Gli obblighi di protezione Clausole campione

Gli obblighi di protezione. Gli obblighi di protezione costituiscono una delle più significative concretizzazioni della regola di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.). Accanto alla tutela dell’interesse del creditore alla prestazione e di quello del debitore alla liberazione dal vincolo, la buona fede impone la protezione dell’altra parte del rapporto obbligatorio; proprio la relazione con l’altra parte espone il soggetto a uno specifico pericolo di danni alla propria persona o al proprio patrimonio. Il contenuto degli obblighi protettivi può essere individuato nel generale dovere di salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti con i quali venga instaurato un rapporto, abbia esso origine contrattuale o di fatto. La finalità è di evitare che dal proprio comportamento possa derivare un pregiudizio alla sfera giuridica- patrimoniale dell’altra parte. La locuzione “obbligo di protezione” evoca implicitamente una distinzione con l’obbligo di prestazione, che forma oggetto dell’obbligazione. Il contenuto dell’obbligo di protezione non è il praestare, ma il proteggere. Di qui ha origine l’obbligazione senza prestazione: si tratta, come detto, di una figura di conio dottrinale540. L’obbligo di protezione presenta delle indubbie particolarità riconducibili all’ovvia constatazione che il proteggere e il praestare non coincidono. L’oggetto principale dell’obbligazione di protezione è il proteggere: l’interesse del creditore non è a una prestazione specifica, ma a una protezione specifica. Ma per soddisfare questo interesse protettivo è comunque necessaria una prestazione. Allora, se è vero che l’oggetto dell’obbligo non è direttamente la prestazione, quest’ultima lo è indirettamente. La prestazione non è nominata: è quella che, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, è funzionale alla protezione della controparte. Si tratta, quindi, di una prestazione innominata strumentale. Gli obblighi di protezione si possono configurare con riferimento non solo ai rapporti contrattuali, ma anche a quelli non contrattuali. Il riferimento principale è all’istituto, di origine tedesca, del contatto sociale qualificato (v. infra). 4.1.1. Gli obblighi di protezione nel contratto 4.1.2. Gli obblighi di protezione nel contatto sociale 4.1.3. Gli obblighi di protezione nei confronti dei terzi 4.1.4. Gli obblighi di protezione al confine tra contratto e torto

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