NORMATIVA VIGENTE. 1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE)2016/679.
2. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
NORMATIVA VIGENTE. 1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.
2. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
NORMATIVA VIGENTE. 1. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
NORMATIVA VIGENTE. Il presente contratto e tutte le questioni relative alle obbligazioni da esso nascenti, siano esse riguardanti il contratto, lo statuto, l'illecito civile (inclusa , ma non solo, la negligenza) o altro, dovranno essere gestite e interpretate secondo le leggi Italiane. Il giudice competente è il Tribunale di Firenze.
NORMATIVA VIGENTE. La Polizza è disciplinata dalla legge svizzera. L'Assicurato o il Beneficiario ha facoltà di adire la corte ai sensi della Polizza presso la sede legale o filiale dell'Assicuratore. Se l'Assicurato o il Beneficiario è una persona fisica, la causa legale può anche essere avviata nel tribunale del distretto in cui l'Assicurato o la persona assicurata hanno residenza al momento in cui la causa è depositata o, se non sussiste una sede di residenza, il domicilio abituale. AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) è una succursale svizzera di AWP P&C S.A, la quale ha sede sociale a Saint-Xxxx, Francia, ed è parte del Gruppo Allianz Partners. La succursale svizzera di AWP P&C S.A. è registrata presso Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Xxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxxx XX – Svizzera Numero di identificazione societaria CHE-115.393.016 Società per azioni ai sensi della legge francese/ Sede sociale: Saint-Xxxx (France) Registro delle imprese: R.C.S. Bobigny Numero 519 490 080 Il nostro obiettivo è offrire servizi di prima classe. Per noi è anche importante affrontare le vostre preoccupazioni. Se non è soddisfatto dei nostri prodotti o servizi, la preghiamo di contattarci immediatamente. Se non è d'accordo con la soluzione offerta, avete anche la possibilità di contattare l'Ombudsman per dell’assicurazione privata e la suva con le vostre preoccupazioni. La preghiamo di informarsi sul sito xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
NORMATIVA VIGENTE. La Polizza è regolata dalla legge italiana, a meno di preclusioni ai sensi del diritto internazionale. L'Assicurato o il Beneficiario possono intentare un'azione legale ai sensi della Polizza presso il tribunale della sede legale o della filiale dell'Assicuratore. Se l'Assicurato o il Beneficiario è una persona fisica, un'azione legale può essere inoltre intentata presso il tribunale nel cui distretto l'Assicurato o la persona assicurata hanno residenza al momento dell'azione legale, oppure, se non esiste una residenza, il suo domicilio abituale. AWP P&C S.A. – Dutch Branch, è una filiale olandese di AWP P&C S.A, la quale ha sede legale a Saint-Xxxx, Francia, ed è parte del Gruppo Allianz Partners. La filiale olandese di AWP P&C S.A. è registrata presso l'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) ed è autorizzata da L’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR), in Francia, a fornire prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. Xxxxxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - 1059 VM Numero di identificazione societaria 33094603 Società per azioni ai sensi della legge francese/ Sede legale: Saint-Xxxx (France) Registro delle imprese: R.C.S. Bobigny Numero 519 490 080
NORMATIVA VIGENTE. 1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto AFAM:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
NORMATIVA VIGENTE. La legislazione applicabile a questa Polizza assicurativa è quella italiana e tutte le comunicazioni e la documentazione in relazione alla presente Polizza assicurativa saranno presentate in inglese e/o nella lingua locale.
NORMATIVA VIGENTE. La legislazione applicabile a questa Polizza assicurativa è quella svizzera.
NORMATIVA VIGENTE. 1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto AFAM:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e inte- grazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa: - Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio) - Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore) - Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2 ( mobilità per incompatibilità) - Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esa- minata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.