INFORMAZIONI SULLA AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO Clausole campione

INFORMAZIONI SULLA AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. Il presente Prospetto d’Offerta costituisce altresì prospetto di quotazione. Si fa presente che alla data della presente Offerta le Quote del Fondo non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Si fa altresì presente che nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente, la SGR il 2 marzo 2009 ha presentato a Borsa Italiana istanza di ammissione delle Quote alla negoziazione sul MIV, la cui istruttoria è stata interrotta a fronte delle previsioni del Regolamento del Fondo che consentono la possibilità di rimborsi anticipati in coincidenza di emissioni successive delle quote. Peraltro, con nota del 10 giugno 2011, Borsa Italiana ha riconsiderato gli elementi ostativi alla quotazione, in considerazione dell’impatto del nuovo comma 2-ter dell’articolo 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha introdotto, per i fondi le cui quote sono destinate alla quotazione, il divieto di ricorrere a finanziamenti per far fronte alle richieste di rimborso anticipato e si è quindi resa disponibile a valutare l’eventuale riapertura dell’istruttoria di quotazione del Fondo. La Società di Gestione, tenendo in considerazione l’andamento del mercato di riferimento e le esigenze dei partecipanti interessati al rimborso anticipato delle quote ai sensi del paragrafo 13, Sezione D, della Parte I, ha rappresentato a Borsa Italiana e sottoposto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la propria intenzione di chiedere la riattivazione dell’istruttoria di quotazione non appena effettuato il closing dell’ultima “finestra” di sottoscrizione e rimborso (previsto, allo stato, per il mese di marzo 2014), previa consultazione dell’assemblea dei partecipanti del Fondo, ai sensi dell’art. 37, comma 2-bis del TUF, dell’art. 18-bis del D.M. 228/1999 e dell’art. 18 del Regolamento di Gestione. A seguito del risconto pervenuto, nel mese di marzo 2013, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,ad avviso del quale la vigente normativa, sia primaria che secondaria, non consente deroghe individuali, il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data 8 agosto 2013, ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A., l’ammissione delle Quote del Fondo alla negoziazione sul MIV. La relativa domanda è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. in data 9 settembre 2013. Borsa Italiana S.p.A. ha a disposizione – salve interruzioni del termine – due mesi da detta data per deliberare in merito alla domanda presentata dalla SGR. Della delibera di Borsa It...

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  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

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