Funzione di gestione del portafoglio Clausole campione

Funzione di gestione del portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV. La Società di Gestione potrà tra l'altro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV. La Società di Gestione ha delegato implementazione della gestione di portafoglio di alcuni comparti della SICAV, sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, alla propria affiliata belga Candriam Belgium, avente sede legale in Xxxxxx xxx Xxxx 00, X- 0000 Xxxxxxxxx, tramite un contratto di delega stipulato a durata illimitata. Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
Funzione di gestione del portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV. La Società di Gestione potrà peraltro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV. La Società di Gestione assicura la gestione di portafoglio direttamente e/o tramite una o più delle sue filiali. La Società di Gestione delegherà le funzioni di agente amministrativo ("Agente Amministrativo") e di agente per i trasferimenti e le attività di custodia dei registri ("Agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri") della SICAV a CACEIS Bank, Luxembourg Branch, secondo i termini di una convenzione d'amministrazione centrale conclusa tra la Società di Gestione e CACEIS Bank, Luxembourg Branch per una durata indeterminata (la "Convenzione di Amministrazione centrale"). La Convenzione di Amministrazione centrale è conclusa per una durata indeterminata e può essere rescissa da ciascuna delle parti mediante un preavviso di tre mesi. CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in quanto filiale lussemburghese di CACEIS Bank, una società anonima, di diritto francese, con sede legale in 0-0, xxxxx Xxxxxxxxx, 75013 Parigi, Francia, immatricolata presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero RCS Paris 692 024 722. Si tratta di un istituto di credito riconosciuto, sotto la supervisione della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Questo istituto è anche autorizzato ad esercitare attività bancarie e di amministrazione centrale in Lussemburgo tramite la sua filiale lussemburghese. Le funzioni di Agente Amministrativo consistono in particolare nel calcolo del valore netto d’inventario per azione di ciascun comparto e/o di ciascuna classi di azioni, secondo il caso, nella gestione dei conti, nella preparazione della relazioni finanziarie annuali e semestrali e nell'esecuzione dei compiti richiesti in qualità di Agente Amministrativo. Le funzioni di Agente per i Trasferimenti consistono in particolare nell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione e alla tenuta del registro degli azionisti. In tale veste, l'Agente per i Trasferimenti è anche responsabile della supervisione delle misure in materia di antiriciclaggio del denaro, n...

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: