INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. Con riguardo al requisito di Idoneità professionale, di cui al punto III.1.1 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.1.1 relativamente all’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionali di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica; fermo il possesso nel complesso dell’attestazione SOA richiesta al paragrafo 7.1.3, essa dovrà essere posseduta dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate.Nel caso in cui l’importo massimo presunto del singolo intervento di Manutenzione Straordinaria, sia di importo inferiore a € 150.000,00 le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell’art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo superiore al valore indicato al paragrafo 7.1.3; resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate. Resta inteso altresì che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.
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Samples: Appalto Specifico
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. Con riguardo al requisito In caso di Idoneità professionalepartecipazione in forma aggregata, l’Operatore economico dovrà, a pena di cui al punto III.1.1 del Bando Istitutivo e esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo tutte seguito riportate. Tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica giuridica, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.1.1 relativamente all’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologicapunto III.1.1 lett. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 a) e b) del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo: In bando istitutivo. - in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionali di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo: In /Aggregazione; in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica; fermo il possesso nel complesso dell’attestazione SOA richiesta al paragrafo 7.1.3, essa giuridica la certificazione UNI EN ISO dovrà essere posseduta dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/ordinario Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione certificazione è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate.Nel caso in cui l’importo massimo presunto del singolo intervento di Manutenzione Straordinaria, sia di importo inferiore a € 150.000,00 le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell’art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo superiore al valore indicato al paragrafo 7.1.3; resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiaraterichiesta. Resta inteso altresì che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Cloud
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. Con riguardo al requisito Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di Idoneità professionalepartecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. La sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1 del Bando Istitutivo e b) deve riguardare: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande (e, nel caso di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso); - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di concorrenti/Aggregazioni senza rete indicate come esecutrici e la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.1.1 relativamente giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (punto a) deve essere posseduto
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande(e, nel registro caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso) ;
b. da ciascuna delle commissioni provinciali imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria i consorzi ordinari, il requisito di cui al punto III.1.2 c) (Attestazione SOA) deve essere posseduto dall’operatore mandatario o da una impresa consorziata (denominata capofila) nella misura minima del Bando Istitutivo 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. - assume, in sede di domanda di partecipazione e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica offerta, il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionali requisito di cui al punto III.1.3 del Bando e c) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori mandanti con riferimento alla specifica gara; - esegue i lavori in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli operatori mandanti. Il requisito di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica; fermo il possesso nel complesso dell’attestazione SOA richiesta al paragrafo 7.1.3, essa dovrà essere posseduta dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione punto d) non è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste frazionabile e dichiarate.Nel caso in cui l’importo massimo presunto del singolo intervento di Manutenzione Straordinaria, sia di importo inferiore a € 150.000,00 le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell’art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo superiore al valore indicato al paragrafo 7.1.3; resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte per intero dal mandatario del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridicaraggruppamento temporaneo (o dall’impresa consorziata denominata capofila). Nel caso di raggruppamento (o consorzio) di tipo verticale, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiaratedi cui al punto d), in alternativa a quanto sopra, può essere posseduto dall’impresa mandante (o consorziata diversa dalla capofila) in possesso del requisito di cui al punto c) (Attestazione SOA) con riferimento alla categoria scorporabile (OS35). Resta inteso altresì che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel Nel caso di Aggregazioni prive raggruppamento misto (con sub-raggruppamento orizzontale relativo alla categoria scorporabile OS35) il requisito di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative allacui al presente punto d) può essere posseduto o dal mandatario del Raggruppamento temporaneo o dal capogruppo/e categoriamandatario del sub-raggruppamento orizzontale relativo alla categoria scorporabile OS35. Il requisito di cui al punto e) (Certificazione di qualità) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/e oggetto andi o consorziati/andi ad eccezione delle imprese che assumono lavori di Appalto Specifico importo per le quali risultano ammesseil quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010.
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Samples: Indagine Di Mercato
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. Con riguardo I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g), D.lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
a. da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso) ;
b. da ciascuno degli operatori economici aderenti al requisito contratto di Idoneità professionale, rete indicati come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. La sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1 del Bando Istitutivo b) deve riguardare: - ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso); - ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Quanto al requisito di cui al paragrafo 2.2 punto c) vale quanto segue.
a) Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, il requisito di cui al punto c) (Attestazione SOA) richiesto per l’impresa singola deve essere posseduto dall’operatore mandatario o da una impresa consorziata (denominata capofila) nella misura minima del Capitolato d’Oneri Istitutivo tutte le 40 per cento; e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese facenti parte consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, l’operatore mandatario (o capofila) in ogni caso assume, in sede di RTI/Consorzio ordinario domanda di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica devono essere partecipazione e di offerta, il requisito di cui al punto c), in possesso dei misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alla presente procedura di gara e ad eseguire i relativi lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (cd. “incremento del quinto”); nel caso di operatori raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun operatore raggruppato o consorziato, a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo complessivo massimo potenziale dell’accordo quadro per il biennio contrattuale, pari ad € 271.369,91; nel caso di operatori raggruppati o consorziati la previsione di cui sopra (“incremento del quinto”) non si applica alla mandataria (o all’operatore consorziato capofila) ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui al capoverso precedente. I requisiti di cui al paragrafo 7.1.1 relativamente all’iscrizione punto d) deve essere posseduti per intero dal raggruppamento temporaneo di operatori costituito o costituendo o consorzio ordinario fermo restando che l’operatore mandatario (o, nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologicacaso di consorzio ordinario, l’operatore capofila) abbia svolto, negli ultimi cinque anni (2017 - 2021) antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di indagine, almeno 1 lavoro/servizio di manutenzione su pozzi acquedottistici indipendentemente dal fatto che tale contratto comprenda o meno il ritubaggio del pozzo stesso. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria Il requisito di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri Istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionali di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo: In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica; fermo il possesso nel complesso dell’attestazione SOA richiesta al paragrafo 7.1.3, essa dovrà essere posseduta dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate.Nel caso in cui l’importo massimo presunto del singolo intervento di Manutenzione Straordinaria, sia di importo inferiore a € 150.000,00 le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell’art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo superiore al valore indicato al paragrafo 7.1.3; resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio per intero dal raggruppamento temporaneo di operatori costituito o costituendo o consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 92, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate. Resta inteso altresì checomma 5, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesseD.P.R. n. 207/2010.
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