Individuazione degli esperti esterni. 1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti. 2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: a. curriculum del candidato b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale c. pubblicazioni ed altri titoli d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri di ricerca 3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri: a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale); b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento; c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento; e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche; f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi g. continuità di collaborazione con l’Istituto. h. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni 4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
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Individuazione degli esperti esterni. 1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto.
2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricola e, ove ritenuto necessario, per colloquio.
3. La selezione è operata dal Dirigente ScolasticoDirigente, Il Dirigente scolasticoil quale potrà avvalersi, per la scelta, può avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali e/di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente o da un suo delegato. 44
4. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente.
5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei docenti coinvolti nei progettimestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.
26. La valutazione A parità di punteggio, sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica.
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni ed altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri 7. Non saranno prese in considerazione candidature di ricerca
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi
g. continuità di collaborazione con l’Istituto, cos come esso verrà fissato dall’Istituto.
h. 8. I criteri di cui al precedente comma indicati nei punti da 4 a 7 sono applicabili anche al personale della Scuolascuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, ove previsto, assoggettarsi al bando. Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l’area progettuale interessata.
49. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere.
10. Per esigenze ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica“materia esclusiva”, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificaticonsiderando la specificità della prestazione, in possesso di determinati sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamentorichiesti senza procedure ad evidenza pubblica.
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Samples: Regolamento d'Istituto Per l'Affidamento Di Contratti Pubblici
Individuazione degli esperti esterni. 1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto.
2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricoli e, ove ritenuto necessario, per colloquio.
3. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, Il Dirigente scolasticoil quale potrà avvalersi, per la scelta, può avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali e/di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o dei docenti coinvolti nei progettida un suo delegato.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni ed altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri di ricerca
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi
g. continuità di collaborazione con l’Istituto.
h. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni
4. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.
5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.
6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica.
7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto.
8. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere.
9. Per esigenze ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica”materia esclusiva”, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificatiche in questo Istituto possono identificarsi nei contratti inerente l’alternanza scuola-lavoro, in possesso di determinati i tirocini formativi, gli stage aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamentorichiesti senza procedure ad evidenza pubblica.
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Samples: Regolamento Di Istituto
Individuazione degli esperti esterni. 1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, . Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza dei docenti collaboratori, delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titolititoli attribuendo un punteggio di volta in volta definito nel bando:
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni ed altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri di ricercascolastico
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico;
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi
g. continuità di collaborazione con l’Istituto.
h. 4. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni.
45. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
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Samples: Regolamento d'Istituto Per l'Acquisizione in Economia Di Lavori, Servizi E Forniture
Individuazione degli esperti esterni. 1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, . Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza dei docenti collaboratori, delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni ed e altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri di ricercascolastico
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° n. 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico;
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi
g. continuità di collaborazione con l’Istituto.
h. 4. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni.
45. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamentoesterne.
6. Non si procede al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente fissato dall’Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi.
7. I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
8. Si può eccezionalmente prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al conferimento dell’incarico mediante affidamento diretto qualora:
a) l’individuazione del prestatore d’opera, in considerazione della particolare natura della prestazione, sia basata su rapporto fiduciario (es. responsabile o componente del servizio prevenzione e protezione. medico competente, ecc.);
b) la prestazione specialistica sia tale da poter essere fornita da un solo prestatore;
c) ricorrano motivi di particolare urgenza che non consentano di rispettare i tempi di espletamento della procedura di valutazione comparativa;
9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’atto di conferimento dell’incarico dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 5, c. 3:
a. adeguata motivazione rispetto al ricorso alla procedura di affidamento diretto dell’incarico;
b. il nominativo del soggetto esterno cui affidare l’incarico;
c. curriculum del prestatore da cui possa desumersi la elevata qualificazione professionale o la provata competenza in relazione alle prestazioni richieste.
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Samples: Regolamento d'Istituto Per l'Acquisizione in Economia Di Lavori, Servizi E Forniture