Common use of Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori Clause in Contracts

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12; − fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 lavori10 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12lavori11; − fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori12; 10 Decreto legislativo 18 D.lgs. 12 aprile 20162006, n. 50 163 – “Codice dei contratti pubblicipubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 130 – Direzione dei lavori. 11 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 71 – Disposizioni preliminari. 12 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, artt. 129, 130, 131. − vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; − effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; − trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; − dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; − coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori; − fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio; − ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori13; − redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; − disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente14; − redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati; − redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione15; − svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza16; − emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; − assistere ai collaudi; − controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti17; − redigere l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all’art.8, 13 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 133 – Sospensione e ripresa dei lavori. 14 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 134 – Variazioni ed addizioni del progetto approvato. 15 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 173 – Conto finale dei lavori. 16 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, artt. 155, 157, 160, 160, 163, 165, 168. 17 D.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 124 – Direttore dei lavori. comma 1 del d.lgs. 192/05, e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori18. Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

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Samples: Contract of Works

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore Nell’esecuzione dei Lavori è un ausiliario contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del Committente progetto (RUP), valutando e ne curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la rappresentanza responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, se nominato, e interloquisce in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali via esclusiva con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore Sono attribuiti al direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto ai seguenti compiti: − accertare cherilasciare, all’atto dell’inizio prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavorilavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; − rilasciare, l’assenza prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento 10 art. 15 del D.lgs n.36 del 2023 e allegato I.2 del D.lgs n.36 del 2023 “Attività del RUP” 11 D’ lgs 31 marzo 2023, n. 36 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la alla realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto; − fissare il giorno e il luogo per la provvedere alla consegna dei lavori all’Appaltatoreai sensi dell’articolo 3; − accettare i materiali e i componenti messi in opera e, redigere se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell’articolo 4; − impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori; − accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; − accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; − verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; − controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori; − disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP; − verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di consegna direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP; CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO − coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore; − controllare lo sviluppo dei lavori e verificarne impartire tempestivamente le debite disposizioni per la rispondenza relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori; − compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo; − fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP; − determinare in contraddittorio con l’effettivo l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; − rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; − procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei luoghilavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere; − curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; − gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto; − fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Xxxxxx al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Il Direttore direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 lavori8 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti del suo assistente con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12lavori9; fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori10; — vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in 8 d.lgs. 12 aprile 20162006, n. 50 163 - “Codice dei contratti pubblicipubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 130 - Direzione dei lavori. 9 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 106 - Disposizioni preliminari. 10 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, artt. 153,154 e 155 – Xxxxxx e termine della consegna, Processo verbale di consegna, Differenze riscontrate all’atto della consegna. caso di difformità o negligenza; — effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; — trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; — dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; — coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori; — fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio; — ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori11; — redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; — disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente12; — redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati; — redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione13; — svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza14; — emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; — assistere ai collaudi; — controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti15; 11 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 158 - Sospensione e ripresa dei lavori. 12 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 161 - Variazioni ed addizioni del progetto approvato. 13 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 200 - Conto finale dei lavori. 14 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 180, 182, 185, 188, 190, 194 – Accertamento e registrazione dei lavori, Giornale dei lavori, Modalità di misurazione dei lavori, Forma del registro di contabilità, eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori. 15 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 148 - Direttore dei lavori. — redigere, ove prescritto, l’attestato di prestazione energetica dell’edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1 del d.lgs. 192/0516 e s.m. e i., e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatorel'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha Riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare che, all’atto dell’inizio regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano messi a disposizione dell’Appaltatoreutilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, da parte del Committenteamministrativo e contabile dei lavori, gli elementi grafici ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e descrittivi l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto necessari esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la regolare esecuzione delle opere sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. Il direttore dei lavori può rifiutare in relazione qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al programma contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori; − attestarelavori o, all’atto dell’inizio comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la disponibilità delle aree stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e degli immobili interessati dai dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, l’assenza completi delle schede tecniche di impedimenti sopravvenuti riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del progetto ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: − controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni; − verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA); − in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la realizzabilità relativa presa in consegna; − fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del progetto stesso, anche Codice; − accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; − determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; − redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle caratteristiche ambientali persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a quanto altro occorre ridurre per la corretta esecuzione dei lavori12stazione appaltante le conseguenze dannose; − fissare redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il giorno danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e il luogo per la consegna delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. − ogni altro compito previsto dalle norme. Il direttore dei lavori all’Appaltatoreeffettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, redigere attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Tali documenti contabili sono costituiti da: 1) giornale dei lavori 2) libretto delle misure 3) registro di contabilità 4) sommario del registro di contabilità 5) stato di avanzamento dei lavori (SAL) 6) conto finale dei lavori. Secondo il verbale principio di consegna costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre: a. rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b. controllare lo sviluppo dei lavori e verificarne impartire tempestivamente le debite disposizioni per la rispondenza relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’effettivo stato l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei luoghilibretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Il Direttore direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”comunicandole preventivamente al RUP.

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Samples: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr)

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. 1. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 lavori9 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − : a) accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − ; b) attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12; − lavori10; c) fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, n. 50 “Codice in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei contratti pubblici”.Lavori11; d) vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatorel'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha Riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare che, all’atto dell’inizio regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano messi a disposizione dell’Appaltatoreutilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, da parte del Committenteamministrativo e contabile dei lavori, gli elementi grafici ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e descrittivi l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto necessari esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la regolare esecuzione delle opere sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. Il direttore dei lavori può rifiutare in relazione qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al programma contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori; − attestarelavori o, all’atto dell’inizio comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la disponibilità delle aree stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e degli immobili interessati dai dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, l’assenza completi delle schede tecniche di impedimenti sopravvenuti riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del progetto ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: –controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni; –verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA); –in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la realizzabilità relativa presa in consegna; –fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del progetto stesso, anche Codice; –accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; –determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; –redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle caratteristiche ambientali persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a quanto altro occorre ridurre per la corretta esecuzione stazione appaltante le conseguenze dannose; –redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei lavori12; − fissare danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il giorno danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e il luogo per la consegna delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. –ogni altro compito previsto dalle norme. Il direttore dei lavori all’Appaltatoreeffettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, redigere attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Tali documenti contabili sono costituiti da: 1) giornale dei lavori 2) libretto delle misure 3) registro di contabilità 4) sommario del registro di contabilità 5) stato di avanzamento dei lavori (SAL) 6) conto finale dei lavori. Secondo il verbale principio di consegna costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre: a. rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b. controllare lo sviluppo dei lavori e verificarne impartire tempestivamente le debite disposizioni per la rispondenza relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’effettivo stato l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei luoghilibretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Il Direttore direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”comunicandole preventivamente al RUP.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di dell’eventuale Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − attestareattestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai interessatidai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12lavori; − fissare fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di verbaledi consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, n. 50 “Codice in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.; vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto,al contratto ed al programma dei contratti pubblici”.lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezzeo discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; coordinare l’avanzamento delle opere; ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori; redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente; redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbaledi verifica provvisoria dei lavori ultimati; redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione; svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza; emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; assistere ai collaudi; –controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

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Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori11 lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di dell’eventuale Ispettore di cantiere. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: − accertare 8.1accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori; − attestare8.2attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori12lavori; − fissare 8.3fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì 10 Decreto legislativo 18 aprile 2016la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, n. 50 “Codice in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.; 8.4vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei contratti pubblici”.lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 8.5effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; 8.6dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 8.7coordinare l’avanzamento delle opere; 8.8ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori; 8.9redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; 8.10disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente; 8.11redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati; 8.12redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione; 8.13svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza; 8.14emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; 8.15assistere ai collaudi; 8.16controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

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