GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà versata nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale imp...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, che dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: assegno circolare oppure fideiussione bancaria rilasciata da Istituto bancario, polizza fidejussoria assicurativa. Non saranno ammesse cauzioni presentate per mezzo di polizze fidejussorie rilasciate da Istituti d’intermediazione ancorché autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. In caso di ribasso d’asta superiore al 20%, tale cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data d’approvazione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e contenente l’impegno da parte dell’istituto emittente di rimanere obbligato in solido con l’Appaltatore fino all’approvazione del collaudo dei lavori. La fideiussione stessa sarà svincolata esclusivamente previa autorizzazione della Stazione Appaltante, con la precisazione che il mancato pagamento del premio non costituisce decadenza della stessa polizza. Ai sensi dell’art. 8 comma 11 – quater della Legge 109/94 le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione di presenza d’elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, possono presentare una cauzione d’importo ridotto al 50%. L’aggiudicatario dovrà inoltre costituire polizza assicurativa di cui all’art. 30, comma 3, della Legge 109/94 all’art. 3 del D.P.R. 554/1999 per la copertura di danni ad opere ed impianti anche preesistenti per una somma assicurativa pari a € 50.000,00 nonché polizza per responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di € 500.000,00. Tali polizze dovranno essere conformi al testo della polizza “Tutti i rischi della costruzione d’opere civili” approvato dall’ANIA e dovrà avere efficacia fino alla data d’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 183, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà corredare l’offerta da: a) Cauzione di cui all’art. 93 del Dlgs 50/2016, di € 720,00 (settecentoventi/00), pari al 2% dell’importo presunto dell’investimento, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero nelle forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge. Ove la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità per almeno trecentosessanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. L'importo della garanzia è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE la riduzione è accordata soltanto nell’ipotesi di possesso delle certificazioni da parte di tutti i soggetti associati o consorziati. b) ulteriore cauzione, prestata con le modalità di cui al punto precedente, di € 900,00 (novecento/00) pari al 2,5% del valore dell’investimento a garanzia del pagamento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, nel caso di subentro al Promotore prescelto. Lo stesso esecutore è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’Ente appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo dei lavori previsto nella convenzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Prima dell’inizio della gestione il Concessionario è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'art. 103 del Dlgs. 50/2016. Detta fideiussione resterà vincolata per tutta la durata della concessione a garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione della struttura e dovrà ...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito/interpello e le richieste d’offerta specificheranno la natura, l’entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel “sopra soglia”). Xxxxxxxxx ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell’appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice. Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,00, in luogo della cauzione definitiva Aeroporto potrà costituirà una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all’appaltatore, pari al 10% dell’importo dell’affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. La Ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Il Progettista incaricato dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l’Ente Appaltante dovrà sopportare per le varianti dovuti ad errori progettuali resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonererà l’Ente Appaltante dal pagamento della parcella professionale. Prima della consegna dei lavori la D.L. aggiudicataria del servizio regolato dal presente capitolato dovrà stipulare e mantenere in vigore, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza di assicurazione sulle responsabilità professionali contenente una clausola di rinuncia di rivalsa verso i progettisti e l’appaltatore, con massimale almeno pari al valore delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Art. 32 - Norme di sicurezza
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 11.1 L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 9, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi. Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 11.2 Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 11.3 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantie...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario deve produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all’emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27. • L’Affidatario si impegna a prestare, ai sensi dell’art. 75 del Codice nonché degli art. 127 e 128 del Regolamento, a corredo dell’offerta (documentazione amministrativa) la cauzione provvisoria pari ad € al pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto valida per almeno centottanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificato di sistema di management in qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismo di certificazione accreditato, riguardante il campo applicativo dell’Ingegneria Civile, dell’Architettura e Ambiente, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri (art.43 del Codice). • L’Affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del Codice nonché dagli articoli 127 e 128 del Regolamento.