Common use of Indennità di rischio cassa Clause in Contracts

Indennità di rischio cassa. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 49 del CCNL, in ogni succursale le Aziende dovranno procedere alla nomina di un cassiere per ogni cassa operante in via continuativa. Ai dipendenti adibiti saltuariamente ad un servizio che comporti l’erogazione di una indennità di rischio spetta: - fino a 4 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 1/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - da 5 a 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 2/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - oltre 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: intera indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale. I lavoratori destinati a essere adibiti per la prima volta al servizio di cassa devono essere addestrati, mediante affiancamento di personale esperto per almeno tre settimane. In caso di richiamo al servizio di cassa dopo un periodo continuativo di mancata adibizione, devono essere assicurati al lavoratore almeno due giorni di affiancamento. Tuttavia, qualora dall’ultima adibizione sia stato modificato il sistema informativo aziendale, il periodo di affiancamento di cui sopra è pari ad almeno una settimana. Per l’adibizione allo svolgimento del servizio di cassa di personale ultracinquantenne, le Aziende richiedono il preventivo consenso all’interessato, il quale deve motivare l’eventuale diniego. Con riferimento all’art. 39, comma secondo, del CCNL, nel mese di gennaio, l’Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, alle XX.XX. locali stipulanti il presente CSLL, gli importi delle eccedenze di cassa verificatesi e contabilizzate nell’anno precedente.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale (Csll), Contratto Di Secondo Livello Locale (Csll), Contratto Di Secondo Livello Locale (Csll) Per Il Personale Delle Banche Di Credito Cooperativo E Delle Aziende Aderenti Alla Federazione Toscana BCC

Indennità di rischio cassa. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 49 del CCNL, in ogni succursale le Aziende dovranno procedere alla nomina di un cassiere per ogni cassa operante in via continuativa. Ai dipendenti adibiti saltuariamente ad un servizio che comporti l’erogazione di una indennità di rischio spetta: - ­ fino a 4 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 1/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - ­ da 5 a 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 2/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - ­ oltre 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: intera indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale. I lavoratori destinati a essere adibiti per la prima volta al servizio di cassa devono essere addestrati, mediante affiancamento di personale esperto per almeno tre settimane. In caso di richiamo al servizio di cassa dopo un periodo continuativo di mancata adibizione, devono essere assicurati al lavoratore almeno due giorni di affiancamento. Tuttavia, qualora dall’ultima adibizione sia stato modificato il sistema informativo aziendale, il periodo di affiancamento di cui sopra è pari ad almeno una settimana. Per l’adibizione allo svolgimento del servizio di cassa di personale ultracinquantenne, le Aziende richiedono il preventivo consenso all’interessato, il quale deve motivare l’eventuale diniego. Con riferimento all’art. 39, comma secondo, del CCNL, nel mese di gennaio, l’Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, alle XX.XX. locali stipulanti il presente CSLL, gli importi delle eccedenze di cassa verificatesi e contabilizzate nell’anno precedente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale (Csll)

Indennità di rischio cassa. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 49 del CCNL, in ogni succursale le Aziende dovranno procedere alla nomina di un cassiere per ogni cassa operante in via continuativa. Ai dipendenti adibiti saltuariamente ad un servizio che comporti l’erogazione di una indennità di rischio spetta: - fino a 4 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 1/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - da 5 a 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 2/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale; - oltre 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: intera indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale. I lavoratori destinati a essere adibiti per la prima volta al servizio di cassa devono essere addestrati, mediante affiancamento di personale esperto per almeno tre settimane. In caso di richiamo al servizio di cassa dopo un periodo continuativo di mancata adibizione, devono essere assicurati al lavoratore almeno due giorni di affiancamento. Tuttavia, qualora dall’ultima adibizione sia stato modificato il sistema informativo aziendale, il periodo di affiancamento di cui sopra è pari ad almeno una settimana. Per l’adibizione allo svolgimento del servizio di cassa di personale ultracinquantenne, le Aziende richiedono il preventivo consenso all’interessato, il quale deve motivare l’eventuale diniego. Con riferimento all’art. 39, comma secondo, del CCNL, nel mese di gennaio, l’Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, alle XX.XX. locali stipulanti il presente CSLL, gli importi delle eccedenze di cassa verificatesi e contabilizzate nell’anno precedente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto