Illegittima durata delle sospensioni. 44.1 Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri: a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull’importo del Contratto (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo. 44.2 In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell’art. 43. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo. 44.3 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.
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Illegittima durata delle sospensioni. 44.1 Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull’importo del Contratto (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale)Contratto, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.2 In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell’art. 43. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.3 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.
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Illegittima durata delle sospensioni. 44.1 Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 5 e al comma 7 6 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 7 6 e dal comma 8 7 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull’importo del Contratto (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale)Contratto, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 5 e 76, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 6 e 87;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (o dell’importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 8 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)) del presente periodo, comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.2 In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 5 e 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 7 dell’art. 43. Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) b del presente periodo comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.3 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, è facoltà della Committente ammettere a titolo di risarcimento, risarcimento ulteriori voci di dannodanno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della fornitura.
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