Common use of Garanzie a corredo dell’offerta Clause in Contracts

Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgsd.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione L’offerta dei lavori è concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto per cento (due cui si concorre, salve le riduzioni per cento) dell'importo dei lavori a base d'astail possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, da presentarecomma 7, a scelta dell’offerentedel D.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussionecome di seguito specificato. La Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerentedell’offerente, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia delle Entrate, via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 426 c/d, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca d’Italia. La fideiussionegaranzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell’offerentedell’appaltatore, può essere bancaria, rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell'albo di cui all'art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1.9.1993decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio n. 58 e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, civile nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatarioriconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, ed n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. L'importo L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 900014064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di tale beneficiocui al presente comma, l'operatore l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì corredataridotto del 30 per cento, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non cumulabile con le riduzioni di cui all'articolo 113 ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del D.Lgsrating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 163/2006In caso di cumulo delle riduzioni, qualora l'offerente risultasse affidatariola riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. La stazione appaltanteLe garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, nell'atto comma 9. L’Agenzia, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità efficacia della garanzia. La polizza fideiussoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e corredata di copia del documento di riconoscimento, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; - da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo; - qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE. Si riportano di seguito gli importi delle garanzie provvisorie afferenti ai 4 lotti di gara: La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

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Garanzie a corredo dell’offerta. Ai 1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 200650/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in costituita con le modalità di seguito indicate: — In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. ; — La fideiussione, a scelta dell’offerente, garanzia fideiussoria può anche essere bancaria, rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell'albo di cui all'art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1.9.1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività attività' di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio n. 58 e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123che abbiano i requisiti minimi di solvibilità' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La Come di seguito specificato: a)La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La b)La garanzia deve avere validità efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità validità' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La c)La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatariodell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo d)L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanziaISO9000.

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Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75(art. 30, comma 7 del D.Lgsco. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 163 del 2006109/1994 come novellato dall'art. 24, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 1. L'offerta è corredata da una garanzia garanzia, pari al 2 due per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a del prezzo base d'astaindicato nel bando o nell'invito, da presentaresotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussionedell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateauto- rizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, può essere bancaria, bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari fi- nanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. all'articolo 107 del D.Lgs. 1.9.1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio dell'econo- mia e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123delle finanze. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della del- la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente automati- camente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici eco- nomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008) 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fi- deiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmenteconte- stualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro en- tro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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Garanzie a corredo dell’offerta. Ai sensi dell'articolo 75L’offerta è corredata, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006a pena di esclusione, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da di una garanzia garanzia, inserita nella Busta della Documentazione Amministrativa, pari al 2 per cento 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a del prezzo base d'astaindicato nel bando o nell'invito, da presentaresotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussionedell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, può essere bancaria, bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale nell'Albo di cui all'art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1.9.1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio n. 58 e della Programmazione Economica che siano in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bandoxxxxx, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90009001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 agli artt. 103 e 105 del D.Lgs. 163/2006Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltanteStazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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