Common use of Infortunio sul lavoro e malattie professionali Clause in Contracts

Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto, anche attraverso idonei percorsi di riqualificazione professionale. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta entro 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendali. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istituti.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'INAIL, al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, contrattuali fino alla guarigione clinica, clinica documentata dall’apposito dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda l'azienda dovrà cercare di adibirlo adibirlo, previo esame con le RSU, a mansioni più adatte alla sua di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, L'assenza deve essere comunicata alla ditta entro nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; , e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza stessa. Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità all’autorità di pubblica sicurezza del Comune comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore lavoratore, infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie in preavviso di licenziamento in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, clinica un trattamento assistenziale a ad integrazione dell’indennità dell'indennità corrisposta dall’INAILdall'INAIL, fino a raggiungere il 100l00% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi netta di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendalifatto. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè dall'Istituto assicuratore nonché alla comunicazione denuncia degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoronei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione dall'amministrazione ospedaliera, o l’attestato l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio conguaglio finale dell’integrazione della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto dall'Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. NOTA A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità VERBALE - Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o svolgere una azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istitutia tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il al precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo sarà adibito a mansioni più adatte alla sua propria capacità lavorativa, compatibilmente con il mantenimento dei trattamenti in attole esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro. L’assenza, escluso l’infortunio avvenuto durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, L’assenza deve essere comunicata alla ditta entro nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; , e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta. Per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del presente contratto. Gli elementi netta normale di cui al punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e comunque fatte salve diverse pattuizioni aziendalifatto. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Istituto dell’istituto assicuratore, nonchè nonché alla comunicazione denuncia degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoronei termini e con le modalità previste dalia normativa vigente in materia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio conguaglio finale dell’integrazione della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. A richiesta del lavoratore, l’azienda anticiperà, L’azienda corrisponderà alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità retributive l’indennità economica a carico del competente Istituto dell’INAIL a condizione che tali anticipazioni non vengano assoggettate siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’infortunio o della malattia professionale il loro sollecito rimborso delle stesse entro 3 mesi da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi istitutianalogo sistema. L’anticipazione di cui sopra e la parte a carico dell’azienda è da considerarsi al netto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro