Common use of FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ Clause in Contracts

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ. Art. 3 (Obblighi delle parti) 1. La Giunta - Polo Marche DigiP si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo la funzione di responsabile della conservazione ai sensi deila normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. 2. Il Responsabile della conservazione per il Consiglio è [NOME- COGNOME] / Il responsabile della conservazione per gli Organismi regionali di garanzia è [NOME- COGNOME]. Gli stessi si impegnano a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite dalla Giunta - Polo Marche DigiP, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantiscono che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzalo utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia mantengono la titolarità e la proprietà dei documenti depositati. 4. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia si impegnano ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell’ambito del disciplinare tecnico (Allegato A1). La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili di Giunta, Consiglio / Organismi regionali di garanzia. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni. 5. Tali soggetti dichiarano che le attività previste dalla presente convenzione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBACT (Sovrintendenza archivistica). A tal fine copia della presente convenzione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza per gli opportuni adempimenti. 6. Il Responsabile del Servizio di conservazione è individuato nella figura di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale della Giunta. Ulteriori ruoli e responsabilità all’interno del Polo Marche DigiP sono esplicitati all’art. 4 del Manuale di Conservazione "DigiP- CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERA N. 68 6 SEDUTA Nì. a1...4 fl, ì .- DATA 0 9 LUG. 20W 9 Digitai Preservatìon - Polo di conservazione regionale", disponibile nel sito istituzionale deil’AGID nell'elenco dei Conservatori accreditali xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi.

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Samples: Convenzione Per I Servizi Di Conservazione Dei Documenti Informatici

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ. Art. 3 (Obblighi delle parti) 1. La Giunta - L’IBACN, tramite il Servizio Polo Marche DigiP Archivistico Regionale dell'Xxxxxx-Romagna (di seguito denominato ParER), si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo e ne assume la funzione di responsabile della conservazione ai sensi deila della normativa vigentevigente e del Manuale di Conservazione redatto da IBACN, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. 2. Il Responsabile della conservazione per il Consiglio è [NOME- COGNOME] / Il responsabile della conservazione per gli Organismi regionali di garanzia è [NOME- COGNOME]. Gli stessi L'Ente produttore si impegnano impegna a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite dalla Giunta - Polo Marche DigiPdall’IBACN, tramite il ParER, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantiscono garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzalo realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Le modalità di erogazione delle funzioni e le modalità tecniche di versamento e restituzione dei documenti, che costituiscono la configurazione dell’archivio digitale dell’Ente saranno rese disponibili tramite il sistema di conservazione in un apposito Disciplinare Tecnico, che conterrà inoltre l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento delle parti per l'erogazione delle funzioni. 4. Il Consiglio / gli Organismi regionali Disciplinare Tecnico potrà essere aggiornato anche a seguito di garanzia mantengono eventuali modifiche normative. 5. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati. 46. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia si impegnano ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell’ambito del disciplinare tecnico (Allegato A1). La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili di Giunta, Consiglio / Organismi regionali di garanzia. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni. 5. Tali soggetti Le Parti dichiarano che le attività previste dalla dal presente convenzione Accordo di collaborazione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBACT (Sovrintendenza Soprintendenza archivistica). A tal fine copia della del presente convenzione Accordo di collaborazione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza alla Soprintendenza archivistica per gli opportuni adempimentiadempimenti a cura dell’Ente produttore. 6Art. 4 (Funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER) 1. Le funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, la eventuale consulenza e il supporto tecnico- archivistico in merito all’utilizzo del sistema di conservazione. 2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, che prevedono lo svolgimento di procedure codificate, la certificazione dei processi di conservazione e l’adozione di idonee soluzioni tecnologiche e di sicurezza informatica, saranno erogate in base al Manuale di conservazione, redatto da IBACN e pubblicato nell’elenco dei conservatori accreditati nel sito di AGID e si differenziano tra: • A) Funzione di conservazione anticipata: garantisce la conservazione dei documenti informatici, anche sottoscritti nel rispetto delle norme in vigore. I documenti possono essere trasferiti fin dal momento della loro acquisizione nel sistema documentale dell’ente produttore, corredati delle informazioni disponibili al momento del trasferimento. Comprende le opportune verifiche sui files digitali, in particolare relative alla validità della firma digitale, e si completa con i trattamenti previsti dalle norme vigenti. Viene garantita la restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche, che comprovano in modo certo e automatico l’autenticità e la corretta conservazione degli stessi. Il Responsabile del Servizio ParER, inoltre, si impegna ad adeguare la funzione di conservazione è individuato nella figura di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale della Giuntaalle future modifiche normative. Ulteriori ruoli e responsabilità all’interno del Polo Marche DigiP sono esplicitati all’art. 4 del Manuale di Conservazione "DigiP- CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERA N. 68 6 SEDUTA Nì. a1...4 fl, ì .- DATA 0 9 LUG. 20W 9 Digitai Preservatìon - Polo • B) Funzione di conservazione regionale"archivistica a lungo termine dei fascicoli e dei documenti elettronici: è finalizzata sia alla conservazione a lungo termine dei documenti informatici, disponibile nel sito istituzionale deil’AGID nell'elenco garantendone il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia all’organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea. Prevede il trasferimento presso il ParER di fascicoli chiusi alla conclusione della fase attiva, secondo tempi e modalità definiti dall'Ente produttore in accordo con il ParER. Per la corretta formazione della struttura d'archivio, il ParER acquisisce gli strumenti archivistici dell'Ente produttore (titolario, piano di conservazione, ecc.) e provvede inoltre all’organizzazione dei Conservatori accreditali xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivifondi archivistici e al controllo e completamento dei metadati descrittivi degli oggetti archivistici secondo gli standard descrittivi sviluppati dalla disciplina archivistica.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ. Art. 3 (Obblighi delle parti) 1. La Giunta - Polo Marche DigiP L’IBACN, tramite ParER, si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo e ne assume la funzione di responsabile responsabilità della conservazione ai sensi deila della normativa vigentevigente e del Manuale di Conservazione redatto da IBACN, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nell’elenco dei conservatori accreditati, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. 2. Il Responsabile della conservazione per il Consiglio è [NOME- COGNOME] / Il responsabile della conservazione per gli Organismi regionali di garanzia è [NOME- COGNOME]. Gli stessi L'Ente produttore si impegnano impegna a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite dalla Giunta - Polo Marche DigiPdall’IBACN, tramite il ParER, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantiscono particolare. garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzalo realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Il Consiglio / gli Organismi regionali Le modalità di garanzia mantengono erogazione delle funzioni di conservazione e le specifiche tecniche di versamento e restituzione dei documenti, che costituiscono la configurazione dell’archivio digitale dell’Ente, saranno rese disponibili tramite il sistema di conservazione in un apposito Disciplinare Tecnico, da definire in seguito al termine di una fase di avvio e di sperimentazione di tali modalità. 4. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati. 4. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia si impegnano ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell’ambito del disciplinare tecnico (Allegato A1). La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili di Giunta, Consiglio / Organismi regionali di garanzia. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni. 5. Tali soggetti Le Parti dichiarano che le attività previste dalla dal presente convenzione Accordo di collaborazione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBACT (Sovrintendenza archivisticaSoprintendenza archivistica e bibliografica). A tal fine copia della del presente convenzione Accordo di collaborazione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza alla Soprintendenza archivistica e bibliografica per gli opportuni adempimentiadempimenti a cura dell’Ente produttore. 6. Viene garantita la esibizione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l’autenticità e la validità giuridica degli stessi. 7. L’IBACN, tramite il ParER, si impegna ad adeguare il servizio di conservazione alle future modifiche normative. 8. Il Responsabile del Servizio sistema di conservazione è individuato nella figura finalizzato alla conservazione, dal momento della presa in carico, dei documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con i metadati a essi associati, garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di Xxxxxxxxx Xxxxxxautenticità, Dirigente della P.F. Informatica integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e crescita digitale della Giunta. Ulteriori ruoli e responsabilità intelligibilità all’interno del Polo Marche DigiP sono esplicitati all’artcontesto proprio di produzione e archiviazione e preservando il vincolo originario per mantenere l’archivio nella sua organicità. 9. L’IBACN, tramite il ParER, garantisce la gestione e l’accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, garantendo l’effettiva attuazione di eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dall’Ente produttore e approvate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente. Art. 4 (Funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER) 1. Le funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, la eventuale consulenza e il supporto tecnico- archivistico in merito all’utilizzo del proprio sistema di conservazione. 2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di esibizione, accesso e ricerca, che prevedono lo svolgimento di procedure codificate, la certificazione dei processi di conservazione e l’adozione di idonee soluzioni tecnologiche e di sicurezza informatica realizzate nel sistema di conservazione sviluppato da ParER, denominato Sacer, saranno erogate in base al Manuale di Conservazione "DigiP- CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERA N. 68 6 SEDUTA Nì. a1...4 flredatto dal ParER, ì .- DATA 0 9 LUG. 20W 9 Digitai Preservatìon - Polo verificato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Xxxxxx-Romagna per quanto concerne il rispetto della normativa sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti come beni culturali, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nell’elenco dei conservatori accreditati, e sulla base delle specifiche tecniche e della documentazione pubblicata nel sito di ParER e si differenziano tra: • A) Funzione di conservazione regionale"anticipata: garantisce la conservazione dei documenti informatici, disponibile anche sottoscritti, nel sito istituzionale deil’AGID nell'elenco rispetto delle norme in vigore. I documenti possono essere trasferiti fin dal momento della loro acquisizione nel sistema documentale dell’Ente produttore, corredati delle informazioni disponibili al momento del trasferimento. Comprende le opportune verifiche sui file digitali, in particolare relative alla validità della firma digitale, e si completa con i trattamenti previsti dalle norme vigenti. Viene garantita la restituzione in ogni momento dei Conservatori accreditali xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- amministrazione/documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche, che comprovano l’autenticità e la corretta conservazione degli stessi. • B) Funzione di conservazione archivistica a lungo termine dei fascicoli e dei documenti elettronici: è finalizzata sia alla conservazione permanente dei documenti informatici, garantendone il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia all’organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea. Prevede il trasferimento presso il ParER di fascicoli chiusi alla conclusione della fase attiva, secondo tempi e modalità definiti dall’Ente produttore in accordo con il ParER. Per la corretta formazione della struttura d'archivio, il ParER acquisisce gli strumenti archivistici dell'Ente produttore (titolario, piano di conservazione/elenco-conservatori-attivi, ecc.) e provvede inoltre all’organizzazione dei fondi archivistici e al controllo e completamento o normalizzazione dei metadati descrittivi degli oggetti archivistici secondo gli standard descrittivi sviluppati dalla disciplina archivistica. Art. 5 (Funzioni svolte dall'Ente produttore) 1. Le funzioni svolte dall'Ente produttore sono le seguenti: a. condividere con l’IBACN le proprie conoscenze in materia di gestione documentale b. condividere l’esperienza realizzata e relativi risultati conseguiti nell’ambito della digitalizzazione e della dematerializzazione c. eseguire il monitoraggio in merito al corretto funzionamento del sistema di conservazione dei documenti informatici, provvedendo altresì a segnalare tempestivamente all’IBACN, per il tramite del ParER, gli eventuali guasti e le proposte di miglioramento del sistema medesimo d. provvedere, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare l’interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall’IBACN per il tramite del ParER. e. effettuare una sperimentazione in merito alle diverse tipologie documentali oggetto di conservazione, in particolare relativamente alla definizione e valutazione delle modalità organizzative, tecniche ed archivistiche per la conservazione dei fascicoli di affari, attività o procedimenti, sia in forma interamente digitale che in forma ibrida, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione in conservazione da parte del sistema di gestione documentale attualmente in uso. 2. L’Ente produttore manterrà la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico. Art. 6 (Accesso ai documenti conservati presso il ParER) 1. L’accesso ai documenti conservati presso il ParER avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l’Ente produttore che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l’accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull’accesso vigenti nel tempo. 2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due Enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l’eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ. Art. 3 (Obblighi delle parti) 1. La Giunta Regione Marche - Polo Marche DigiP si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo la funzione di responsabile della conservazione ai sensi deila della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. 2. Il Responsabile della conservazione per il Consiglio è [NOME- COGNOME] / Il responsabile della conservazione per gli Organismi regionali di garanzia dell’Ente produttore è [NOME- COGNOME]. Gli stessi L’Ente produttore si impegnano impegna a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite dalla Giunta - da Regione Marche – Polo Marche DigiP, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantiscono garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzalo realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia mantengono L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati. 4. Il Consiglio / gli Organismi regionali di garanzia L’Ente produttore si impegnano impegna ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell’ambito del della bozza di disciplinare tecnico (Allegato A1). La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili di Giunta, Consiglio / Organismi regionali di garanziadegli Enti individuati negli allegati alla presente Convenzione. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni. 5. Tali Entrambi i soggetti dichiarano che le attività previste dalla presente convenzione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBACT MiBACT (Sovrintendenza archivisticaMinistero per i beni e le attività culturali e per il turismo). A tal fine copia della presente convenzione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza per gli opportuni adempimenti. 6. Il Responsabile del Servizio di conservazione è individuato nella figura di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente della P.F. Informatica Sistemi informativi e crescita digitale telematici della GiuntaGiunta regionale. Ulteriori ruoli e responsabilità all’interno del Polo Marche DigiP sono esplicitati all’art. 4 del Manuale di Conservazione "DigiP- CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERA N. 68 6 SEDUTA Nì. a1...4 fl, ì .- DATA 0 9 LUG. 20W 9 Digitai Preservatìon - Digital Preservation- Polo di conservazione regionale", disponibile nel sito istituzionale deil’AGID nell'elenco dell’AGID nell’elenco dei Conservatori accreditali accreditati xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi Art. 4 (Servizi offerti) 1. I servizi offerti dalla Regione Marche – Polo Marche DigiP riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, il supporto tecnico-archivistico. I servizi saranno erogati in base ad apposito Disciplinare Tecnico concordato tra i soggetti dei due enti competenti sia dal punto di vista informatico che archivistico. 2. Il Disciplinare Tecnico è redatto congiuntamente ed approvato rispettivamente dalla Regione Marche – Polo Marche DigiP e dall’Ente produttore. Esso, definito d'intesa con la Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche, individua in modo preciso e vincolante i tempi e le modalità di erogazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda le specifiche operative dei sistemi di conservazione digitale e le modalità tecniche di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca. 3. Il Disciplinare Tecnico conterrà l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione stessa. 4. Il Disciplinare Tecnico potrà essere aggiornato in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi anche a seguito di eventuali modifiche normative. 5. Il servizio di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, che prevede lo svolgimento di procedure codificate, la certificazione dei processi di migrazione e l’adozione di idonee soluzioni tecnologiche e di sicurezza, è finalizzato sia alla conservazione dei documenti informatici, garantendone il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia alla organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea 6. Il servizio di supporto tecnico archivistico erogato dalla Regione Marche – Polo Marche DigiP in accordo con la Sovrintendenza archivistica della Regione Marche verrà erogato al fine di consentire una corretta ed efficace integrazione con il polo. Art. 5 (Accesso ai documenti conservati presso Regione Marche – Polo Marche DigiP) 1. L’accesso ai documenti conservati presso Regione Marche – Polo Marche DigiP avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l’accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull’accesso vigenti nel tempo. 2. Qualora la domanda di accesso venga presentata alla Regione Marche – Polo Marche DigiP, questi la trasmette immediatamente all'Ente produttore. Regione Marche – Polo Marche DigiP è tenuto a fornire la propria collaborazione, se necessario, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di accesso previste dalle norme.

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Samples: Convenzione Per Servizi Di Conservazione Dei Documenti Informatici