Common use of GARANZIA DEI PAGAMENTI Clause in Contracts

GARANZIA DEI PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto a versare, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all’articolo 12 del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito. Nel caso in cui la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successiva. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica in Maggior Tutela

GARANZIA DEI PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto si impegna a versarecorrispondere l’importo indicato in fattura entro il 30º (trentesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le mediante la modalità di cui all’articolo 12 pagamento indicata dal Cliente nell’Adesione alla Proposta di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbitoFornitore. Nel caso in cui la garanzia prestata fosse stata indicata nell’Adesione alla Proposta di fornitura una modalità di pagamento che per motivi tecnici, anche temporanei, non fosse andata a buon fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo mancato allineamento dell’addebito diretto su c/c bancario, il Fornitore richiederà il pagamento della fattura tramite bollettino postale. L’utilizzo di modalità di pagamento non espressamente autorizzate dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità Fornitore potranno essere soggette a costi aggiuntivi a carico del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successivase sostenute dal Fornitore. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate al Fornitore, in assenza della potenza impegnata ed dichiarazione prevista all’art. 1193 cod. civ., il Fornitore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con data di emissione anteriore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di una somma di denaro infruttifera, il cui importo è indicato nelle condizioni tecniche economiche, a copertura del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente stesso. Detta somma, qualora non trattenuta in caso tutto o in parte a saldo di variazioni disposte dall'ARERA eventuali fatture insolute, verrà restituita al cliente a seguito di tutte le verifiche, in apposita fattura o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione con l'ultima fattura di chiusura del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:rapporto.

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GARANZIA DEI PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto si impegna a versarecorrispondere l’importo indicato in fattura entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le mediante la modalità di cui all’articolo 12 pagamento indicata dal Cliente nell’Adesione alla Proposta di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbitoFornitore. Nel caso in cui la garanzia prestata fosse stata indicata nell’Adesione alla Proposta di fornitura una modalità di pagamento che per motivi tecnici, anche temporanei, non fosse andata a buon fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo mancato allineamento dell’addebito diretto su c/c bancario, il Fornitore richiederà il pagamento della fattura tramite bollettino postale. L’utilizzo di modalità di pagamento non espressamente autorizzate dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità Fornitore potranno essere soggette a costi aggiuntivi a carico del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successivase sostenute dal Fornitore. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate al Fornitore, in assenza della potenza impegnata ed dichiarazione prevista all’art. 1193 cod. civ., il Fornitore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con data di emissione anteriore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di una somma di denaro infruttifera, il cui importo è indicato nelle condizioni tecniche economiche, a copertura del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente stesso. Detta somma, qualora non trattenuta in caso tutto o in parte a saldo di variazioni disposte dall'ARERA eventuali fatture insolute, verrà restituita al cliente, a seguito di tutte le verifiche, in apposita fattura o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione con l'ultima fattura di chiusura del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:rapporto.

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GARANZIA DEI PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto si impegna a versarecorrispondere l’importo indicato in fattura entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le mediante la modalità di cui all’articolo 12 pagamento indicata dal Cliente nell’Adesione alla Proposta di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbitoFornitore. Nel caso in cui la garanzia prestata fosse stata indicata nell’Adesione alla Proposta di fornitura una modalità di pagamento che per motivi tecnici, anche temporanei, non fosse andata a buon fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo mancato allineamento dell’addebito diretto su c/c bancario, il Fornitore richiederà il pagamento della fattura tramite bollettino postale. L’utilizzo di modalità di pagamento non espressamente autorizzate dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità Fornitore potranno essere soggette a costi aggiuntivi a carico del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successiva. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento se sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di variazione prelievi fraudolenti di energia elettrica o gas naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della potenza impegnata fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di gas naturale e/o e energia elettrica ai sensi del presente art. 9, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed in caso eventuali interessi di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti mora per il Cliente anche successivamente ritardato pagamento conseguenti alla sottoscrizione del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:sospensione Società soggetta alla direzione e coordinamento di Coop Alleanza

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GARANZIA DEI PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto si impegna a versarecorrispondere l’importo indicato in fattura entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le mediante la modalità di cui all’articolo 12 pagamento indicata dal Cliente nell’Adesione alla Proposta di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbitoFornitore. Nel caso in cui la garanzia prestata fosse stata indicata nell’Adesione alla Proposta di fornitura una modalità di pagamento che per motivi tecnici, anche temporanei, non fosse andata a buon fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo mancato allineamento dell’addebito diretto su c/c bancario, il Fornitore richiederà il pagamento della fattura tramite bollettino postale. L’utilizzo di modalità di pagamento non espressamente autorizzate dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità Fornitore potranno essere soggette a costi aggiuntivi a carico del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successivase sostenute dal Fornitore. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate al Fornitore, in assenza della potenza impegnata ed dichiarazione prevista all’art. 1193 cod. civ., il Fornitore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con data di emissione anteriore. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di una somma di denaro infruttifera, il cui importo è indicato nelle condizioni tecniche economiche, a copertura del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente stesso. Detta somma, qualora non trattenuta in caso tutto o in parte a saldo di variazioni disposte dall'ARERA eventuali fatture insolute, verrà restituita al cliente a seguito di tutte le verifiche, in apposita fattura o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione con l'ultima fattura di chiusura del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:rapporto.

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GARANZIA DEI PAGAMENTI. 6.1 Il Cliente è tenuto FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a versaremezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell’art. 1461 C.C., all’atto della stipula del presente Contratto, un una somma a titolo di deposito cauzionale. In caso di domiciliazione bancaria o postale il FORNITORE potrà comunque chiedere il versamento in acconto di una somma pari ad una mensilità da calcolarsi sulla base dei dati di consumo dichiarati, da rimborsarsi detta somma verrà comunque compensata con le prime bollette emesse sulla base dei consumi del Cliente. Se il Contratto è per Uso Domestico, tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell’ARERA e s.m.i. e per l’energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. Per gli altri usi invece, tale somma potrà essere al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto massimo pari a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o quattro mesi di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitorefatturato medio stimato. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all’articolo 12 del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito. Nel caso in cui la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successiva. L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di alle variazioni disposte dall'ARERA dall’ARERA o da diversa Autorità autorità competente, che ; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione dopo la conclusione del Contratto. Gli ammontari del Per le forniture elettriche il cui deposito cauzionale saranno raddoppiati è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l’importo potrà essere rivisto qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l’importo necessario ad adeguare il deposito. Resta salvo quanto diversamente indicato nelle CTE.

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