GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà versata nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale imp...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. La Ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. [1] Sono richieste le seguenti garanzie e coperture assicurative:
(a) tutte le ditte concorrenti dovranno costituire una garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di cui all'art.75, del Decreto Legislativo n.l63/2006, da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del Decreto Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n.58;
(b) la Ditta aggiudicataria della procedura concorsuale dovrà, inoltre:
1. costituire la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del citato Decreto Legislativo n.163/2006 del 10% dell'importo netto contrattuale di aggiudicazione riferito all'intera durata del contratto. In caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia stessa sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20;
2. stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO) nel corso dell'esecuzione del contratto per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore ad € 1.000.000,00. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Ascoli ▇▇▇▇▇▇ per l'esecuzione del servizio di assistenza dei minori trasportati sugli scuolabus per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Ascoli ▇▇▇▇▇▇, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio. [2] La Ditta è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto. [3] La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, come previsto al precedente art...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Art. 32 - Norme di sicurezza
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 11.1 L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 9, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi. Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
11.2 Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
11.3 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantie...
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n. del per l’importo di (_ ) In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. L’appaltatore ha dimostrato il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO sono pari ad almeno euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio il committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Il concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali è tenuto a prestare una cauzione, il cui ammontare è determinato in 6 (sei) mensilità calcolate in base all’offerta presentata in sede di gara. La garanzia dovrà avere validità fino a sei mesi dopo la scadenza del contratto. Tale cauzione dovrà essere presentata tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa tassativamente al momento della stipula del contratto e la sua validità dovrà decorrere dalla stipula del contratto. La garanzia dovrà contenere obbligatoriamente la seguente dicitura: “La banca/assicurazione si impegna a versare al Comune di Celle Ligure l’importo totale o minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta a mezzo di raccomandata A.R. o PEC da parte del Comune di Celle Ligure, contenente l’indicazione delle somme richieste”. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del Servizio competente. Le ulteriori responsabilità del gestore sono indicate al successivo articolo 10.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: - la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; - la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
