Adempimenti in materia antimafia. L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.
Adempimenti in materia antimafia. L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore e l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l’appaltatore attesta l’insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto contrattuale.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011.
2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
Adempimenti in materia antimafia. 1. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
Adempimenti in materia antimafia. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8/08/1994 n° 490 e del DPR 3/06/1998 n° 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del DPR n° 252/98 rilasciata in data al numero dalla C.C.I.A.A. di , ai sensi dell’articolo 6 del citato DPR.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR n. 252 del 1998, rilasciata in data …………………. al numero ………… dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato DPR.