Funzione di gestione del portafoglio Clausole campione

Funzione di gestione del portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV. La Società di Gestione potrà tra l'altro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV. La Società di Gestione ha delegato implementazione della gestione di portafoglio di alcuni comparti della SICAV, sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, alla propria affiliata belga Candriam Belgium, avente sede legale in Xxxxxx xxx Xxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx, tramite un contratto di delega stipulato a durata illimitata. Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
Funzione di gestione del portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV. La Società di Gestione potrà tra l'altro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV. La Società di Gestione assicura la gestione di portafoglio direttamente e/o tramite una o più delle sue filiali. La Società di Gestione delegherà le funzioni di agente amministrativo ("Agente Amministrativo") e di agente per i trasferimenti e le attività di custodia dei registri ("Agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri") della SICAV a CACEIS Bank, Luxembourg Branch, secondo i termini di una convenzione d'amministrazione centrale conclusa tra la Società di Gestione e CACEIS Bank, Luxembourg Branch per una durata indeterminata (la "Convenzione di Amministrazione centrale"). La Convenzione di Amministrazione centrale è conclusa per una durata indeterminata e può essere rescissa da ciascuna delle parti mediante un preavviso di tre mesi. CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in quanto filiale lussemburghese di CACEIS Bank, una società anonima, di diritto francese, con sede legale in 00-00, xxx Xxxxxxx Xxxx, 92120 Montrouge, Francia, immatricolata presso il Registro del Commercio e delle Società di Nanterre con il numero RCS Nanterre 692 024 722. Si tratta di un istituto di credito riconosciuto, sotto la supervisione della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Questo istituto è anche autorizzato ad esercitare attività bancarie e di amministrazione centrale in Lussemburgo tramite la sua filiale lussemburghese. Le funzioni di Agente Amministrativo consistono in particolare nel calcolo del valore netto d’inventario per azione di ciascun comparto e/o di ciascuna classi di azioni, secondo il caso, nella gestione dei conti, nella preparazione della relazioni finanziarie annuali e semestrali e nell'esecuzione dei compiti richiesti in qualità di Agente Amministrativo. Le funzioni di Agente per i Trasferimenti consistono in particolare nell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione e alla tenuta del registro degli azionisti. In tale veste, l'Agente per i Trasferimenti è anche responsabile della supervisione delle misure in materia di antiriciclaggio...

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.