GARANZIA PER VIZI E GARANZIA SPECIFICA DEL FORNITORE Clausole campione

GARANZIA PER VIZI E GARANZIA SPECIFICA DEL FORNITORE. Il Fornitore garantisce i materiali forniti da tutti i vizi ed inconvenienti che possano manifestarsi, per un periodo di 30 giorni dalla data di consegna Agli effetti di tale garanzia sono considerati vizi anche le difformità dei materiali rispetto a quanto indicato negli ordini di acquisto emessi da GTT, circa la tipologia e/o la quantità della merce consegnata. Il termine per la denuncia di eventuali vizi o difformità dei materiali consegnati viene fissato in 8 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. La denuncia sarà inoltrata dal ricevente a mezzo fax, al quale sarà allegata la copia del Documento Di Trasporto; nella denuncia dovrà essere indicato il difetto riscontrato. Il Fornitore, entro sei giorni naturali consecutivi dalla denuncia, dovrà provvedere al ritiro della merce e alla sostituzione della stessa con tutte le spese a proprio carico. Il Fornitore, entro lo stesso termine suindicato, dovrà provvedere al ritiro del materiale consegnato sulla base di un ordine errato (sia nel caso di errore sulla tipologia del materiale, sia nel caso del quantitativo errato). Il ritiro potrà avvenire solo a seguito di denuncia inviata con le medesime modalità precedentemente indicate. In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti).

Related to GARANZIA PER VIZI E GARANZIA SPECIFICA DEL FORNITORE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).