IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. PREMESSO: CHE con Legge Regionale 20.10.2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge 56/2014” la Regione Abruzzo ha individuato le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione ed ai Comuni; CHE la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016, nel recepire gli Accordi bilaterali Regione- Province per il trasferimento, tra l’altro, delle funzioni in materia di Valorizzazione dei Beni Culturali ed in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale, fissa alla data del 30.11.2016 il subentro nei contratti relativi agli immobili; CHE, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la Provincia di Chieti ha provveduto alla riduzione del canone di locazione a € 122.412.13; CONSIDERATO: CHE, con determinazione n. DPB003/269 del 25.08.2017 è stato disposto il pagamento della rata relativa al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; RITENUTO, pertanto, di corrispondere al Sig. Di Xxxxx Xxxxxxxx, proprietario, pro-quota, dell’immobile in oggetto, la somma complessiva di €. 40.804,00 per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria in quanto discendente da contratto di locazione;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. PREMESSO: CHE con Legge Regionale 20.10.2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge 56/2014” la Regione Abruzzo ha individuato le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione ed ai Comuni; CHE la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016, nel recepire gli Accordi bilaterali Regione- Province per il trasferimento, tra l’altro, delle funzioni in materia di Valorizzazione dei Beni Culturali ed in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale, fissa alla data del 30.11.2016 il subentro nei contratti relativi agli immobili; CHE, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la Provincia di Chieti ha provveduto alla riduzione del canone di locazione a € 122.412.13; CONSIDERATO: DATO ATTO CHE, con determinazione ai sensi dell’art. 8 della Legge 27.07.1978, n. DPB003/269 392, le spese di registrazione dei contratti di locazione sono a carico del 25.08.2017 è stato disposto il pagamento della rata relativa al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; RITENUTO, pertanto, di corrispondere al Sig. Di Xxxxx Xxxxxxxx, proprietario, pro-quota, dell’immobile conduttore e del locatore in oggetto, la somma complessiva di €. 40.804,00 per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria in quanto discendente da contratto di locazioneparti uguali;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. PREMESSO: CHE con Legge Regionale 20.10.2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge 56/2014” la Regione Abruzzo ha individuato le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione ed ai Comuni; CHE la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016, nel recepire gli Accordi bilaterali Regione- Regione-Province per il trasferimento, tra l’altro, delle funzioni in materia di Valorizzazione dei Beni Culturali ed in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale, fissa alla data del 30.11.2016 il subentro nei contratti relativi agli immobili; CHE, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la Provincia di Chieti ha provveduto alla riduzione del canone di locazione a € 122.412.13122.412,13; CONSIDERATO: CHE, CHE con determinazione n. DPB003/269 DPB003/51 del 25.08.2017 12.02.2019 è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 30.603,00 (Impegno n. 194) sul capitolo 11441 “Spese per fitto immobili” per l’esercizio 2020; CHE, determinazione n. DPB003/418 del 02.12.2019 è stato disposto il pagamento della rata relativa al per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; PRESO ATTO CHE il pagamento di ogni singola rata va subordinato alle verifiche ai sensi dell’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, come da documentazione allegata al presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, di corrispondere al Sig. Di Xxxxx XxxxxxxxXxxxxxx, proprietario, pro-quota, dell’immobile in oggetto, la somma complessiva di €. 40.804,00 5.100,50 per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria in quanto discendente da contratto di locazione;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. PREMESSO: CHE con Legge Regionale 20.10.2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge 56/2014” la Regione Abruzzo ha individuato le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione ed ai Comuni; CHE la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016, nel recepire gli Accordi bilaterali Regione- Regione-Province per il trasferimento, tra l’altro, delle funzioni in materia di Valorizzazione dei Beni Culturali ed in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale, fissa alla data del 30.11.2016 il subentro nei contratti relativi agli immobili; CHE, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la Provincia di Chieti ha provveduto alla riduzione del canone contratto di locazione registrato a L’Aquila al n. 3/3303 il 11.06.2018 è stato assunto in locazione l’immobile di proprietà I Platani S.r.l., ad uso deposito per i mobili del salone ligneo della biblioteca provinciale per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, con un canone a carico dell’Amministrazione regionale di complessivi € 122.412.139.135,36 (I.V.A. compresa); CONSIDERATOCHE, non essendo stata individuata una sede alternativa, si permane nell’utilizzo dell’immobile e pertanto risulta necessario continuare a corrispondere quanto pattuito nel contratto medesimo; PRESO ATTO: CHE, con determinazione n. DPB003/269 del 25.08.2017 l’art. 1, co. 629, lett. b) della L. 190/2014 è stato disposto aggiunto al DPR 633/72, l’art. 17 ter che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni, che l’I.V.A. addebitata dal fornitore nelle relative fatture venga versata da parte dell’amministrazione stessa direttamente all’erario scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal quello della rata relativa imposta; CHE, con circolare Prot. n. DB9-RA/44474 del 19.02.2015 il Servizio Ragioneria Generale, in applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti di cui al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000citato art. 1, co. 629, lett. b) della L. 190/2014, ha fornito indicazioni precise agli estensori delle determinazioni circa le modalità di disposizione dei pagamenti soggetti ad I.V.A.; RITENUTO, pertanto, di corrispondere al SigCONSIDERATO: CHE in data 06.02.2019 è stata accettata in entrata la fattura elettronica n. 7 del 26.02.2019 Progr. Di Xxxxx Xxxxxxxx, proprietario, pro-quota, dell’immobile in oggetto, la somma complessiva di €n. 2484/19 emessa dalla società I Platani S.r.l. 40.804,00 per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000con scissione dei pagamenti; DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria in quanto discendente da contratto di locazione;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. PREMESSO: CHE con Legge Regionale 20.10.2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge 56/2014” la Regione Abruzzo ha individuato le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione ed ai Comuni; CHE la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016, nel recepire gli Accordi bilaterali Regione- Province per il trasferimento, tra l’altro, delle funzioni in materia di Valorizzazione dei Beni Culturali ed in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale, fissa alla data del 30.11.2016 il subentro nei contratti relativi agli immobili; CHE, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, la Provincia di Chieti ha provveduto alla riduzione del canone di locazione a € 122.412.13; CONSIDERATO: CHE, con determinazione n. DPB003/269 del 25.08.2017 è stato disposto il pagamento della rata relativa al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; RITENUTO, pertanto, di corrispondere al Sig. Di Xxxxx Xxxxxxxx, proprietario, pro-quota, dell’immobile in oggetto, la somma complessiva di €. 40.804,00 per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000122.412,13; DATO ATTO che trattasi CHE, ai sensi dell’art. 8 della Legge 27.07.1978, n. 392, le spese di spesa obbligatoria registrazione dei contratti di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in quanto discendente da contratto di locazioneparti uguali;
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