METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.