Malattia insorta durante le ferie Clausole campione

Malattia insorta durante le ferie. La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero. Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro che per natura e gravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non inferiori a due settimane. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.
Malattia insorta durante le ferie. L’evento morboso, insorto durante il periodo feriale, sospende il decorso del medesimo e l’assenza dell’operaio è considerata e retribuita come malattia. In conseguenza delle norme sopra descritte, non trova applicazione l’art. 61 CCNL relativo alle integrazioni FIMIF.
Malattia insorta durante le ferie. Qualora la malattia insorga durante il periodo di fruizione delle ferie (art.6 Convenzione OIL, 132/1970), lo stato morboso sospende il godimento delle stesse, affinché non venga vanificato il diritto al reintegro delle energie psicofisiche del prestatore (Corte Cost. 30/12/1987, n. 616). Anche questa ipotesi è disciplinata dalla convenzione OIL e dalla prassi giurisprudenziale, lasciando comunque che la contrattazione collettiva ne regolamenti in modo più dettagliato la fattispecie in esame. Affinché la malattia del lavoratore insorta durante le ferie, ne sospenda la fruizione occorre che vi siano due condizioni: - la necessità che lo stato morboso denunciato risulti incompatibile con la funzione stessa di riposo e recupero delle energie psicofisiche (Sent. Cass. 11/6/1999, n.5772); - la comunicazione da parte del lavoratore, dello stato di malattia (Sent. Corte Cass. 1/6/2000, n. 7303), laddove la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, avverrà dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, a meno che egli stesso non dimostri l'infondatezza di tale presupposto e la mancanza di sostanziale ed apprezzabile pregiudizio arrecato dalla malattia al godimento delle ferie (Sent. Corte Cass. 23/2/1998, n.1947). Sarà rimessa al giudice di merito, pertanto, la valutazione del pregiudizio arrecato dalla patologia denunciata al godimento delle ferie, senza che sul lavoratore gravi alcun onere probatorio del godimento delle stesse, in quanto le sue incombenze sono limitate al tempestivo invio del certificato medico al datore di lavoro, senza la necessaria prova di un ricovero ospedaliero (Sent. Corte Cass. 3/8/1999, n. 8408). Nonostante sia consentito al lavoratore convertire l’assenza per malattia con la richiesta di fruizione delle ferie (Sent. Cass. 11/5/2000, n. 6043) al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, non è comunque, configurabile un principio generale di conversione delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del prestatore, né d’altronde sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore la fruizione delle ferie a tal scopo, considerato che la determinazione del momento della fruizione del periodo annuale di xxxxx retribuite è collegata ad una scelta dell'imprenditore in ordine all'organizzazione dell'impresa (Massima Corte Cass. 2/10/1998, n. 9797). Non esiste una specifica regolamentazione legislativa della materia, ma solo interventi giurisprudenziali, in particolare la Sentenz...
Malattia insorta durante le ferie. La malattia con una prognosi superiore ai 7 giorni o con ricovero ospedaliero sospende le ferie anche se individuali.
Malattia insorta durante le ferie. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero. Inoltre, la malattia che per natura e gravità impedisca il recupero delle energie psico- fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non inferiori a due settimane. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da preesistenti accordi territoriali e/o aziendali.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: