Polizza assicurativa Clausole campione

Polizza assicurativa. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Polizza assicurativa. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto. II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto. II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura. II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
Polizza assicurativa. Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, una copia della polizza assicurativa per rischi professionali n. [•], emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale pari a € [•] La polizza dovrà inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”. La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell’incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c. La Contrante assume a proprio carico ogni responsabilità a sé imputabile, sia civile sia penale, conseguente agli eventuali danni che potrebbero occorrere a cose e persone, ivi compresi i propri dipendenti e subappaltatori, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dalla Contraente. La Contraente è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, subappaltatori arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto. La Contraente terrà, quindi, la Società sollevata e indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di quanto sopra e dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 14
Polizza assicurativa. 14.1. Ferma restando la piena responsabilità dell’Appaltatore per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle Attività, anche se eseguite da terzi, l’Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l’intera durata del presente Contratto, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme ai requisiti eventualmente indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d’Ordine. 14.2. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di ri...
Polizza assicurativa. La Concedente riconosce l’Utilizzatore quale unico beneficiario delle prestazioni assicurative. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.13(Assicurazione), la Concedente potrà provvedere d'intesa con l'Utilizzatore ad assicurare direttamente il Veicolo. In tal caso, salvo diverso accordo tra le Parti, gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa, ivi compresi quelli derivanti per aumenti di premi assicurativi corrisposti alla Compagnia di Assicurazione, che anticiperà la Concedente, le verranno rimborsati dall'Utilizzatore secondo le modalità indicate al precedente Articolo 6 (Condizioni Economiche, Corrispettivo del Contratto, Indicizzazione, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora). L’Utilizzatore viene reso edotto, accettando senza eccezione alcuna, che gli oneri derivanti dalla Polizza Assicurativa sono comprensivi, oltre all’ammontare del premio assicurativo, di una serie di attività, quali a titolo esemplificativo: individuazione della Compagnia di Assicurazione, stipulazione della Polizza Assicurativa e gestione della stessa, pagamento anticipato dei premi assicurativi, gestione dei sinistri. A tal fine, la Concedente ha consegnato all'Utilizzatore copia delle condizioni della Polizza Assicurativa relativa al Veicolo e della relativa nota informativa, affinché l'Utilizzatore ne possa concretamente ed interamente conoscere le condizioni di copertura, anche in modo da poter essere in grado di stipulare polizze integrative o suppletive che ritenga utili o necessarie.
Polizza assicurativa. Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi). Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (tre milioni/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. La stipulazione della Polizza non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.
Polizza assicurativa. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Polizza assicurativa. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad AMA in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi ed è, pertanto, tenuto a sottoscrivere ai fini della stipula del Contratto idonea polizza assicurativa RCT, con massimale di importo pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti da dichiarazioni inesatte o reticenze dell’aggiudicatario saranno opponibili ad AMA. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di AMA. Tale polizza avrà durata pari a quella del contratto e dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMA. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa, quale quella suindicata, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra riportate.