Common use of GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA) Clause in Contracts

GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA). Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Ls.vo 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale o nella maggiore misura stabilita dal medesimo articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%. La garanzia fideiussoria e prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine di scadenza contrattuale. Essa e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria viene svincolata dalla Stazione Appaltante al termine del contratto se non vi sono contestazioni sull'esito dello svolgimento contrattuale. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi/lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.

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GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA). Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, dell’art 103 del D.Ls.vo DLgs 50/2016, l'esecutore del contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di cauzione definitiva, pari al avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (un decimo) dell’importo contrattuale o nella maggiore misura stabilita dal medesimo articolo in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%. La garanzia fideiussoria e prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre ) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il termine di scadenza contrattuale. Essa e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria viene svincolata dalla Stazione Appaltante al termine del contratto se non vi sono contestazioni sull'esito dello svolgimento contrattuale. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi/lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale10%; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; (in caso di variazioni ribasso superiore al contratto 20%) di due punti percentuali per effetto ogni punto di successivi atti di sottomissione, ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la medesima garanzia può essere ridotta riduzione al 50% in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioapplicazione dell'art. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Dlgs DLgs 50/2016. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93, comma 4, del D.Lgs 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA). Ai sensi dell’articolo 103dell’art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., comma 1, l'esecutore del D.Ls.vo 50/2016, contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di cauzione definitiva, pari al avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (un decimo) dell’importo contrattuale o nella maggiore misura stabilita dal medesimo articolo in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%. La garanzia fideiussoria e prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre ) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il termine di scadenza contrattuale. Essa e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria viene svincolata dalla Stazione Appaltante al termine del contratto se non vi sono contestazioni sull'esito dello svolgimento contrattuale. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi/lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale10%; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; (in caso di variazioni ribasso superiore al contratto 20%) di due punti percentuali per effetto ogni punto di successivi atti di sottomissione, ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la medesima garanzia può essere ridotta riduzione al 50% in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioapplicazione dell'art. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9375, comma 7, del Dlgs 50/2016DLgs 163/06 e s.m.i. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo, nei termini è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, apposito documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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