Impianti di produzione e interventi ammessi. Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’Appendice A. Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all’Appendice A delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile. Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono: a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti; b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II); c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021); d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2; e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C; f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D; g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI: • la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata; • un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione. Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER. La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle presenti Regole. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE. All’interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione. Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l’inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo 2.2.2.2 Parte II. Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all’Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore. La potenza di un impianto, ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell’ambito di un’unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte. Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa. Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.
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Samples: Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR, Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR
Impianti di produzione e interventi ammessi. Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’Appendice nell9Appendice A. Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all’Appendice all9Appendice A delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all’articolo all9articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia l9energia elettrica prodotta dall’impianto dall9impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile. Inoltre, ai fini dell’accesso dell9accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice nell9Appendice C;
f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice nell9Appendice D;
g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso l9uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “<Procedure Operative - − Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” incentivi= (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’artdall9art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI: • la rigenerazione è un’attività un9attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina un9officina specializzata; • un’officina un9officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività l9attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione. Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso dell9acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER. La CER si intende regolarmente costituita laddove ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle presenti RegoleII. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata dell9entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impiantol9impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto dell9impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE. All’interno All9interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione. Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l’inserimento l9inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia dell9energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo 2.2.2.2 Parte II. Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all’Appendice all9Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore. La potenza di un impianto, ai fini dell’accesso dell9accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d’acquad9acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell’ambito nell9ambito di un’unica un9unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte. Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”<esistenti=, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis 42−bis del decreto-legge decreto−legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa. Gli impianti “esistenti” <esistenti= non accedono agli incentivi, ma l’energia l9energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia dell9energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.
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Impianti di produzione e interventi ammessi. Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’Appendice A. Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all’Appendice A delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile. Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C;
f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI: • la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata; • un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione. Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER. La CER si intende regolarmente costituita laddove ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle presenti RegoleII. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE. All’interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione. Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l’inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo 2.2.2.2 Parte II. Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all’Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore. La potenza di un impianto, ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell’ambito di un’unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte. Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa. Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.
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