Indennità economiche. 1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 90 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità. b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di € 31,00. c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di € 31,00. 2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. 3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione. 5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione. 6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 25 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto. 7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - guerra ed insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 10, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'art. 6 del C.C.N.L. La normativa di cui al presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità economiche. 1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore lavorato- re interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo ri- poso settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 90 93 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità l’in- dennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque co- munque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compresocompre- so: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornalieragior- naliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra so- pra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo dell’effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario calen- xxxxx per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civilecivi- le, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni annoan- no. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La corresponsione dell'indennità dell’indennità giornaliera di malattia come sopra determinata deter- minata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento pagamen- to della retribuzione.
5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità dell’in- dennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo suc- cessivo al terzo mese dell'assunzionedell’assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'artdell’art. 25 27 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità l’indennità prevista dal presente articolo, quando quan- do la malattia dipenda dai seguenti eventi: - – applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - – infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeniallucinoge- ni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - – uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - – pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratoreau- torespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere; - – partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - – guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare ga- re (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - – guerra ed insurrezioni; - – tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - – dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dall’applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 10pre- cedente art. 11, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori dato- ri di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'artall’art. 6 del C.C.N.L. La normativa L’esclusione delle malattie mentali da quelle non indennizzabili ha effetto per gli eventi occorsi successivamente alla data di cui al entrata in vigore del presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.C.C.N.L.
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Indennità economiche. 1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) a. fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 90 93 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità.
b) b. dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
c) c. dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 25 27 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - guerra ed insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 1011, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'artall’art. 6 del C.C.N.L. La normativa Norma transitoria L’esclusione delle malattie mentali da quelle non indennizzabili ha effetto per gli eventi occorsi successivamente alla data di cui al entrata in vigore del presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.C.C.N.L.
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Indennità economiche. 1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 90 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di € 31,00.
c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di € 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 25 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - guerra ed insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 10, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'art. 6 del C.C.N.L. Norma transitoria La normativa di cui al presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.
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Indennità economiche. 1. Durante il periodo di malattia, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 5660% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo art. 90 93 con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9093, con un minimo di € 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo dell’effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia.
3. Tali Le indennità giornaliere di malattia verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo . Il limite di 180 giorni per di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, intendendosi per tale il inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche in caso di concorso di più eventi morbosi. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La corresponsione dell'indennità dell’indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
5. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità dell’indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzionedell’assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'artdell’art. 25 27 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovuta al lavoratore l'indennità l’indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - – applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - – infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - – uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - – pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports sport aerei in genere; - – partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - – guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - – guerra ed insurrezioni; - – tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - – dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dall’applicazione del presente articolo, saranno rimessi, dietro richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 10art. 11, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto nel detto Regolamento nonché in regola con i pagamenti indicati all'artall’art. 6 del C.C.N.L. La normativa di cui al presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.C.C.N.L.
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