IL FACTORING Clausole campione

IL FACTORING. Il turnover a settembre 2016 del Gruppo Banca Sistema è stato pari a € 1.054 milioni (di cui € 8 milioni da Beta), con una crescita del 20% rispetto al medesimo periodo del 2015. Considerando i crediti di terzi gestiti il totale volumi al 30 settembre 2016 è stato pari a € 1.263 milioni.
IL FACTORING. 0.Xx contratto 0.Xx disciplina.
IL FACTORING. Il factoring è un contratto atipico, non espressamente contemplato nel nostro ordinamento, ma che, sotto il profilo operativo, non può che far riferimento tanto alla disciplina di base, quanto, soprattutto, a quella ora esaminata della legge n. 52/1991. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale un creditore cedente si obbliga a trasferire uno o più crediti in cambio di una controprestazione pecuniaria ad un terzo cessionario (factor), che svolge professionalmente l’attività di riscossione e gestione di crediti. Il factoring consente al cedente di ottenere denaro in cambio della cessione del proprio credito, e di reperire quindi le risorse per svolgere la sua attività di impresa, senza doversi preoccupare della problematica relativa all’esazione; il vantaggio per il factor consiste invece nell’incasso della differenza tra quanto ottenuto in sede di riscossione e la somma pagata al cedente per il trasferimento del credito. Somma sulla quale, nella maggiorparte dei casi, decorrono anche interessi convenzionali. A seconda di come il contratto viene strutturato, può avere prevalenza la causa vendendi, o la causa mandati, o ancora lo scopo di garanzia; può assumere maggior rilevanza il fenomeno della gestione dei crediti e della loro riscossione, o quello del finanziamento che, se prevede la corresponsione di interessi, mal si concilia evidentemente con l’effetto traslativo. Sotto tale ultimo profilo, è stato fatto giustamente notare che, se l’anticipazione che il factor corrisponde al cedente avviene a titolo di acconto sul prezzo della cessione, gli interessi sulla somma erogata non avrebbero ragion d’essere, trattandosi di negozio traslativo e non di finanziamento. Se, infatti, la somma erogata frutta interessi, ciò significa che la stessa, ben lungi dal costituire l’oggetto di un pagamento (e cioè, atto estintivo di una precedente obbligazione pecuniaria, quale può essere l’acquisto del credito), fa ancora parte del patrimonio del cessionario, e l’interesse è il corrispettivo che il cedente paga a questi per l’utilizzazione di un bene che, in natura o per tantundem (cessione del credito o mandato all’incasso con facoltà di compensazione) deve essere restituito al cessionario20.
IL FACTORING. Il mercato italiano del factoring Il Gruppo Banca Sistema e l’attività di factoring
IL FACTORING. Il mercato italiano del factoring
IL FACTORING. Il turnover complessivo al 30 settembre 2017 del Gruppo Banca Sistema è stato pari a € 1.328 milioni, con una crescita del 27% rispetto al medesimo periodo del 2016. (Dati in c mln) Turnover Outstanding L’outstanding al 30 settembre 2017 è pari a € 1.255 milioni e superiore del 21% rispetto ai € 1.039 al 31 dicembre 2016 principalmente per effetto dei maggiori volumi acquistati nel 2017 rispetto agli incassi registrati nel medesimo periodo. A lato si rappresenta l’incidenza dei debitori sul portafoglio outstanding al 30 settembre 2017. Il core business del Gruppo rimane il segmento della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo è attivo sia attraverso cessioni dirette dalle imprese sia nell’ambito di accordi regionali per la ristrutturazione o rimodulazione del debito degli enti pubblici. Queste operazioni includono i contratti di factoring tradizionali, nonché i contratti di reverse factoring con Enti Pubblici di elevata affidabilità che, in qualità di debitori, sono interessati a utilizzare il factoring con i propri fornitori. La seguente tabella riporta il turnover factoring per tipologia di prodotto: PRODOTTO 30.09.2017 30.09.2016 Delta € Delta % Crediti commerciali Crediti fiscali 923 131 290

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).