicurezza; - natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei dirigenti. La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: - ­ sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; - lavoratori; ­ gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; - ispettive; ­ soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; - assicurativa; ­ delega di funzioni; - funzioni; ­ la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; - assicurativa; ­ la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; - s.m.i.; ­ i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; - edilizia; ­ modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, X.XxxD.Lgs. n. 81/08); - 81/08); ­ gestione della documentazione tecnico amministrativa; - amministrativa; ­ obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; - somministrazione; ­ organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; - emergenze; ­ modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; - 81/08; ­ ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; - protezione; ­ criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; - rischi; ­ il rischio da stress lavoro-correlato; - lavoro­correlato; ­ il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; - contrattuale; ­ il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; - appalto; ­ le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; - rischio; ­ la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; - preposti; ­ i dispositivi di protezione individuale; - individuale; ­ la sorveglianza sanitaria; - sanitaria; ­ competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; - ruolo; ­ importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; - aziendale; ­ tecniche di comunicazione; - comunicazione; ­ lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; - conflitti; ­ consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - sicurezza; ­ natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali tecnico­professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

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