Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:
Appears in 1 contract
Samples: Dote Impresa Collocamento Mirato
Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - – ASU); ) - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Fascia d’aiuto Tempo Indeterminato Tempo determinato/somministrato Fascia 1 € 12.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 9.500,00 Fascia 2 € 13.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 Fascia 3 € 14.500,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 11.000,00 Fascia 4 € 16.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Fascia d’aiuto Tempo Indeterminato Tempo determinato somministrato Fascia 1 € 12.000,00 € 4.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 Fascia 2 € 13.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 Fascia 3 € 14.500,00 € 6.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 Fascia 4 € 16.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse. L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto. Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare: - il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; - il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo. L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo. Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
Appears in 1 contract
Samples: Dote Impresa Collocamento Mirato
Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, somministrazione non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni as- sunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute avve- nute successivamente alla data di pubblicazione del ammissibilità prevista dal presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; , secondo i massimali mas- simali indicati nelle seguenti tabelle:
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Fascia d’aiuto Tempo in- determinato Tempo determinato/somministrato esi e fino a 6 mesi Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi ltre 12 mesi Fascia 1 12.000 2.500 4.500 9.500 Fascia 2 13.000 3.000 5.000 10.000 Fascia 3 14.500 3.500 6.000 11.000 Fascia 4 16.000 4.000 7.000 12.000
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Tempo determinato Somministrato Fascia d’aiuto Tempo in-determinato Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 12 mesi Fascia 1 12.000 4.500 9.500 9.500 Fascia 2 13.000 5.000 10.000 10.000 Fascia 3 14.500 6.000 11.000 11.000 Fascia 4 16.000 7.000 12.000 12.000 Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto o del rappor- to in somministrazione prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda nei limiti dei mas- simali sopra definiti, secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzional- mente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiora- to in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di
Appears in 1 contract
Samples: Dote Impresa Collocamento Mirato
Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - – ASU); ) - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:: Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Fascia d’aiuto Tempo Indeterminato Tempo determinato/somministrato Fascia 1 € 12.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 9.500,00 Fascia 2 € 13.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 Fascia 3 € 14.500,00 € 3.500,00 € 6.000,00 € 11.000,00 Fascia 4 € 16.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99: Fascia d’aiuto Tempo Indeterminato Tempo determinato/somministrato Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse. L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto. Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare: - il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; - il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo. L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo. Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
Appears in 1 contract
Samples: Dote Impresa Collocamento Mirato
Incentivi alle assunzioni. L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo: - non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99. Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: - le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data del 01/12/2019, purché non già finanziate dal precedente avviso Dote impresa della Provincia di pubblicazione del presente BandoMantova; - le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando. Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali: - lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale; - lavoro accessorio; - lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); - lavoro autonomo nello spettacolo; - contratto di agenzia; - associazione in partecipazione; - lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione: - alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2; - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:
Appears in 1 contract
Samples: Dote Impresa Collocamento Mirato