Common use of IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Clause in Contracts

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnatedesignate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione - come previsto dagli artt. 7 e 8 - e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- niorgani. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell’Ateneo ed è disciplinato dalla Legge 30/12/2010 n. 240, ivi compresa quella della Sezione Speciale dalle disposizioni dello Statuto di cui all’artAteneo e dalla normativa in materia. 2. 12, è controllata dal Il Collegio dei Revisori dei Conti: a. partecipa singolarmente o collegialmente alle sedute del Consiglio di Amministrazione; b. esprime il proprio parere sui documenti contabili di sintesi e in tutti gli altri casi in cui è previsto dal presente Regolamento; c. compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, composto da tre membri effettivi contabile e tre supplenti designati dall’ABI patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; d. accerta la regolarità della tenuta dei libri e da ulteriori tre membri effettivi delle scritture contabili; e. esprime il proprio parere ogni volta che il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale ne facciano richiesta. f. effettua inoltre periodiche verifiche di cassa, sull’esistenza dei valori e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacalidei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone altresì la relazione prevista dal comma 6 dell’ Art. 14 che deve contenere l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale. 4. I Revisori dei Conti durano possono procedere, in carica tre anni qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e possono controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicatosuccessivamente portati all’attenzione del Collegio. 5. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito l’esercizio delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che proprie funzioni ciascun revisore ha espresso il Vice Presidente del Consiglio diritto di Amministrazioneprendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell’Ateneo. 6. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere è attribuita, per le funzioni svolte, un’indennità di carica ed un gettone di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con Amministrazione, le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio cui misure sono invitati alle riunioni del determinate dallo stesso Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. Amministrazione. 7. In caso Le modalità di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzionedei Conti sono adottate con Regolamento del Collegio medesimo, inviando la relativa comunicazione ai Sociapprovato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

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Samples: Regolamento Per L’amministrazione, La Finanza E La Contabilità

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro viene eletto dall'Assemblea della Lega Pro; è composto da un Presidente, ivi compresa quella della Sezione Speciale da due revisori effettivi e da due supplenti. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. L'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti avviene improrogabilmente entro 60 giorni dalla elezione del nuovo Presidente, dei due Vice-Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo. 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’artall'articolo 29 dello Statuto Federale, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società affiliate a quest'ultima. 12La perdita anche di uno solo di tali requisiti comporta, è controllata dal ipso iure, la decadenza immediata dalla carica. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi ovvero i singoli componenti, possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacalidi controllo presso gli uffici della Lega Pro. 5. I Al Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono può essere riconfermatidemandata anche la revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile. 6. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo dei Revisori dei Conti esamina il criterio progetto di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente bilancio consuntivo del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato e alternataredige la relazione annuale. 7. In caso di impedimentodecadenza degli organi direttivi, anche temporaneodisposta nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9 comma 9 dello Statuto Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o fino al rinnovo delle cariche. 8. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea della Lega Pro e a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno l'obbligo di presenziare a tutte le riunioni che si svolgono nell'ambito della Lega Pro in cui è sostituito dal Revisore da lui designato orichiesta la loro partecipazione; in particolare, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandatonomina dell'Amministratore Delegato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentosi riuniscono con quest'ultimo almeno una volta al mese. 9. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio Conti, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo anagraficamente più giovane assume la carica di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. 10. Nel caso in cui un componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a trovarsi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso è autorizzato sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ovvero, nell'ipotesi di parità, dal supplente anagraficamente più giovane. 11. Il Presidente e ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono soggetti a proporne revoca a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 19 comma 7. 12. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualunque sia la sostituzionefunzione ricoperta in seno all'Organo, inviando la relativa comunicazione ai Socipuò essere rieletto fino a un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Decorso tale periodo, non è consentito alcun incarico successivo.

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Samples: Statuto Della Lega Italiana Calcio Professionistico

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente1. Il Consiglio Comunale elegge, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12con voto limitato a due componenti, è controllata dal Collegio il collegio dei Revisori dei Conti, revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacalimembri, prescelti in conformità all’ordinamento vigente. 2. I Revisori dei Conti Essi durano in carica tre anni anni, sono rieleggibili per una sola volta, sono revocabili per inadempienza e possono essere riconfermatiquando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio. 3. Il Collegio elegge regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori. 4. Saranno disciplinate nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio regolamento le cause di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designateineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in seno al Collegiomodo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio e verranno altresì previste le modalità di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnaterevoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in seno al collegioquanto compatibili, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro le norme del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, codice civile relative ai sindaci revisori delle società per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplenteazioni. 5. Il Presidente del Collegio collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato revisori collabora con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 27. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. I dipendenti sono tenuti a dare riscontro alle richieste dei revisori con ogni sollecitudine. 6. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta della deliberazione consiliare del conto consuntivo. 7. In caso I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Socicontabilità.

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Samples: Statuto Comunale

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Il Collegio dei Revisori dei Conti, Conti è composto da tre 3 (tre) membri effettivi e tre 2 (due) membri supplenti designati dall’ABI di comune accordo dai Soci e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacalinominati dall’Assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili: - uno con la funzione di Presidente su designazione della parte/i che non esprime/ono il Presidente del Consiglio Direttivo, - due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL-Terziario; - due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati congiuntamente da CONFTERZIARIO, ASSOCED e possono essere riconfermatiLAIT. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle persone designatescritture contabili. Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di AmministrazioneDirettivo. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle si tengono di regola presso la sede legale dell’Ente. Il Collegio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificataseguire la discussione, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a trepoter ricevere, lo stesso si considera dimissionario trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente in tempo reale. Verificandosi tali circostanze, il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Socisi considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

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Samples: Statuto