INNOVAZIONI ED INVENZIONI. È istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia. La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni. La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni dalla richiesta della medesima. La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, consorzioleb.it, www.anbi.it
INNOVAZIONI ED INVENZIONI. È E’ istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito compito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 13-5-1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia. La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio198513-5-1985, n. 190, alla determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni. La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna ciascuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne comune accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le sindacale cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre sottoporre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni giorni dalla richiesta della medesima. La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.. CAPO V
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INNOVAZIONI ED INVENZIONI. È E’ istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia. La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente ricorra l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione determinazio- ne dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni. La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membrimem- bri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni dalla richiesta della medesima. La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
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INNOVAZIONI ED INVENZIONI. È E’ istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito compito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia. La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni. La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna ciascuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne comune accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le sindacale cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre sottoporre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni giorni dalla richiesta della medesima. La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
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INNOVAZIONI ED INVENZIONI. È E' istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito compito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’artdall'art. 4 della Legge 13 maggio 198513/5/1985, n. 190n.190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadroQuadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V V, titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia. La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi l'ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio198513/5/1985, n. 190n.190, alla determinazione dell’entità dell'entità del corrispettivo economico dell’utilizzo dell'utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni. La Commissione è composta da sette 5 membri: tre 2 designati dallo SNEBI e tre SNEBI, 2 designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contrattodall'UNIONQUADRI, in ragione di un membro per cia- scuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne comune accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento dell'insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca- le cui aderisce il richiesta, inoltrata, tramite l'UNIONQUADRI, dal dipendente con qualifica di quadro Quadro che intende sotto- porre sottoporre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni giorni dalla richiesta della medesima. La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.. - CAPO V
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