Infortuni sul lavoro. 1. II dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail. 2. Per i rischi non coperti dall’Inail e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipenden- te, l’Ente provvede ad accendere apposita polizza assicurativa. 3. In caso di infortunio si applicano le disposizioni di legge e di regolamento che discipli- nano la materia. 4. Durante il periodo di invalidità temporanea assoluta l’Ente corrisponderà al dipendente la retribuzione nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 49, comma 3. 5. Al dipendente colpito da infortunio o malattia contratta a causa di servizio spettano i trattamenti economici e normativi previsti al precedente dall’art. 49, salvo più favorevo- li condizioni di legge. 6. II dipendente ha l’obbligo di restituire all’Ente l’indennità infortunio relativa alla retribu- zione erogatagli direttamente dall’Inail. 7. Al termine del periodo previsto per il congedo e perdurando l’impossibilità a riprendere servizio per particolari motivi di gravità, al dipendente che ne faccia richiesta, l’Ente potrà concedere un periodo di aspettativa personale.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortuni sul lavoro. 1Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. II dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail.
2. Per i rischi Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non coperti dall’Inail e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipenden- te, l’Ente provvede ad accendere apposita polizza assicurativa.
3si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio si applicano le disposizioni sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL, l’Azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal primo giorno di legge assenza dal lavoro e di regolamento che discipli- nano la materia.
4. Durante il periodo fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea assoluta l’Ente corrisponderà erogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di tale indennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta. Durante l’assenza per infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto ai lavoratori fissi fino a guarigione clinica, comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore. La conservazione del posto e il relativo trattamento di integrazione, per gli altri lavoratori, viene assicurato fino alla scadenza del rapporto oppure al dipendente la retribuzione nella misura e termine della lavorazione in corso. Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con le modalità di cui al precedente art. 49, comma 3eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali in atto o future.
5. Al dipendente colpito da infortunio o malattia contratta a causa di servizio spettano i trattamenti economici e normativi previsti al precedente dall’art. 49, salvo più favorevo- li condizioni di legge.
6. II dipendente ha l’obbligo di restituire all’Ente l’indennità infortunio relativa alla retribu- zione erogatagli direttamente dall’Inail.
7. Al termine del periodo previsto per il congedo e perdurando l’impossibilità a riprendere servizio per particolari motivi di gravità, al dipendente che ne faccia richiesta, l’Ente potrà concedere un periodo di aspettativa personale.
Appears in 1 contract