REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE Clausole campione

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE. Ai sensi dell’art. 79 comma 7 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per procedere alla redazione del progetto esecutivo dell'opera, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Il requisito dell'idoneità tecnica può essere altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. Ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dell’art. 53 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, i requisiti per i progettisti possono essere posseduti da imprese attestate per sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, ovvero avvalendosi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipando in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione I progettisti dovranno essere iscritti ai competenti ordini professionali e rientrare nelle categorie dei soggetti indicati all’art. 90 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 lettere d), e), f), f-bis, g) e h) e possedere i requisiti previsti dall’art. 267 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE. Il Progettista dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: ✓ REQUISITI DI IDONEITA’ DEL CONCORRENTE
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE. I soggetti qualificati per la progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE. Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i concorrenti che non sono in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione anche per la progettazione, ovvero che – pur essendo in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione – non soddisfino, attraverso il proprio staff tecnico, i requisiti per la progettazione di seguito indicati, devono indicare in sede di offerta o partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione tra quelli di cui all’art. 46, c. 1, lettere da a) a f) del Codice, i quali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE. Il soggetto che espleterà la progettazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico- professionali: - non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali cause di esclusione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; - (per ciascun soggetto persona fisica che eseguirà la progettazione, indipendentemente dalla na- tura giuridica del soggetto indicato o associato per la progettazione) iscrizione nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti regolamenti ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese europeo di appartenenza; - Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione(art. 98 del D.lgs. 81/2008); - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006) - aver eseguito, negli ultimi dieci anni (decorrenti retroattivamente dalla pubblicazione del pre- sente bando) n. 2 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi ai lavori oggetto del pre- sente bando, appartenenti alla categoria E08 (edilizia scolastica) / Ic (riferita ad edifici scolastici) (o la superiore Id, sempre riferita ad edifici scolastici), per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori e quindi non inferiore ad € 2.400.000,00. A garanzia della qua- lità dell’opera e della progettazione la previsione secondo cui i servizi devono essere “riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” è da riferirsi all’oggetto dell’intervento quindi come specificato di edilizia sco- lastica, la scelta pertanto è di avere tecnici che hanno già svolto progettazioni specialistiche di edifici scolastici. A tal fine, per una più ampia partecipazione, sono computabili tutti i servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 purchè comprovati da idonea certificazione rilasciata dal Committente dell’opera. Per soddisfare i requisiti di cui all’art. 20.2: ⇒ Se il concorrente è provvisto dell’attestazione SOA per prestazioni di progettazione i requisiti devono essere dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. Qualora lo staff di pro- gettazione non sia in grado di comprovare detti requisiti, il concorrente dovrà indicare (oppure associarsi in ATI), in sede di offerta, uno o più Professionisti scelti tra i soggetti di cui all’art.90 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x xxx) ,x) e h) del D.Lgs.163/2006...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.