Common use of Informative antimafia Clause in Contracts

Informative antimafia. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l’art. 92 del D. Lgs.159/2011. Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

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Samples: Determinazione a Contrarre, Appalto Di Servizi Culturali

Informative antimafia. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia. Esperite le procedure di garaprocedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione all'autorizzazione dei subcontrattisub-contratti o dei sub- affidamenti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura, tramite B.D.N.A., Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli arttall'art. 91 e 94 10 del D. LgsD.P.R. n. 252/1998. 159/2011Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, i dati relativi alle società e imprese – nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l’art. 92 del D. Lgs.159/2011dicitura antimafia. Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafiaed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procederà procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l’aggiudicazione revoca l'aggiudicazione o negherà l’autorizzazione nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontrattosubappalto, ovvero – se già rilasciata – intimerà all’appaltatore e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Qualora Nel caso in cui la sussistenza società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di una causa altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia ove ha sede la struttura appaltante e segnalando, ove si tratti di divieto indicata nell’artcontratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 67 10 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decretopresente Protocollo.

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Samples: Service Agreement

Informative antimafia. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente alla PrefetturaBastia Umbra acquisisce la documentazione antimafia, tramite esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, ai fini del rilascio delle informazioni n. 193. Decorsi trenta giorni dalla data di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011inserimento della richiesta nella B.D.N.A. ovvero, i dati relativi alle società e imprese – nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni, il Comune di Bastia Umbra procederà anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, assenza della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l’art. 92 del D. Lgs.159/2011informazione antimafia. Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafiaed emetta una informativa ostativa, il Comune di Bastia Umbra non procederà procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà annulla l’aggiudicazione o negherà nega l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Qualora Nel caso in cui l’operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sussistenza sede legale nel territorio di una causa altra provincia, il Comune di divieto indicata nell’artBastia Umbra dovrà segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi Il Comune si impegna, altresì, a tentativi dare comunicazione alla Prefettura di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decretoPerugia di avere attivato le suddette verifiche.

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Samples: Protocollo D’intesa

Informative antimafia. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente alla PrefetturaMarsciano acquisisce la documentazione antimafia, tramite esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) regolamentata del D.P.C.M. 30/10/2014, ai fini del rilascio delle informazioni n. 193. Decorsi trenta giorni dalla data di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011inserimento della richiesta ovvero, i dati relativi alle società e imprese – nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni il Comune di Marsciano procederà anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l’art. 92 del D. Lgs.159/2011assenza dell’informazione antimafia. Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafiaed emetta una informativa ostativa, il Comune di Marsciano non procederà procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà annulla l’aggiudicazione o negherà nega l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Qualora Nel caso in cui l’operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sussistenza sede legale nel territorio di una causa altra provincia, il Comune di divieto indicata nell’artMarsciano dovra’ segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi Il Comune impegna, altresi’, a tentativi dare comunicazione alla Prefettura di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decretoPerugia di avere attivato le suddette verifiche.

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Samples: Protocollo D’intesa