Common use of IL GOVERNO Clause in Contracts

IL GOVERNO. La prima precisazione inserita al comma 2 riprende alcuni elementi contenuti al comma 4 ora soppresso, mentre la seconda precisazione si ritiene necessaria per esplicitare anche in questa sede il riferimento al rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. Si ritiene inoltre opportuno prevedere che l’accertamento e la convalida delle competenze siano effettuati non solo dai soggetti accreditati ma anche da quelli autorizzati, considerando che in più Regioni le funzioni cui si fa riferimento vengono ricondotte nell’ambito dei servizi di cui al Capi I del decreto legislativo 276/03. - La modifica prevista al comma 3 rende più chiaro il testo così come la nuova versione dell’attuale comma 4 (ex comma 5). Inoltre si rende necessario ai fini di una reale portabilità delle certificazioni la previsione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. - La modifica del camma 5 (ex comma 6), oltre a chiarire il testo, prevedono l’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, al fine di evidenziare le competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia. Si è inoltre ritenuto, al fine di semplificare il processo attuativo del Capo VII, di prevedere che la materia sia regolata dal medesimo atto di cui all’articolo 68 piuttosto che prevedere ulteriori linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza unificata. La previsione infatti di apposite linee guida per la definizione degli standard di certificazione separate dal decreto legislativo di definizione dei principi generali di cui all’articolo 68 può determinare concreti problemi e differimenti in fase di attuazione del provvedimento.

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IL GOVERNO. La prima precisazione inserita al proposta emendativa all’art. 68 è volta anzitutto a chiarire, nella rubrica dell’articolo, la distinzione dei temi trattati all’articolo 68 ed all’articolo 69, circoscrivendo l’articolo 68 ai soli temi dell’individuazione e validazione degli apprendimenti e focalizzando l’articolo 69 sul tema della certificazione. Al comma 2 riprende alcuni elementi contenuti al comma 4 ora soppresso, mentre la seconda precisazione si ritiene necessaria per esplicitare anche in questa sede è inteso introdurre il riferimento al rispetto ruolo del Ministero del Lavoro e delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacyPolitiche Sociali quale amministrazione capofila il cui ruolo trae origine dalla legge n. 196 del 1997, art. Si ritiene inoltre opportuno prevedere che l’accertamento e la convalida 17, comma 1. Tale specificazione è stata anche riportata nel recente accordo su certificazione delle competenze siano effettuati non solo dai soggetti accreditati ma anche da quelli autorizzati, considerando che in più Regioni le funzioni cui si fa riferimento vengono ricondotte nell’ambito dei servizi di cui al Capi I del decreto legislativo 276/03apprendistato. - La modifica prevista al comma 3 rende più chiaro il testo così come la nuova versione dell’attuale comma 4 (ex comma 5). Inoltre si rende necessario ai fini di una reale portabilità delle certificazioni la previsione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. - La modifica del camma 5 (ex comma 6), oltre a chiarire il testo, prevedono l’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, al Al fine di evidenziare le competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia, si ritiene più idoneo prevedere l’intesa con la Conferenza Unificata. Si ritiene inoltre di chiarire che sono le autorità pubbliche, già ora competenti alla certificazione, che, nel rispetto delle loro prerogative istituzionali, potranno accreditare o autorizzare i soggetti abilitati a erogare i servizi di individuazione e di validazione. Poiché l’adozione della procedura “aggravata” prevista dall’originaria formulazione del comma 2 dell’articolo in esame rischia di compromettere il rispetto dei tempi previsti al comma 1 (6 mesi), si ritiene opportuno eliminare il rinvio alle disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della L. 247 del 2007. Conseguentemente, il decreto legislativo in questione verrà adottato all’esito dell’ordinario iter di cui all’articolo 14 della l. 400 del 1988. Si è inoltre ritenuto, al fine di semplificare il processo attuativo del Capo VIIinfine, di prevedere che la materia sia regolata dal medesimo atto di cui all’articolo 68 piuttosto che prevedere ulteriori linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza unificata. La previsione infatti di apposite linee guida per la definizione degli standard introdurre il riferimento al ruolo svolto dagli organismi di certificazione separate dal decreto legislativo accreditati dall’organismo unico nazionale di definizione accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. L’emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi ad introdurre disposizioni di carattere ordinamentale cui le amministrazioni preposte possono far fronte attingendo alle ordinarie risorse umane e strumentali. In analogia con quanto avviene in altri paesi, si è ritenuto di prevedere la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei principi generali di cui all’articolo 68 può determinare concreti problemi costi a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e differimenti in fase di attuazione del provvedimento.informale e la relativa certificazione delle competenze

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