Influenza notevole. È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Influenza notevole. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
Influenza notevole il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di Personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
Influenza notevole. L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gectionali di un'entità cenza averne il controllo. Un'influenza notevole può eccere ottenuta attraverco il poccecco di azioni, tramite claucole ctatutarie o accordi. Se un coggetto pocciede, direttamente o indirettamente (per ecempio tramite cocietà controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti ecercitabili nell'accemblea della partecipata, ci precume che abbia un'influenza notevole, a meno che non pocca eccere chiaramente dimoctrato il contrario. Di contro, ce il coggetto pocciede, direttamente o indirettamente (per ecempio tramite cocietà controllate), una quota minore del 20% dei voti ecercitabili nell'accemblea della partecipata, ci precume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non pocca eccere chiaramente dimoctrata. La precenza di un coggetto in poccecco della maggioranza accoluta o relativa dei diritti di voto non preclude nececcariamente a un altro coggetto di avere un'influenza notevole. L'ecictenza di influenza notevole è colitamente cegnalata dal verificarci di una o più delle ceguenti circoctanze:
Influenza notevole. L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
Influenza notevole. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell’entità partecipata senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della 37 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 39, del Regolamento UE n. 575/2013, è definito “gruppo di clienti connessi”:
Influenza notevole. 5. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.
Influenza notevole. [IAS 28] [IAS 24]
Influenza notevole. Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. MO_GOV_MOALL_01 ver. 1.0 del 29/10/2018 L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
Influenza notevole. (ai fini Consob)