Responsabilità e manleve Clausole campione

Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Responsabilità e manleve. 12.1 - Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Responsabilità e manleve. 6.1. Il Committente manleverà e terrà indenne il Fornitore da ogni perdita, costo, spesa, sanzione pecuniaria, danno da risarcire e in generale da ogni responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla esecuzione da parte del Fornitore delle disposizioni del presente Accordo con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte per conto del Committente sotto sua istruzione. Il Fornitore risponderà nei confronti di Xxxxx e del Committente di eventuali danni che trovino causa nel mancato rispetto delle istruzioni del Titolare o della Normativa Rilevante.
Responsabilità e manleve. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento: - avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto; - non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento; - non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento; - fornisce al Titolare del trattamento tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del
Responsabilità e manleve. 9 ter. 1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile stesso delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della legge applicabile.
Responsabilità e manleve. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente articolo. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: - avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo - non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente - non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; - fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Tesoriere tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Tesoriere delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Responsabilità e manleve. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Università da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. - nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5, l’Università può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo. - a fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: • avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Università del Reclamo • non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Università • non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Università; • fornisce all’Università tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. Ferrara, ……………… Il Titolare del trattamento Il Responsabile del trattamento UNIVERSITÀ DI FERRARA IL SOGGETTO OSPITANTE (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
Responsabilità e manleve. 12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l’Asp da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.