Common use of INDENNITÀ DA RICOVERO Clause in Contracts

INDENNITÀ DA RICOVERO. La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura dell’Assicurato per Infortunio, corrisponde allo stesso l’indennità giornaliera prevista in Polizza per ciascun giorno di degenza, per la durata massima di 180 (centottanta) giorni per ogni Infortunio e per un periodo non superiore a 300 (trecento) giorni per più Sinistri che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. Il giorno di dimissione dall’Istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni. Non si liquida alcuna indennità se il periodo di degenza è pari o inferiore a 3 (tre) giorni. Se il periodo di degenza supera i 3 (tre) giorni, l’indennità viene corrisposta senza applicazione della Franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo non inferiore a 3 (tre) giorni, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% (cinquantapercento) dell’indennità giornaliera prevista in Polizza per il caso di ricovero.

Appears in 11 contracts

Samples: Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto