Common use of Indennità di ritardato pagamento Clause in Contracts

Indennità di ritardato pagamento. 1. in caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 4% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 6% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: Servizio Telefonico, Condizioni Generali Di Contratto

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione ; l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità l'indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà l'indennità sarà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, TIM il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: Servizio Telefonico

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM EIS S.r.l. un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione ; l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno sei fatture entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM EIS S.r.l. nella prima Fattura fattura utile successiva al pagamento della Fattura fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà sarà addebitata con la Fattura fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIMEIS S.r.l. il Cliente, il Cliente intestatario di più contratti contratti, autorizza TIM EIS S.r.l. a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Cliente e EIS S.r.l. relativo ai servizi disciplinati dal dalle presenti o da altre condizioni generali, anche riferite al noleggio e/o alla vendita di prodotti; a tal fine il Cliente acconsente altresì ad eventuali compensazioni da parte di EIS S.r.l. tra gli insoluti del Cliente di cui al presente Contrattocontratto ed eventuali crediti del Cliente nei confronti di EIS S.r.l. relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente.

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Samples: Servizi

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo indicato in Fattura fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione ; l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno sei fatture entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM nella prima Fattura fattura utile successiva al pagamento della Fattura fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà sarà addebitata con la Fattura fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIMTIM il Cliente, il Cliente intestatario di più contratti contratti, autorizza TIM a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Cliente e TIM relativo ai servizi disciplinati dal dalle presenti o da altre condizioni generali, anche riferite al noleggio e/o alla vendita di prodotti; a tal fine il Cliente acconsente altresì ad eventuali compensazioni da parte di TIM tra gli insoluti del Cliente di cui al presente Contrattocontratto ed eventuali crediti del Cliente nei confronti di TIM relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente.

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Samples: Servizio Telefonico Di Base

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura Bolletta alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità Telecom un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 4% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 6% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale.: 2. L’indennità L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno sei Bollette entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura Bolletta entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità l'indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura Bolletta rimasto insoluto. 3. L’indennità L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM Telecom nella prima Fattura Bolletta utile successiva al pagamento della Fattura Bolletta rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà l'indennità sarà addebitata con la Fattura Bolletta emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, Telecom il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM Telecom a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto. Articolo 20- Sospensione per ritardato pagamento 1. Fatti salvi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, Telecom, previa comunicazione anche telefonica, può sospendere il Servizio al Cliente che non provveda al pagamento della Bolletta entro la data di scadenza ivi riportata secondo quanto disposto nei successivi commi. 2. Al Cliente con almeno un contratto attivo da oltre tre anni, che abbia pagato entro le rispettive scadenze le Bollette dell'ultimo anno e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom provvederà a comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo inserendo un messaggio sulla Bolletta nel bimestre successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla scadenza della Bolletta sulla quale è riportato il messaggio di cui al capoverso precedente, Telecom provvederà a comunicare al Cliente che il Servizio potrà essere sospeso qualora, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione stessa, non venga pagata la Bolletta insoluta. 3. Al Cliente che abbia sottoscritto uno o più contratti da meno di tre anni e che abbia pagato entro le rispettive scadenze le Bollette dell'ultimo anno e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom provvederà a comunicare la mancata ricezione del pagamento medesimo e la possibile sospensione del Servizio inserendo un messaggio sulla Bolletta del bimestre successivo. Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla scadenza della Bolletta sulla quale è riportato il messaggio di cui al capoverso precedente il Servizio potrà essere sospeso. 4. Al Cliente che non abbia pagato entro le rispettive scadenze almeno una delle Bollette dell'ultimo anno e ritardi il pagamento di una Bolletta successiva, Telecom si riserva, dopo 15 giorni dalla data di scadenza della Bolletta stessa, di comunicare preventivamente che il Servizio sarà sospeso trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di sollecito stessa. In assenza di una specifica comunicazione di sollecito, Telecom provvederà a comunicare al Cliente la mancata ricezione del pagamento medesimo inserendo un messaggio sulla Bolletta del bimestre successivo. Alla data di scadenza della Bolletta sulla quale è riportata il messaggio suddetto, il Servizio potrà essere sospeso. 5. Nel caso di Cliente al quale sia stato in precedenza sospeso il Servizio nel corso dell'ultimo anno, Telecom procederà alla sospensione del Servizio, previa comunicazione, dal quinto giorno successivo alla data di scadenza indicata sulla Bolletta insoluta. 6. Al Cliente che, pur trovatosi nelle situazioni di cui ai commi 4 o 5, paghi le Bollette dell'anno successivo nei termini di scadenza, Telecom tornerà ad applicare la disciplina prevista ai commi 2 o 3. 7. La sospensione del Servizio nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più Contratti, si applica a tutti i servizi fatturati congiuntamente in Bolletta. 8. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Contratto sia risolto, è tenuto a corrispondere a Telecom quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo relativo accertamento da parte di Telecom. In ogni caso il Cliente avrà la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza così come stabilito all'articolo 30.

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Samples: Servizio Telefonico Di Base

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione ; l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità l'indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà l'indennità sarà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, TIM il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: Servizio Telefonico

Indennità di ritardato pagamento. 1. in 11.1 In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM Connectivia un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15entro il 14° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 43% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1615° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 64% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione della predetta indennità del 64% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. 11.2 L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 64% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sopra sarà addebitata da TIM Connectivia nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. . 11.3 Nel caso di risoluzione contrattuale contrattuale, l’indennità verrà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIMConnectivia, il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM Connectivia a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: General Conditions of Contract

Indennità di ritardato pagamento. 1. in caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 4% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 6% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM XXX nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIMXXX, il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM XXX a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Offerta Fibra

Indennità di ritardato pagamento. 1. in In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità NST un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - : 2. al 2% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo dell'importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione ; l'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 23. L’indennità L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità l' indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 34. L’indennità L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM NST nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà l'indennità sarà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 45. Ferma restando l’applicazione l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, NST il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM NST a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

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Samples: Servizio Telefonico