Common use of Informazione Privilegiata Clause in Contracts

Informazione Privilegiata. Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante4, per Informazioni Privilegiate si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni” e, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle 1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento 1210/2022(il “Regolamento di Esecuzione”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority - ESMA. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate. 3 Si veda l’art. 18 MAR e il Regolamento di Esecuzione. 4 Si veda l’art. 7 MAR.

Appears in 2 contracts

Samples: Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E La Tenuta Del Registro Insider, Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E La Tenuta Del Registro Insider

Informazione Privilegiata. Ai sensi e L’art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento MAR dispone che «per gli effetti della Normativa Rilevante4, per Informazioni Privilegiate informazione privilegiata si intendono quelle informazioni di intende un’informazione avente un carattere preciso, che non sono state rese pubblicheè stata resa pubblica, concernenti concernente, direttamente o indirettamente la Societàindirettamente, ovvero gli uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni” e, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubblicheresa pubblica, potrebbero potrebbe avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari sui prezzi di tali strumenti finanziari o degli sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Un’Informazione Privilegiata Un'informazione si ritiene considera di carattere preciso se essa «fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivatoderivato [...]. A tale riguardoPer informazione che, nel caso se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati, si intende «un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento». Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un processo prolungato elenco di alcuni degli eventi che è inteso a concretizzare– in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate per ASPI (1): - scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili; - atti conclusivi circa l’ingresso in, o che determinaritiro da, un settore di business; - modifiche nella composizione degli organi di gestione, di controllo o del top management; - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda; - rinuncia all’incarico da parte della società di revisione; - operazioni sul capitale; - perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; - operazioni di fusione o scissione; - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; - operazioni su strumenti finanziari buy-back e accelerated book-building; - rapporti con il Concedente; - modifiche concernenti il rating creditizio; - le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari; - l’esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari; - il rapporto di indebitamento di ASPI; - l’emissione di nuovi strumenti finanziari. Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale e fatta salva una particolare circostanza o un particolare eventovalutazione caso per caso, tale futura circostanza o futuro eventonon costituiscono Informazioni Privilegiate: ▪ le informazioni con xxxxxxx meramente promozionale, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle 1 Si vedano (iquali: 1) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento 1210/2022(il “Regolamento di Esecuzione”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority - ESMA. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate. 3 Si veda l’art. 18 MAR e il Regolamento di Esecuzione. 4 Si veda l’art. 7 MAR.concernenti meri propositi;

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Gestionale Di Gruppo Informazione Societaria Al Mercato

Informazione Privilegiata. Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante4, per Informazioni Privilegiate si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni” e, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alletale 1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento 1210/2022(il 1210/2022 (il “Regolamento di Esecuzione”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority - ESMA. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate. 3 Si veda l’art. 18 MAR e il Regolamento di Esecuzione. 4 Si veda l’art. 7 MAR.

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E La Tenuta Del Registro Insider

Informazione Privilegiata. Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante4, per Informazioni Privilegiate si intendono quelle informazioni di Un’informazione avente carattere preciso, che non sono state rese pubblicheè stata resa pubblica, concernenti concernente – direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli Società o uno o più strumenti finanziari della emessi dalla Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni” e, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubblicheresa pubblica, potrebbero potrebbe avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari sui prezzi di tali strumenti finanziari o degli sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene Un’informazione è di carattere preciso se essa fa riferimento se: - si riferisce a una serie un complesso di circostanze esistenti o che si può possa ragionevolmente ritenere prevedere che vengano a prodursi verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si è verificato o del quale si può possa ragionevolmente ritenere prevedere che si verificherà verificherà, e se tale informazione - è sufficientemente specifica da permettere consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto del suddetto complesso di circostanze o di detto del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivatoderivato collegato. A tale riguardo, nel Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate considerati come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un’informazione come privilegiata. Per informazione che, se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle 1 Si vedano comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento 1210/2022(il “Regolamento di Esecuzione”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”informazione price sensitive), (v) si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le altre norme proprie decisioni di esecuzione investimento. In relazione alle Società Controllate, ai fini della MAR Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di tempo in tempo emanate carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività svolte dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority - ESMASocietà Controllate. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate. 3 Si veda l’art. 18 MAR e il Regolamento di Esecuzione. 4 Si veda l’art. 7 MAR.

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Per La Gestione, Il Trattamento E La Comunicazione Delle Informazioni Privilegiate

Informazione Privilegiata. Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante4di Xxxxx, per Informazioni Privilegiate si intendono quelle informazioni tratta di carattere precisoun’informazione (i) avente Carattere Preciso, (ii) che non sono state rese pubblicheè stata resa pubblica, concernenti (iii) concernente direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ERG e/o le Società Controllate e/o le Joint Venture ovvero gli Strumenti Finanziari e (iv) che, se resa pubblica, potrebbe avere un Effetto Significativo. In relazione agli strumenti derivati su sistemi multilaterali merci si intende, ai sensi di negoziazioneXxxxx, un’informazione (i) avente un Carattere Preciso, (ii) che non è stata comunicata al pubblico, (iii) concernente, di- rettamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e (iv) che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un Effetto Significativo e (v) qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemen- te alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti. Possono costituire Informazioni Privilegiate, in via esemplificativa e ferma restando l’esi- genza di considerare ogni prescrizione o raccomandazione di Legge al riguardo (ivi incluse le azioni ordinarie della SocietàLinee Guida di Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate) nonché la necessità di una valutazione caso per caso, ammesse alla quotazione le seguenti informazioni o eventi: – operazioni rilevanti relative ai vari settori di business (quali acquisizioni o dismissioni di asset); – operazioni societarie straordinarie (quali fusioni, scissioni, riorganizzazioni e ristrutturazioni); – operazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato capitale e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni” e, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli su strumenti finanziari derivati collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene emessi da ERG o da Società Controllate; – modifiche degli organi sociali e della macro-struttura organizzativa; – contenziosi; – eventi di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle 1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento 1210/2022(il “Regolamento di Esecuzione”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority - ESMAaccidentale con rilevante impatto sull’andamento gestionale. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate. 3 Si veda l’art. 18 MAR e il Regolamento di Esecuzione. 4 Si veda l’art. 7 MAR.

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Per La Gestione E Il Trattamento Delle Informazioni Rilevanti E Delle Informazioni Privilegiate