Common use of Incentivi alle assunzioni Clause in Contracts

Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU) - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.

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Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data del 01/12/2019, purché non già finanziate dal precedente avviso Dote impresa della Provincia di pubblicazione del presente BandoMantova; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) ); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.:

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Incentivi alle assunzioni. L’incentivo L'incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4A punto 4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge LEGGE n. 68/9968/1999; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge LEGGE n. 68/9968/1999. Sono ammesse all’incentivo all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bandobando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bandobando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) - );  lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo L'incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto d'intensità d'aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.:

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Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, somministrazione non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni as- sunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute avve- nute successivamente alla data di pubblicazione del ammissibilità prevista dal presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) ); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; , secondo i massimali mas- simali indicati nelle seguenti tabelle: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.:

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Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) ); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.:

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