Malattia insorta durante le ferie Clausole campione

Malattia insorta durante le ferie. La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero. Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro che per natura e gravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non inferiori a due settimane. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.
Malattia insorta durante le ferie. La malattia con una prognosi superiore ai 7 giorni o con ricovero ospedaliero sospende le ferie anche se individuali.
Malattia insorta durante le ferie. L’evento morboso, insorto durante il periodo feriale, sospende il decorso del medesimo e l’assenza dell’operaio è considerata e retribuita come malattia. In conseguenza delle norme sopra descritte, non trova applicazione l’art. 61 CCNL relativo alle integrazioni FIMIF.
Malattia insorta durante le ferie. Qualora la malattia insorga durante il periodo di fruizione delle ferie (art.6 Convenzione OIL, 132/1970), lo stato morboso sospende il godimento delle stesse, affinché non venga vanificato il diritto al reintegro delle energie psicofisiche del prestatore (Corte Cost. 30/12/1987, n. 616). Anche questa ipotesi è disciplinata dalla convenzione OIL e dalla prassi giurisprudenziale, lasciando comunque che la contrattazione collettiva ne regolamenti in modo più dettagliato la fattispecie in esame. Affinché la malattia del lavoratore insorta durante le ferie, ne sospenda la fruizione occorre che vi siano due condizioni: - la necessità che lo stato morboso denunciato risulti incompatibile con la funzione stessa di riposo e recupero delle energie psicofisiche (Sent. Cass. 11/6/1999, n.5772); - la comunicazione da parte del lavoratore, dello stato di malattia (Sent. Corte Cass. 1/6/2000, n. 7303), laddove la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, avverrà dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, a meno che egli stesso non dimostri l'infondatezza di tale presupposto e la mancanza di sostanziale ed apprezzabile pregiudizio arrecato dalla malattia al godimento delle ferie (Sent. Corte Cass. 23/2/1998, n.1947). Sarà rimessa al giudice di merito, pertanto, la valutazione del pregiudizio arrecato dalla patologia denunciata al godimento delle ferie, senza che sul lavoratore gravi alcun onere probatorio del godimento delle stesse, in quanto le sue incombenze sono limitate al tempestivo invio del certificato medico al datore di lavoro, senza la necessaria prova di un ricovero ospedaliero (Sent. Corte Cass. 3/8/1999, n. 8408). Nonostante sia consentito al lavoratore convertire l’assenza per malattia con la richiesta di fruizione delle ferie (Sent. Cass. 11/5/2000, n. 6043) al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, non è comunque, configurabile un principio generale di conversione delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del prestatore, né d’altronde sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore la fruizione delle ferie a tal scopo, considerato che la determinazione del momento della fruizione del periodo annuale di xxxxx retribuite è collegata ad una scelta dell'imprenditore in ordine all'organizzazione dell'impresa (Massima Corte Cass. 2/10/1998, n. 9797). Non esiste una specifica regolamentazione legislativa della materia, ma solo interventi giurisprudenziali, in particolare la Sentenz...
Malattia insorta durante le ferie. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero. Inoltre, la malattia che per natura e gravità impedisca il recupero delle energie psico- fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non inferiori a due settimane. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da preesistenti accordi territoriali e/o aziendali.

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