Common use of Impegni istituzionali del Ministero Clause in Contracts

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 24 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3

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Samples: Convenzione Triennale

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, entrate la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 24 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3

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Samples: Convenzione Triennale

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, entrate la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 24 XXXXXXXX XXX MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 03.08.2023 09:50:47 GMT+01:00 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 03.08.2023 15:32:17 GMT+00:00 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3

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Samples: Convenzione Triennale

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; cb) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 234/2021112; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; fc) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1 febbraio 1999; gd) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; he) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle relativo alle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeRl'Agenzia, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 24 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3.

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Samples: Addendum

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, entrate la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 24 SEZIONE A) AGENZIA [Firmato digitalmente] [Firmato digiEtaRlNmEeSnTteO] XXXXXXXX XXX MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ENTRATE 3FINANZE 10.04.2024 14:54:18 GMT+01:00 XXXXX XXXXXXX 24.04.2024 16:25:26 GMT+01:00

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ [Firmato digitalmente] Xxxxxxx [Firmato digitalmente] Xxxxx XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 26.09.2022 17:28:30 GMT+01:00 Ruffini 21.09.2022 13:56:32 GMT+00:00 ALLEGATO 1 2423 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia delle entrate-Riscossione le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 234/2021; b) del rimborso delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; c) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 vigente fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021; d) del rimborso di cui all’art. 22, comma 1 ter e quater, del D.Lgs. 112/1999; e) del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 112/1999, secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 13 settembre 2019; f) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1° febbraio 1999; g) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; h) del rimborso di cui all’art. 4 del D.L.119/2018; i) del rimborso di cui all’art. 4 del D.M. 15 giugno 2015; j) del rimborso di cui all’art. 1 c. 684 e 685 della Legge 190/2014; k) del rimborso di ogni altra somma o compenso spettante per l’attività di riscossione mediante ruolo ovvero per lo svolgimento delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stessa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. 3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e AdeR, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare - qualora spettante - il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi. ALLEGATO 1‌ ALLEGATO 1 2423 SEZIONE A) AGENZIA DELLE ENTRATE 3

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