Polizza assicurativa Clausole campione

Polizza assicurativa. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Polizza assicurativa. Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, una copia della polizza assicurativa per rischi professionali n. [•], emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale pari a € [•] La polizza dovrà inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”. La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell’incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c. La Contrante assume a proprio carico ogni responsabilità a sé imputabile, sia civile sia penale, conseguente agli eventuali danni che potrebbero occorrere a cose e persone, ivi compresi i propri dipendenti e subappaltatori, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dalla Contraente. La Contraente è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, subappaltatori arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto. La Contraente terrà, quindi, la Società sollevata e indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di quanto sopra e dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 14
Polizza assicurativa. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Polizza assicurativa. La Ditta Concessionaria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui ai contratti ed al presente capitolato. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto d’appalto ed al capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, intossicazione, ecc.. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa RCT avente i seguenti massimali minimi: - € 2.000.000,00 (duemilioni//00) per danni a singola persona, - € 1.000.000,00 (unmilione//00) per danni a cose, opere e impianti. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso i Servizi Cimiteriali dei Comuni Associati, prima della stipula dei contratti. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, e pertanto qualora la Ditta Concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, i contratti si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno subito.
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di ri...
Polizza assicurativa. 1. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Polizza assicurativa. Il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ................; massimale …………….
Polizza assicurativa. 17.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
Polizza assicurativa. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad AMA in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi ed è, pertanto, tenuto a sottoscrivere ai fini della stipula del Contratto idonea polizza assicurativa RCT, con massimale di importo pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti da dichiarazioni inesatte o reticenze dell’aggiudicatario saranno opponibili ad AMA. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di AMA. Tale polizza avrà durata pari a quella del contratto e dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMA. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa, quale quella suindicata, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra riportate.
Polizza assicurativa. L’Impresa aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l’Azienda Speciale e la Camera di Commercio di Asti da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare, a cose e/o persone, dall'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria, pertanto, oltre alle coperture assicurative rese obbligatorie dalle vigenti leggi, si impegna a stipulare e/o presentare con primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola in essere per tutta la durata del contratto d'appalto, una polizza RCT/RCO, a garanzia di tutte le attività e/o servizi connessi all’espletamento del presente appalto, nulla escluso né eccettuato, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 con i limiti di € 2.500.000,00 per persona e di € 2.500.000,00 per danni a cose. Copia della polizza suddetta e delle attestazioni di pagamento dei premi dovranno essere obbligatoriamente consegnate all’Azienda Speciale, prima dell’avvio dei lavori di ciascuna edizione. Nella garanzia RCO, si dovrà comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai sensi del Codice Civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall’Impresa aggiudicataria.