PER AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL’I.C. “PONTI”
PER AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI
PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE
PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI E BENI MOBILI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018
Delibera del Consiglio di Istituto N° 24 del 29.04.2019
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI C.F. 91055820129 C.M. XXXX00000X
XXX_XXXX00000X - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
Prot. 0004879/U del 14/05/2019 15:58:03 Normativ
PARTE PRIMA: REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto 2018, n.129, integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice dei Contratti Pubblici”); Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Considerato che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
Considerato, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
Ritenuto che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della L. 13 luglio 2015, n.107;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo); Considerate le Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, emanate il 26 ottobre 2016 con delibera ANAC n. 1097, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nelle quali si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un “Regolamento”;
ADOTTA
il seguente Regolamento
TITOLO I - PRINCIPI E AMBITI GENERALI
Art. 1 Attività negoziale del Dirigente scolastico Art. 2 Limite di spesa del Dirigente scolastico
TITOLO II - CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art. 3 Criteri selezione degli operatori economici Art. 4 Manifestazione d’interesse
Art. 5 Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche Art. 6 Accesso agli atti
Art. 7 Procedura CONSIP Art. 8 Procedura MEPA
Art. 9 Tracciabilità flussi finanziari, CIG e CUP
Art. 10 Determina a contrarre
Art. 11 RUP – Responsabile Unico del Procedimento Art. 12 Responsabile del trattamento dei dati
Art. 13 Individuazione degli operatori economici Art. 14 Presentazione e valutazione delle offerte Art. 15 Stipulazione del contratto
Art. 16 Ufficiale rogante e Commissione giudicatrice Art. 17 Tipologia di lavori
Art. 18 Tipologia di acquisti di beni e servizi Art. 19 Frazionamento della gara
Art. 20 Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami
Art. 21 Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo Art. 22 Obblighi post-informativi
Art. 23 Obblighi informativi pre-aggiudicazione e post-aggiudicazione
TITOLO III – CRITERI PER LA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
Art. 24 Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi Art. 25 Pubblicazione degli avvisi di selezione
Art. 26 Individuazione degli esperti esterni
Art. 27 Procedure per il reclutamento di personale esperto Art. 28 Impedimenti alla stipula del contratto
Art. 20 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica Art. 30 Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Art. 31 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico Art. 32 Interventi di esperti a titolo gratuito e occasionali
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 Pubblicità
Art. 34 Abrogazione norme Art. 35 Norme di rinvio
TITOLO I
PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art.1
Attività negoziale del Dirigente scolastico
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del Decreto n. 129/2018.
2. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle seguenti soglie:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, istituti scolastici compresi.
3. Ai fini della determinazione delle procedure da seguire per la stipula dei suddetti contratti, ivi compreso l’affidamento diretto, si ritengono prevalenti le norme di cui al codice dei contratti, norme di derivazione europea, rispetto quelle di cui al D.I. 129/2018, in quanto norme speciali.
4. Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, svolge l’attività negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale ed è titolare dell’ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.
5. Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di istituto assunte ai sensi dell’art.45 del Decreto n.129/2018.
6. L'attività negoziale del Dirigente scolastico è subordinata alla previa deliberazione autorizzatoria del Consiglio d’istituto per tutti gli atti di cui all’art.45, comma 1 del Decreto n.129/2018:
a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
7. L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del consiglio d’istituto per gli atti di cui all’art.45, comma 2 del Decreto n.129/2018:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’art. 21 Decreto n.129/2018.
8. Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Dsga. Al dirigente scolastico compete la determina a contrarre, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazione delle ditte. Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore.
9. L’attività negoziale per le minute spese compete al Dsga per far fronte a spese urgenti e di modesta entità.
10. Il dirigente può delegare singole attività negoziali al Dsga.
11. Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione di una commissione da egli stesso nominata e presieduta, attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell’istituto.
Art.2
Limite di spesa del dirigente scolastico
1. Ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. a) del Decreto n.129/2018, per affidamenti di importo pari o inferiori ad euro 10.000,00 (IVA esclusa) il dirigente scolastico può procedere con affidamento diretto.
2. Gli affidamenti di importo di cui al comma 1, in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, con obbligo di motivazione sintetica. Il Dirigente scolastico, previa “Determina a contrarre semplificata” (punto 4.1.3 delle Linee guida ANAC N.4 del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità rotazione e parità di trattamento, oltre che per gli acquisti su Xx.Xx. tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore.
3. Per gli acquisti infra 1.000,00 euro, giusta comunicato ANAC del 30/10/2018, permane, ai sensi dell’art.1, comma 450 della L. 27/12/2006, n.296, la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.
4. Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi, giusta art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs56/2017, per affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici limitata alla verifica della congruità tecnico-economica dell’offerta e con obbligo di motivazione (per es: congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto del principio di rotazione, ecc.), oltre che su Xx.Xx. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo.
5. In assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), ed inferiori alle soglie comunitarie (150.000,00 euro per lavori e 135.000,00 euro per servizi e forniture), vengono conclusi a seguito di procedura negoziata attraverso la consultazione di almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti espressamente sancito dall’art.36, comma 1, D.Lgs. 50/2016, oltre che su Xx.Xx. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori).
6. Per il rinnovo dei contratti in essere si fa riferimento alle Linee guida ANAC n.4 che prevede l’affidamento al contraente uscente di carattere eccezionale con richiesta di un onere motivazionale più stringente. Tale scelta può essere motivata in considerazione di:
a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
b) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
8. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni con facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
9. E’ vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere. Eccezion fatta per le ipotesi di cui all’art.63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al X.Xxx. 18 aprile 2016, n.50. Pertanto il rinnovo espresso di contratti in essere dovrà soggiacere alle seguenti condizioni:
a) che il rinnovo espresso sia stato previsto nel bando iniziale afferente il contratto originario;
b) che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramite procedura aperta o ristretta: nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara;
c) che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi venga computato nella determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie previste nel codice dei contratti;
d) che il suddetto rinnovo trovi in una motivata delibera del consiglio d’istituto;
e) previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il riferimento all’art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi della determina di primo affidamento, la previsione nella suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre anni successivi, l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del consiglio d’istituto nella quale esplicitare le motivazioni del suddetto rinnovo e che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti.
10. È lecita la stipula di contratti pluriennali, dandone adeguata motivazione nella delibera del consiglio d’istituto.
11. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti giustificativi.
12. Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a) determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti al ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente, visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. 123/2011;
b) ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e successiva L. 3/2003;
c) verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
d) fattura rilasciata dalla ditta;
e) DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva.
13. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a un numero definito di operatori economici è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità come indicato al comma 1 degli artt. 30 e 36 del Codice dei Contratti pubblici.
14. È d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni, servizi e forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:
a) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
b) qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;
c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
15. L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa determina di indizione della procedura, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici.
16. Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dalla stazione appaltante mediante invito a manifestare interesse per l’affidamento del contratto. Gli inviti a manifestare interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI”.
17. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, così come indicato al punto 3.2.1 dell’art. 4 delle Linee guida ANAC N.4.
18. Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
19. I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura e/o collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, per ogni singola istituzione, da un docente incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dal RUP. Del collaudo è redatto apposito verbale.
TITOLO II
CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art.3
Criteri selezione degli operatori economici
1. Gli operatori economici possono essere selezionati a seguito manifestazione di interesse.
2. La manifestazione di interesse si configura come indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
3. La fase di cui al comma 2 non ingenera negli operatori alcun affidamento nel successivo invito alla procedura. È svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale (LINEE GUIDA ANAC N.4 PAR.4.1).
Art.4
Manifestazione d’interesse
1. La stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI E CONTRATTI, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella Determina a contrarre. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’albo fornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità̀, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché́ i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne ́ siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
Art.5
Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
1. Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in grado di rendere una prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi:
a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad mettere un solo mandato su più fatture;
f) non essersi reso gravemente colpevole dl false dichiarazioni in ordine al requisito professionali ed economici;
g) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n° 68;
h) essere in regola con la normativa antimafia. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, “Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.
Art. 6 Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dal 25 maggio 2016 anche dal D.lgs. 97/16. Il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
Art.7 Procedura CONSIP
1. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e successive modifiche e integrazioni CONSIP (Nota MIUR prot. 2674 del 05/03/2013). Pertanto, ai sensi della L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 vi è l’obbligo di acquisire beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP.
2. L’utilizzo delle convenzioni CONSIP può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore alla soglia comunitaria.
3. I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.
4. Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro, e in caso di motivata urgenza, il Dirigente Scolastico può procedere mediante le procedure di scelta del contraente stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione.
5. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:
a) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
b) qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;
c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
6. Come chiarito dalla Nota MIUR 20/03/2013, prot. n. AOODGAI 3354, l'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP, ovvero emerga che
il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.).
Art.8 Procedura MEPA
1. Il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura deve, comunque, essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
2. Le istituzioni scolastiche, a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art.40, comma 2, del D.Lgs.50/2016 sono obbligate ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguata motivazione. Per esempio quella di cui all’art.52, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016, cioè l’assenza di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti.
Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara -CIG. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art.10 Determina a contrarre
1. Il Dirigente Scolastico procede all’affidamento della fornitura di beni o servizi, o all’affidamento dei lavori, previa apposita Determina a contrarre di indizione della procedura, nella quale vanno specificati gli elementi essenziali del contratto:
a) l'importo a base d'asta e l'oggetto dell'affidamento;
b) la tipologia di procedura da seguire (procedura in economia/procedura aperta/procedura ristretta);
c) i criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa);
d) nel caso di affidamenti in economia con procedure negoziate, devono anche essere indicati le modalità ed i criteri obiettivi per la selezione degli operatori economici
da invitare;
Art.11
Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento
1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del RUP-Responsabile Unico del Procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.
2. Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto, ivi compresa la fase dell’esecuzione. Le sue competenze sono di carattere tecnico, economico, finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Fra i compiti più significativi del Responsabile del procedimento si segnalano i seguenti: a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delle procedure (comprese quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione e di collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare: il contratto, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; la relazione dell’organo di collaudo; la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Nella determina a contrarre viene individuato il RUP-Responsabile del Procedimento.
4. Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico. Titolare dell’istruttoria è il Dsga o altra persona da lui delegata.
5. Il Dsga cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
6. L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio, assegnare la funzione di Responsabile Unico del procedimento al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 12
Il responsabile del trattamento dei dati
1. Secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.
Art.13
Individuazione degli operatori economici
2. Il Dsga procede, a seguito delle determina del dirigente scolastico, all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara.
3. Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteri di idoneità e affidabilità.
4. La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica la controparte come proponente ed impegna l’istituto solo dopo l’aggiudicazione.
5. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, e previa approvazione di tale elenco da parte del Dirigente scolastico, il Dsga provvede ad inoltrare agli stessi la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) il criterio di aggiudicazione prescelto, indicando il peso attribuito ai singoli elementi da valutare;
c) i beni o servizi che si intendono acquistare con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche;
d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
e) il termine di presentazione dell’offerta;
f) il termine di validità dell’offerta (non meno di 180 giorni);
g) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione e di pagamento;
h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice;
i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
j) l’indicazione dei termini di pagamento;
k) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
l) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
m) le indicazioni e clausole che, se disattese, comportano la esclusione dalla gara.
n) la documentazione richiesta
o) CIG e CUP ove previsto;
p) indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente.
6. Le lettere di invito a proporre sono inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art.14
La presentazione e la valutazione delle offerte.
1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previsti dalla lettera d’invito o da altro disciplinare eventualmente richiamato per regolare l’affidamento.
2. Le offerte devono essere inoltrate con PEC, secondo le modalità previste nel bando.
3. La PEC dovrà contenere 3 file protetti da password: file N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, file N.2. OFFERTA TECNICA, file N.3: OFFERTA ECONOMICA
4. La password dovrà essere mandata allo scadere della gara il giorno dell’apertura delle PEC sempre tramite PEC:
5. Le offerte devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante delle ditte fornitrice. Possono essere presentate, nei termini, più offerte. In tal caso si considera l’ultima in ordine di arrivo.
6. Dopo la scadenza del termine di presentazione le offerte non possono essere ritirate.
7. La valutazione delle offerte avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo più basso: se l’oggetto del contratto ha caratteristiche tecniche standardizzate e ben precise;
b) offerta economicamente più vantaggiosa: se l’oggetto del contratto comprende anche la valutazione della qualità, delle condizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del fornitore, ecc.
8. Nel caso in cui due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, si procede alla aggiudicazione mediante sorteggio.
9. Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere accertata la mancanza di un requisito in capo all’aggiudicatario, la fornitura verrà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.
10. L’eventuale annullamento della gara in corso di espletamento deve essere motivato e comunicato tempestivamente alle ditte invitate.
Art.15
La stipulazione del contratto.
1. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato. L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante (in tal caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota MIUR 1406/13.02.2014);
c) mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del codice civile;
d) mediante scrittura privata non autenticata;
e) mera conferma d’ordine;
2. I contratti di importo inferiore a 2.000,00 Euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;
b) per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d’ordine secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d’ordine).
3. Il Dsga procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo;
c) l’intestazione della fattura;
d) le condizioni di esecuzione;
e) il luogo e il termine di consegna;
f) le modalità di pagamento;
g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012;
h) le penalità in caso di ritardo;
i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento;
j) le garanzie a carico dell’esecutore;
k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
l) il termine di ultimazione dei lavori;
m) Il codice CIG o CUP (ove dovuti);
4. L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negoziale sono custoditi dal DGSA, che in qualità di responsabile del procedimento, vigila sulla regolare esecuzione dello stesso.
5. Il dirigente relaziona sull’attività negoziale svolta nella relazione annuale del Consiglio di istituto, nei confronti del quale viene messa a disposizione copia dei contratti conclusi.
6. Copia dei contratti conclusi è affissa all’ALBO ON-LINE dell’istituto (xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
7. I membri del Consiglio di istituto e degli altri organi possono avanzare richiesta motivata di copia della documentazione.
Art.16
Ufficiale Xxxxxxx e nomina della Commissione Giudicatrice
1. Il Dsga, o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente scolastico. Cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, i cui componenti, in numero dispari, vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
3. Il Dsga è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
4. I membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
5. Il dirigente scolastico, nelle ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett. a) e b) può procedere alla stipula del relativo contratto senza dover rispettare il termine dilatorio di 35gg (clausola STAND STILL). Quindi anche nell’ipotesi di contratti sottosoglia.
Art.17 Tipologia di lavori
1. 0.Xx sensi dell’art.39 del Decreto n.129/2018, possono essere eseguiti anche mediante informale indagine di mercato i seguenti lavori che abbiano carattere di necessità ed urgenza:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’istituto scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….;
c) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di segnalazione all’ente Provincia;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti;
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento”, o altre fonti di finanziamento;
f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
g) Altri lavori nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA.
Art.18
Tipologia di acquisti di beni e servizi
1. Possono essere acquisiti secondo le procedure citate in premessa i seguenti beni o servizi:
a) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
b) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
d) Pubblicazioni;
e) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
g) spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h) Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);
i) Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
j) Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici;
k) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
l) Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
m) Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica, linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con disabilità
n) Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
o) Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
p) Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
q) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
r) Polizze di assicurazione;
s) Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
t) Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
u) Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
v) Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
w) Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
x) Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.;
y) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
z) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali
aa) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; bb) Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
cc) Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e personale; Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
dd) Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.
ee) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”, o altre fonti di finanziamento;
ff) Altri beni o servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente;
Art.19 Frazionamento della gara
1. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenuti didattici, tipologia delle attività previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure di gara, benché oggetto di un unico finanziamento e/o provvedimento autorizzativo.
Art.20
Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami.
1. Espletata la procedura di gara, la Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo più basso), provvede all’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
2. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e della graduatoria provvisoria dei concorrenti, di norma entro 5 giorni, dalla conclusione delle operazioni di gara comunica l’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al concorrente che segue nella graduatoria, disponendo per entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, di norma entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Il Dsga procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma
di 7 giorni dalla ricezione della stessa. Tale termine è interrotto dalla richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
4. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca prova o non confermi le sue dichiarazioni, il Responsabile Unico del Procedimento deve revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria e procedere alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
5. Avverso l’aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni.
6. Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa da parte dell’aggiudicatario, di norma entro 5 giorni, il Dirigente Scolastico comunica all’aggiudicatario l’aggiudicazione definitiva.
7. Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammessa impugnazione soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
8. A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto, o scrittura privata semplice, oppure apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato.
Art.21
Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
1. I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
4. Il Dsga è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
Art.22
Obblighi post-informativi
1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate, mettendo a disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, se richiesto.
2. Il Dsga cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI i contratti stipulati per acquisto di beni e servizi, nonché la comunicazione all’Anac dei suddetti contratti, ove dovuto.
3. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istituto prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza alcun costo.
4. Il Dsga è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e cura gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi della normativa vigente.
5. Il Dirigente Scolastico e il Dsga sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.
Art.23
Obblighi informativi preaggiudicazione e post-aggiudicazione
1. Gli obblighi di pubblicità pre-aggiudicazione e post-aggiudicazione si applicano alle procedure di affidamento che prevedono la pubblicazione di un bando di gara.
2. Gli obblighi di pubblicità richiamati non trovano applicazione nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00.
TITOLO III
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Art.24
Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
1. Il presente Titolo disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi a al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
4. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
Art.25
Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e sul proprio sito web.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto.
4. Sono requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell’incarico indicati in ordine di priorità:
a) titolo di studio e relativa votazione;
b) qualificazione professionale;
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;
f) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado.
6. Si procede a una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:
a) titolo di studio e relativa votazione;
b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti alla tipologia della attività da svolgere;
c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico;
d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
f) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica;
g) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
h) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
i) corsi di aggiornamento frequentati;
j) chiara fama in riferimento all’incarico.
7. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
a) abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto;
b) abbiano la minore età;
8. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 53 del D.Lvo 165/2001, e ss.mm.ii.
9. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
10. Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo proposto per la prestazione.
11. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
12. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
13. Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno selezionati attraverso Circolare interna (pubblicata nel link CIRCOLARI dell’home page del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx) o Avviso pubblico (pubblicato all’ALBO ON LINE del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx e in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – CONSULENTI E COLLABORATORI). Copia cartacea della pubblicazione sarà tenuta agli atti.
14. Per il personale interno della Scuola si procede alla selezione conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento di istituto e attraverso circolare interna con la quale si richiede l’eventuale disponibilità alla selezione.
15. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratti di prestazione d’opera professionale: professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
b) contratti di prestazione autonoma occasionale: esperti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata.
Art.26 Individuazione degli esperti esterni
1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto.
2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricoli e, ove ritenuto necessario, per colloquio.
3. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
4. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.
5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.
6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica.
7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto.
8. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere.
9. Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di ”materia esclusiva”, che in questo Istituto possono identificarsi nei contratti inerente l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli stage aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica.
Art.27
Procedure per il reclutamento di personale esperto.
1. La procedura da seguire per il reclutamento degli esperti, giusta nota MIUR n.34815 del 02/08/2017, si articola in due distinte procedure.
2. Personale interno:
a) preliminarmente il dirigente scolastico verifica, tramite circolare interna, all’interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale docente idoneo a ricoprire l’incarico effettuando una reale ed attenta ricognizione delle professionalità esistenti.
b) successivamente, e previa idonea graduatoria interna, provvedere al conferimento dell’incarico. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell’istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l’orario obbligatorio di servizio. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.
3. Personale esterno: accertata l’impossibilità di disporre di personale interno per indisponibilità o incongruenza del curriculum vitae rispetto ai requisiti richiesti, il dirigente scolastico potrà:
a) ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioni scolastiche;
b) stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
c) in entrambi i casi sarà pubblicato un Avviso pubblico all’ALBO ON LINE dell’istituzione scolastica.
4. Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente un contratto di prestazione d’opera ex. Art. 2222 c.c. Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo. Nello specifico: ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell’anno solare di riferimento.
Art.28
Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:
a) che non possono essere assegnate al personale dell’istituto per inesistenza di specifiche
b) competenze professionali;
c) che non possono essere espletate al personale dell’istituto per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
d) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne.
Art.29
Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.lgs. n° 165/2001.
Art.30
Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente Xxxxxxxxxx nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
2. Nel contratto devono essere specificati:
a) le parti contraenti;
b) l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d) il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;
e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
f) l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
g) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
h) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
i) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Busto Arsizio;
j) l’informativa ai sensi del GDPR 679/2016.
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.
4. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata
la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
6. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.
7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. E’ possibile, invece, la stipula di contratti pluriennali, non oltre il terzo anno.
1. Sul sito istituzionale del committente sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) amministrazione conferente;
b) soggetto percettore;
c) oggetto del contratto (protocollo, durata, importo)
d) curriculum vitae formato europeo.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
3. L'istituzione scolastica può decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
4. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del D.lgs. n.33/2013 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Art.31
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
5. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
7. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
8. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
Art.32
Interventi di esperti a titolo gratuito e occasionali
1. In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Dovrà sempre essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
2. Non si soggiace alle procedure comparative di cui all’art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001,
n.165 se trattasi di prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze).
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art.33 Pubblicità
1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto (xxx.xxxxxxx.xxx.xx) al fine di consentire la libera consultazione, in: ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI
Art.34 Abrogazione norme
1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d’istituto in materia di regolamento dell’attività negoziale si intendono abrogate.
Art.35 Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali.
PARTE SECONDA: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE
Art. 1 – Contenuto regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle minute spese relative all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del D.A. 7753/2018, recependo altresì la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come interpretata dall’X.X.XX. con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con Xxxxxxxx X.X.XX. n. 556 del 31 maggio 2017).
Art. 2 – Competenze del Dsga in ordine alla gestione del fondo delle minute spese Le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell’art. 44 3° comma del D.A. 7753/2018.
Per tali attività non sussiste l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del DURC (documento unico regolarità contributiva).
Art 3 – Costituzione del fondo delle minute spese
1. L’ammontare del fondo delle minute spese, considerato che l’istituzione scolastica risulta funzionante su più plessi e in comuni diversi, è stabilito per ciascun esercizio finanziaria ordinariamente in € 800,00 mediante singole anticipazioni al Dsga di € 300,00 ciascuna;.
2. Il Consiglio d’Istituto, in caso di necessità e previa richiesta del Dirigente Scolastico, può innalzare i limiti di cui al punto 1), con apposita delibera;
3. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con imputazione all’Aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale.
4. Il Dsga provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 50,00, elevabili a € 200 previa autorizzazione del Dirigente Scolastico in casi di motivata urgenza .
Art. 4 – Utilizzo del fondo delle minute spese
A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
spese postali e telegrafiche
carte e valori bollati
spese di registro e contrattuali
biglietti e/o spese di mezzi di trasporto
abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale
minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica;
imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell’interesse di mora;
minute spese di cancelleria;
minute spese per materiali di pulizia
spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.
Art. 5 – Limiti e divieti sull’utilizzo del fondo delle minute spese
E’ vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un contratto d’appalto in corso.
Art. 6 – Pagamento delle minute spese
I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Dsga.
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, etc.
Il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore.
Le minute spese possono essere gestite anche tramite carte di debito prepagate ai fini di una migliore tracciabilità della spesa.
Ai fini della rendicontazione farà fede l’estratto conto bancario della carta di debito.
Art. 7 – Reintegro del fondo minute spese
Durante l’esercizio finanziario, fondo minute spese è reintegrabile.
La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Dsga, tramite bonifico sul c/c bancario, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.
Art. 8 – Scritture economali
Il Dsga deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.
Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa e il conto/sottoconto è collegato.
Art. 9 – Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell’esercizio la somma messa a disposizione del Dsga rimasta inutilizzata deve essere a cura dello stesso, con una riversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’Aggregato di spesa A01 Funzionamento amministrato generale.
Art. 10 – Nomina incaricati e sostituti
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi può nominare uno o più soggetti delegati a sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento.
Art. 11 – Controlli
Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente Scolastico e dei Revisori dei Conti.
Art. 12 – Altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.A. 7753/2018 ed alla normativa vigente in materia.
PARTE TERZA: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI E BENI MOBILI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, numero 59 al titolo III Gestione patrimoniale - ;Beni e inventari
Vista C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019;
ADOTTA
il seguente regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi dell’art. 29 c.3 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui all’art. 31 c. 5 del D.I. 129/2018.
INDICE GENERALE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Definizioni
TITOLO II – CONSEGNATARIO
Art. 3 – Consegnatario, sostituto consegnatario, sub consegnatario Art. 4 – Passaggi di gestione
TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE
Art. 5 – Classificazione categorie inventariali Art. 6 – Carico inventariale
Art. 7 – Valore dei beni inventariati
Art. 8 – Gestione dei beni non soggetti ad inventariazione Art. 9 – Eliminazione dei beni dall’inventario
Art. 10 – Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili Art. 11 – Ricognizione dei beni
Art. 12 – Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture
TITOLO IV – CUSTODIA DEI MATERIALI
Art. 13 – Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di laboratori ed officine
TITOLO V – OPERE DELL’INGEGNO E PROPRIETÀ INDUSTRIALI
Art. 14 – Opere dell’ingegno Art. 15 – Proprietà industriali TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 OGGETTO
1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento Generale di Contabilità” e dalla Circolari citate in premessa.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni.
3. Il presente Regolamento detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari.
Art. 2 DEFINIZIONI
Nel presente Regolamento si intendono per:
a) “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria, informatico, stampati, materiale di pulizia, ecc.
b) “beni immobili”: edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola
c) “beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile”: beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli
d) “beni mobili fruttiferi”: Xxxxxx di stato affidati in custodia all’Istituto Cassiere
e) “consegnatario”: a norma dell’art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA quale titolare della gestione
f) “sub-consegnatario”: a norma dell’art. 30, c.3 del D.I. 129/2018
g) “sostituto consegnatario”: l’agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
h) “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo
i) “docenti affidatari”: i docenti che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1,
D.I. 129/2018
j) “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici
k) “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità
l) “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività
m) “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati
n) “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale
o) “opere dell’ingegno”: software, pubblicazioni ecc.
p) “proprietà industriale”: marchi ed altri segni distintivi.
TITOLO II – CONSEGNATARIO
Art. 3 CONSEGNATARIO, SOSTITUTO CONSEGNATARIO, SUBCONSEGNATARIO
1. Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di
conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.
Il consegnatario, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a:
a) consegnare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, stampati ed altro materiale nei vari uffici, aule speciali e laboratori individuando altre figure presenti nell’organigramma della scuola con particolari competenze e responsabilità che lo possano aiutare in questa attività;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi d’ufficio individuando le altre figure presenti nell’organigramma della scuola con particolari competenze e responsabilità che lo possono aiutare in questa attività;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali che fruiscono del bene o conservano il materiale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari di forniture di beni e servizi. Questa è una competenza del Direttore SGA che agisce su obbligatoria segnalazione del Dirigente Scolastico nell’individuazione degli affidatari dei beni con le caratteristiche innovative contenute nell’art. 35 del Regolamento;
g) la tenuta dei registri inventariali;
h) l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;
i) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno del vano stesso;
j) la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale;
k) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;
l) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.
Il Dirigente Scolastico nomina con proprio provvedimento uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo, secondo le disposizioni previste dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’Istituzione Scolastica su più plessi il Dirigente Scolastico può nominare con proprio provvedimento uno o più sub- consegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
I consegnatari ed i sub-consegnatari non possono delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferrea, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
Art. 4 PASSAGGI DI GESTIONE
Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante in
presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni della cessazione dell’ufficio.
La mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativa.
La suddetta operazione di passaggio di consegne deve risultare da un apposito verbale, nel quale devono essere sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.
Qualora in quella circostanza dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in modo esplicito e chiaro, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.
Il Regolamento' attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di discarico dei beni nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
Il suddetto provvedimento di discarico deve riportare, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione dello scarico.
TITOLO III – CARICO E SCARICO INVENTARIALE
Art. 5 CLASSIFICAZIONE CATEGORIE INVENTARIALI
Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal Regolamento D.I. 129/2018 all’art. 31 e dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
a) beni mobili;
b) beni di valore storico-artistico;
c) libri e materiale bibliografico;
d) valori mobiliari;
e) veicoli e natanti;
f) beni immobili.
Per tutti questi beni valgono le regole del Codice Civile riguardo all’Inventariazione e quanto dispone la C.M. Miur 8910 del 1/12/2011.
I beni mobili di cui alle lettere a), b), c) e d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l’indicazione dei seguenti elementi:
il numero di inventario e la data di iscrizione;
la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
la provenienza o la destinazione del bene;
il luogo in cui si trovano;
stato di conservazione;
la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
eventuale rendita;
eventuali osservazioni ed annotazioni.
Art. 6 CARICO INVENTARIALE
1. Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo, non sono fragili e non si deteriorano facilmente ed i beni mobili di valore
superiore a duecento euro, IVA compresa. Al fine di evitare una inventariazione parziale, soprattutto in riferimento agli arredi d’ufficio, si adotta il criterio dell’“universalità di mobili” secondo la definizione del C.C., art. 816 (“è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”).
Pertanto, nell’inventariare unità composte quali studi o postazioni informatiche, si tiene conto del complesso degli elementi attribuendo un unico numero d’inventario all’universalità, purché di valore superiore e € 200,00 IVA compresa.
Al fine di consentire discarichi parziali, si deve attribuire un sottostante numero d’ordine identificativo agli elementi che compongono l’universalità indicandone il valore.
2. Per i beni immobili, nell'apposito registro devono essere annotati, tra gli altri, tutti i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale e il titolo di provenienza.
3. Relativamente ai beni di valore storico-artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.
4. Per quanto attiene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico, dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.
5. I valori mobiliari, invece, sono registrati specificando la tipologia, il valore, l'emittente e la scadenza del titolo.
6. Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce che: “I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti”.
Tali Enti conservano elenchi numerati, l’inventario di questi arredi, ed una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA che è anche il consegnatario dei beni stessi.
7. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall’inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell’Istituto per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione.
8. All’atto dell’acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte negli inventari di cui all’art. 5.
9. Il consegnatario provvede all’applicazione dell’etichetta inventariale sul bene acquisito.
10. Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l’ordine temporale di acquisizione.
11. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto informatico atte a garantirne un’agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione.
12. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d’uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.
Art. 7 VALORE DEI BENI INVENTARIATI
Il valore inventariale dei beni attribuito all’atto dell’iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:
prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati compresi quelli acquisiti al
termine di locazioni finanziarie o noleggio con riscatto;
valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;
il prezzo di copertina per i libri
prezzo di costo per gli oggetti prodotti nella scuola.
Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata la commissione preposta in seno alla competente Soprintendenza.
Per i beni prodotti a scuola il valore sarà pari alla somma del costo delle componenti esclusa la manodopera; per le opere di ingegno andrà stimato invece tramite fonti certificate il valore di mercato. Qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore è stimato a partire dalle ore uomo impiegate.
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo è inferiore al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell’inventario o, se il prezzo è superiore, al loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni è annotata in ordine cronologico nell’inventario di riferimento.
Art. 8 GESTIONE DEI BENI NON SOGGETTI AD INVENTARIAZIONE
In attesa che vengano emanate come previsto dall’art. 29 c. 3 del D.I. 129/2018 le Linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla gestione dei beni non soggetti ad iscrizione negli inventari, il presente articolo regolamenta la gestione dei suddetti beni.
Come previsto dall’art. 31 comma 5 del D.I. 129/2018 e ribadito nella circolare 74 del 5/1/2019, non sono oggetto ad iscrizione in inventario “gli oggetti di facile consumo che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente (tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, oggetti di cancelleria e di pulizia, oggetti di modico valore utilizzati quotidianamente nell’attività istituzionale come timbri, stampati, portapenne ed altri beni simili) e i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa”.
Non si inventariano altresì i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. Tali beni devono essere conservati nei luoghi di utilizzo.
I libri e i beni non di facile consumo, ma non inventariati, dovranno essere comunque registrati in apposito elenco anche in formato digitale con indicazione del luogo di conservazione e eventuale affidatario, con indicazione del valore, della data di acquisizione e breve descrizione. Dovrà anche essere indicata l’eventuale data di eliminazione da tale elenco in caso di furto, causa di forza maggiore o perché divenuto inservibile.
Art. 9 ELIMINAZIONE DEI BENI DALL’INVENTARIO
L’art. 33 del Regolamento indica le procedure di eliminazione dei beni dall’Inventario in sintonia con la Circolare Miur 2233 del 2 aprile 2012. In caso di eliminazione di materiali e beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore o divenuti inservibili, il provvedimento di eliminazione del Dirigente Scolastico dovrà indicare con un’adeguata
motivazione l’avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativa. Se si tratta di materiali mancanti per furto, al provvedimento del Dirigente Xxxxxxxxxx va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Se si elimina materiale reso inservibile all’uso sarà necessario allegare il verbale della Commissione prevista dall’art. 34 del Regolamento. La Commissione è nominata dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte non meno di tre unità scelte tra personale docente e ATA.
L’art. 34 del D.I. 129/2018 stabilisce che i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
Per i materiali mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del Dirigente Xxxxxxxxxx va allegata la relazione del Direttore SGA che chiarisca le circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene.
Nel provvedimento formale di discarico dei beni deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ed esso deve riportare, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione dello scarico.
Art. 10 VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall’istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all’articolo 33, comma 1, dà atto dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.
Art. 11 RICOGNIZIONE DEI BENI
In base all’art. 31, c. 9 del D.I. 129/2018 ed alla C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1/12/2011 si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una commissione costituita da almeno tre persone scelte tra il personale in servizio nell’istituzione scolastica.
La suddetta commissione viene nominata con provvedimento formale del Dirigente Scolastico ed è composta da personale docente e ATA. Le operazioni relative devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti.
Il processo verbale contiene l’elencazione di:
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico
b) eventuali beni mancanti
c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.
Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.
Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori.
Art.12 AGGIORNAMENTO DEI VALORI E RINNOVO DELLE SCRITTURE
Dopo aver completato le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili, la Commissione per il rinnovo inventariale, diversa da quella individuata all’art. 34 del
D.I. 129/2018, avrà cura di procedere ad effettuare l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti per la formazione dei nuovi inventari.
I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento in base a quanto stabilito dalla C.M. 8910 del 1/12/2011, e in analogia a quanto disciplinato per i beni mobili di proprietà statale, secondo le indicazioni fornite con la circolare 26 gennaio 2010, n. 4/RGS.
TIPOLOGIA BENI | ALIQUOTA | TIPOLOGIA BENI | ALIQUOTA |
Mezzi di trasporto stradali leggeri | 20% | Hardware | 25% |
Mezzi di trasporto stradali pesanti ed automezzi ad uso specifico | 10% | Equipaggiamento e vestiario | 20% |
Mezzi di trasporto aerei e marittimi | 5% | Materiale bibliografico | 5% |
Macchinari | 20% | Strumenti musicali | 20% |
Mobili ed arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico | 10% | Animali | 20% |
Impianti ed attrezzature | 5% | Opere dell’ingegno e software prodotto | 20% |
Non devono essere sottoposti all'applicazione del criterio dell'ammortamento e all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all’anno del rinnovo.
Il criterio dell'ammortamento non si applica alle seguenti tipologie di beni:
- beni di valore storico-artistico e preziosi in genere;
- immobili;
- valori mobiliari e partecipazioni.
I beni di valore storico-artistico e i beni preziosi in genere - da considerare alla stregua dei primi - vanno valorizzati con il criterio della valutazione in base a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.).
Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). I terreni edificabili invece sono soggetti a stima.
I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero
1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.
TITOLO IV – CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO DI LABORATORI E OFFICINE
Art. 13 CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO, TECNICO E SCIENTIFICO E SCIENTIFICO DI LABORATORIO
1. La custodia del materiale tecnico e scientifico di gabinetti, laboratori ed officine è affidato dal Direttore SGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori, ai docenti insegnanti tecnico pratici o agli assistenti tecnici assegnati ai vari laboratori della Scuola.
L’affidamento ai docenti e/o assistenti tecnici individuati dal Dirigente Scolastico avviene da apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi descrittivi dell’oggetto dell’affidamento in duplice copia, sottoscritti entrambi dal Direttore SGA e dall’interessato. Una copia di tale documento è custodita dal Direttore SGA.
Gli affidatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla propria responsabilità.
Assumono i seguenti compiti:
a. la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il proprio controllo;
b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri affidatari;
c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad altri affidatari;
d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti;
e. la denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.
3. Al termine l’affidatario stilerà una relazione in cui individuerà le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete, quelle destinatarie di interventi di manutenzione più specifica e tecnicamente più sofisticata, ed una proposta su eventuali nuovi acquisti e ammodernamenti del laboratorio.
La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna degli elenchi descrittivo e della sopracitata relazione al consegnatario.
Se più docenti e tecnici sono assegnati allo stesso laboratorio, il Dirigente Scolastico individuerà colui a cui affidare la custodia.
TITOLO V – LE OPERE DELL’INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Art. 14 OPERE DELL’INGEGNO
1. Le opere dell’ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali e ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l’ordinamento italiano tutela.
Sono opere dell’ingegno le idee creative che riguardano l’ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell’ingegno sono tutelate con il diritto d’autore.
Il diritto d’autore tutela gli elementi dell’opera dell’ingegno che hanno carattere rappresentativo e non l’idea dalla quale hanno origine. Esso comporta il sorgere in capo all’autore dell’opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.
Il diritto morale è il diritto dell’autore ad essere riconosciuto ideatore dell’opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.
Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l’opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell’opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito.
Xxxx si prescrive in settanta anni dalla morte dell’autore, anche se l’opera viene pubblicata postuma.
Il diritto patrimoniale d’autore può essere ceduto. Sono esempi di trasmissione del diritto patrimoniale d’autore il contratto di edizione ed il contratto di rappresentazione. Quest’ultimo riguarda le opere teatrali, cinematografiche, coreografiche, etc. e consiste nel consentire che l’opera venga riprodotta, eseguita o rappresentata in pubblico a fronte di un determinato corrispettivo. Il contratto di edizione, invece, è quello con il quale l’opera viene ceduta dietro corrispettivo a un editore che la riproduce e la mette in vendita.
I programmi per PC e le banche dati sono protetti dal diritto d’autore, in quanto considerati comunemente creazioni intellettuali.
2. La scuola può esercitare quanto previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto d’autore per le opere dell’ingegno prodotte da docenti e alunni durante attività curricolari e extra curricolari. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno viene deliberato dal Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico provvede ad effettuare la procedura. Se il Consiglio di Istituto non provvede entro 90 giorni a deliberare in merito allo sfruttamento economico dell’opera l’autore o gli autori richiedenti possono agire autonomamente. In ogni caso alla scuola sarà riconosciuto il 50% dei proventi derivanti.
Art. 15 LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
1. Con l’espressione proprietà industriale ci si intende riferire espressamente a «marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali».
Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale, il quale precisa, inoltre, che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice stesso. In particolare, sono oggetto di brevettazione «le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali» mentre «i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori» sono oggetto di registrazione.
Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato. Il titolare del brevetto, in questo modo, può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza la sua preventiva autorizzazione. Il lavoratore inventore ha il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro, in questo caso all’Istituzione Scolastica.
2. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
Lo sfruttamento economico della proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'Istituto.
Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'Istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.
2. All’Istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori.
TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.
3. Il presente Regolamento è inviato all’USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art. 29 c. 3.