Garanzie e coperture assicurative Clausole campione

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale imp...
Garanzie e coperture assicurative. L’Appaltatore ha stipulato prima dell’inizio dell’attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto le seguenti polizze: - Polizza di assicurazione RCT a copertura dei danni a persone o cose e per danni subiti dall’Ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della installazione e posa in opera nonché degli accessi in aerostazione per l’effettuazione delle manutenzioni, con un massimale minimo pari ad €. 3.000.000 per sinistro e per anno. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio; - Polizza di assicurazione RCO, con massimale congruo relativamente alle attività espletate ed oggetto di appalto e comunque non inferiore a 2.000.000 € per sinistro e per dipendente; - Polizza “RC Prodotti” con massimale non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e per ogni apparecchiatura acquistata; - (eventuale) Polizza R.C.A.: con massimale di almeno € 10.000.000 di copertura assicurativa, nel caso si dovesse rendere necessario l’utilizzo di veicoli con apposizione di targa all’interno del piazzale di sosta aeromobili. In tal caso il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “Airside Driving Certificate” (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento. L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. Annualmente TA si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere preventivamente sottoposta a TA per la sua approvazione.
Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.
Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (art. 107 del D.Lgs. 385/1993), pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto. All’atto della stipula del contratto dovrà essere presentata polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, così come meglio specificate nel Contratto. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.
Garanzie e coperture assicurative. A garanzia degli impegni derivanti dal presente capo, il Soggetto Manutentore costituirà, altresì, garanzia pari ad € __________________ ,00 a totale copertura del canone di locazione finanziaria, di durata biennale con obbligo di rinnovo. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Soggetto manutentore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Inoltre, con riferimento ai lavori di manutenzione, il Soggetto Manutentore stipulerà polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il Soggetto Manutentore, esonerando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile presenterà polizza di responsabilità civile (R.C.T./ R.C.O), corredata da attestazione di pagamento dell’ultimo premio. La stessa rimane depositata agli atti del Settore competente.
Garanzie e coperture assicurative. La Ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.
Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., sono previste le garanzie e coperture assicurative di seguito indicate. Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiara...
Garanzie e coperture assicurative. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che il consulente ha presentato polizza fideiussoria n. , stipulata con , agenzia di , per l’importo di €. In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. A tutela di ConSer V.C.O., il consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività di conciliazione e arbitrato etc.) e comunicare, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, impegnandosi a tenerla valida ed efficace per tutta la durata del presente contratto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
Garanzie e coperture assicurative. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto di appalto che, in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e quant'altro previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità previste al comma 5 dell’art. 103 sopra menzionato. Inoltre l'esecutore è obbligato ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza di assicurazione nei termini, con le finalità e le modalità ivi previste; la somma assicurata dovrà essere pari all’importo netto di contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata, con i minimi e massimi stabiliti dal medesimo sopracitato comma 7.
Garanzie e coperture assicurative. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: - la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; - la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.