Il cambio del biglietto. Il passeggero può richiedere, ove non sia diversamente disposto, il cambio del biglietto non ancora utilizzato relativamente alla tariffa applicata, al numero delle persone, all’itinerario, all’origine e destinazione del viaggio, alla categoria del treno, al servizio utilizzato ed alla classe, corrispondendo l’eventuale differenza di prezzo e, nel caso sia previsto per determinate offerte ai successivi Capitoli 2 e 3, un diritto di modifica. Tali modifiche possono essere richieste secondo le modalità, e nel rispetto delle condizioni previste dalla tipologia dell’offerta, dal canale di vendita utilizzato o dall’accordo sottoscritto. Il cambio può essere richiesto per qualsiasi importo, a condizione che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi fino a sei mesi successivi alla data della prima richiesta di cambio. Se il prezzo dovuto è superiore a quello già corrisposto, è dovuto il pagamento della differenza di prezzo; se l’importo è inferiore, e il treno originariamente prenotato non è ancora partito, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione della trattenuta prevista e del prezzo minimo non rimborsabile. Tale rimborso non è ammesso dopo la partenza del treno originariamente prenotato (successivo Punto 10.2). 5.1. Le modalità di richiesta del cambio del biglietto 5.2. I biglietti per i quali non è consentito il cambio
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