Decorrenza e validità Clausole campione

Decorrenza e validità. 1. La presente convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, previo accordo tra le parti, con preavviso di almeno 60 dalla data di scadenza, da comunicare via PEC, con apposito atto sottoscritto.
Decorrenza e validità. 1. Il presente protocollo di intesa ha validità triennale, con decorrenza dalla data di firma dell’accordo stesso.
Decorrenza e validità. 1. Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile per ulteriore anno, in virtù di accordi espressi tra le parti, formalizzati tramite deliberazione del Direttore Generale, fatti salvi gli Artt. 7 e 8, la cui efficacia è prevista a decorrere dal 1 marzo 2021, in attesa del completo raccordo operativo tra le Parti per l’attuazione delle nuove modalità di accesso alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera. Di conseguenza, nel periodo 1 gennaio 2021-28 febbraio 2021 si considerano vigenti, anche ai fini della documentazione prevista a corredo della fatturazione mensile, le modalità di accesso previste dall’Art. 7 dell’Accordo contrattuale Repertorio aziendale n. 815 del 14 dicembre 2017. 2. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni. 3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell’erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione. 4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su 48 iniziativa delle parti. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda. 5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali, impegnano le parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo. Art. 23 –
Decorrenza e validità. Il presente Disciplinare tecnico, vincolante per le Parti, si intende valido a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza del Contratto di Servizio. Ai sensi dell’art. 9 c. 3 del Contratto i disciplinari tecnici, in accordo tra le parti, potranno “essere modificati ed aggiornati, con determina del Dirigente responsabile del Settore competente per la gestione ICT, in relazione ad intervenute mutate condizioni tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili e in relazione: a) all'evoluzione delle norme vigenti in materia amministrativa, informatica e di telecomunicazioni; b) all'evoluzione tecnologica nell'ambito ICT.”
Decorrenza e validità. L'Accordo ha decorrenza dal e scadrà il 31/12/2015, tacitamente rinnovabile con successiva scadenza al 31 Dicembre di ogni anno, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione raccomandata A.R. entro un mese dalla scadenza.
Decorrenza e validità. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31/12/2020 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l’attività di consulenza specialistica. Non è ammesso il tacito rinnovo. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti. La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi a mezzo Xxx oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Dirigente Xxxxxx interessato dovrà interrompere la sua prestazione in mancanza degli appositi atti.
Decorrenza e validità. Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2018, fatto salvo eventuali modifiche in accordo tra le parti o stipula di nuovi contratti.
Decorrenza e validità. CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Decorrenza e validità. 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Decorrenza e validità. Il controllo sanitario avrà durata per tutto il ciclo di vita del PAIP. Il primo scenario tecnico si presume abbia una validità di anni 10, nello specifico la presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla sottoscrizione delle parti ed è comunque connessa alla validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Giunta Provinciale ad IREN Ambiente SpA La presente convenzione ha durata pari ad anni 3 dalla data di sottoscrizione. Sei (6) mesi prima del termine di tre anni in caso di prosecuzione della validità dell’autorizzazione l’Azienda USL di Parma presenterà un nuovo piano di indagini, soggetto all’approvazione degli Enti preposti, sulla scorta del quale si procederà alla stipula di una nuova convenzione della durata di anni tre finalizzata al recepimento delle esperienze acquisite sul campo. Per contro qualora debbano venir meno per qualsiasi motivazione, le prescrizioni autorizzative da cui discende la presente convenzione, questa sarà automaticamente risolta di pieno diritto.