INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico interpellato ai sensi dell’art. 34 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico. 2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo. 3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto. 4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio. 5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa. 6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14. 7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni. 9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale. 11. Al fine di favorire l’inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali. 12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui all’art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza. 13. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto. 14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 4 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico pediatra interpellato ai sensi dell’art. 34 33 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, dell’incarico invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico l’incarico a tempo indeterminatoindeterminato con provvedimento del Direttore Generale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’ accettazione del medesimo da parte del pediatra dovrà essere comunicata entro i successivi 7 giorni dalla notifica, pena la decadenza. L’incarico è condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso 3.Dalla data di ricevimento, ricevimento dal quale accettazione decorre il termine di 90 giorni previsto dal al comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione all’ accettazione di cui al precedente comma 2, il medicopediatra, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12decadenza, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 33 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'artall’art. 36 35 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità l’idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico pediatra al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico pediatra è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'artall’art. 3332, comma 14.
7. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta dell’avvenuta apertura dello studio l'Azienda l’Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 36 35 e ne notifica i risultati al medico pediatra interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico pediatra decade dal diritto al conferimento dell'incaricodell’incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria la pediatria di famiglia in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento di medici pediatri negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medicopediatra, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato Comitato di cui all’art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico pediatra al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria pediatria di famiglia nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico pediatra è iscritto, salvo diversi accordi regionali.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 35 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 4 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico interpellato ai sensi dell’artdell'art. 34 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4. L’incarico L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco nell'elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’artall'art. 36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento l'inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui all’art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 4 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico pediatra interpellato ai sensi dell’art. 34 33 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, dell’incarico invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico l’incarico a tempo indeterminatoindeterminato con provvedimento del Direttore Generale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’accettazione del medesimo da parte del pediatra dovrà essere comunicata entro i successivi 7 giorni dalla notifica, pena la decadenza. L’incarico è condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso 3.Dalla data di ricevimento, ricevimento dal quale accettazione decorre il termine di 90 giorni previsto dal al comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione all’accettazione di cui al precedente comma 2, il medicopediatra, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12decadenza, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 33 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'artall’art. 36 35 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità l’idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico pediatra al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico pediatra è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'artall’art. 3332, comma 14.
7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta dell’avvenuta apertura dello studio l'Azienda l’Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 36 35 e ne notifica i risultati al medico pediatra interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico pediatra decade dal diritto al conferimento dell'incaricodell’incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria la pediatria di famiglia in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento di medici pediatri negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medicopediatra, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato Comitato di cui all’art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico pediatra al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria pediatria di famiglia nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico pediatra è iscritto, salvo diversi accordi regionali.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 35 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1a) le procedure per l’instaurazione del rapporto convenzionale per l’assistenza primaria sono previste all’art. 35 dell’Accordo Coollettivo Nazionale sottoscritto il 23.03.2005, integrato in data 29/07/2009;
b) ai medici da iscrivere negli elenchi dei medici convenzionati verranno attribuiti come codice regionale definitivo i corrispettivi numeri di iscrizione all’ordine professionale. All’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area GR/11-23 Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx Il medico interpellato ai sensi dell’artsottoscritto Dott. 34 devenato a Prov. il M F Codice Fiscale Residente a prov. via n. _ CAP tel. a far data residente nella A.S.L. e residente nel territorio della Regione dal inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all’articolo 15 dell’A.C.N. per la medicina generale laureato dal con voto ; Secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. del , e segnatamente per i seguenti ambiti: Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Distretto ASL Chiede a pena di decadenza, indicare e dichiararetal fine, in sede osservanza di convocazionequanto previsto dall’articolo16, l’ambito territoriale comma 7 e 8 dell’A.C.N. per il quale accetta l’incarico.
2. La Regionela medicina generale, di potere accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato (barrare una sola casella in caso di barratura di entrambe le caselle o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessatamancata indicazione della riserva prescelta, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al domanda non potrà essere valutata): ❑ riserva per i medici in possesso dei requisiti del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256/91 o 277/03 (articolo 16, comma 37, con provvedimento lettera a ); ❑ riserva per i medici in possesso del Direttore Generaletitolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b); Chiede che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: ❑ la propria residenza ❑ il domicilio sotto indicato: c/o Comune CAP prov. indirizzo n. Allega alla presente Certificato storico di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscrittoAutocertificazione e dichiarazione sostitutiva (all. D). Data firma per esteso DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA.
4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui all’art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Per La Copertura Delle Zone Carenti Di Assistenza Primaria
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico interpellato ai sensi dell’artdell'art. 34 20 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazionecon- vocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 1210, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 20, comma 112, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 22 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella nelle zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l’ambito carente assegnatogli, se è iscrittoiscritto in altra provincia. In tal caso è sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dal- l'Ordine di provenienza.
4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentireconsenti- re, sentito il Comitato di cui all’artex art. 2311, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
95. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’artall'art. 36 22 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
106. Le procedure di cui al comma 9 5 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale ter- ritoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
117. L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proce- da alla prevista verifica di idoneità. E' fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
8. Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'e- lenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
9. Al fine di favorire l’inserimento l'inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente e- ventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi RegionaliRegionali di cui al Capo VI.
1210. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato Comitato di cui all’art. 23 11 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
1311. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi pro- fessionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 14.
12. Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentitaconsenti- ta, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento migliora- mento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza as- sistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico interpellato ai sensi dell’art. 34 19 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessatainteressata che, la quale d’intesa con il Comitato aziendale i cui all’art. 14, individua l’AFT di assegnazione tenendo conto delle preferenze eventualmente espresso dall’interessato.
3. Successivamente l’Azienda conferisce l'incarico di 38 ore settimanali a tempo indeterminatoindeterminato di medicina generale, condizionato al possesso dei requisiti del requisito di cui al successivo comma 34 lettera a), con provvedimento del Direttore Generale, Generale che viene comunicato lo comunica all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o procedura equivalente in termini di legge, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 30 giorni previsto previsti dal comma successivo.
34. Entro i 90 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 23, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12decadenza, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda; - :
a) richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - ;
b) comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4c) presentarsi al Coordinatore dell’AFT cui è stato assegnato per definire la data e le modalità di inizio dell’attività;
5. L’incarico L’incarico, assolto quanto previsto al precedente comma, si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza certificazione di inizio del termine servizio rilasciata dal Coordinatore di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studioAFT.
56. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico di medico di medicina generale ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente all’AFT della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel Nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato Comitato di cui all’art. 23 15 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 1 contract
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico interpellato ai sensi dell’artdell'art. 34 20 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 1210, deve: - aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 20 comma 112, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 22 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella nelle zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l’ambito carente assegnatogli, se è iscrittoiscritto in altra provincia. In tal caso è sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.
4. L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’artex art. 2311, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
95. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’artall'art. 36 22 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
106. Le procedure di cui al comma 9 5 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
117. L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
8. Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
9. Al fine di favorire l’inserimento l'inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi RegionaliRegionali di cui al Capo VI.
1210. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui all’art. 23 11 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
1311. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 14.
12. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE. 1. Il medico pediatra interpellato ai sensi dell’artdell'art. 34 33 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito l'ambito territoriale per il quale accetta l’incaricol'incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, l'accettazione dell'incarico invia gli atti relativi all’Azienda all'Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminatoindeterminato con provvedimento del Direttore Generale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L' accettazione del medesimo da parte del pediatra dovrà essere comunicata entro i successivi 7 giorni dalla notifica, pena la decadenza. L'incarico è condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso 3.Dalla data di ricevimento, ricevimento dal quale accettazione decorre il termine di 90 giorni previsto dal al comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione all' accettazione di cui al precedente comma 2, il medicopediatra, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12decadenza, deve: - aprire nell’ambito nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 all'articolo 33 comma 11, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 35 e darne comunicazione alla Azienda; - richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - comunicare l’Ordine l'Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4. L’incarico L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco dell'iscrizione nell'elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico pediatra al quale sia definitivamente conferito l’incarico l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco nell'elenco relativo all’ambito all'ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
6. Al medico pediatra è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito dall'ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 3332, comma 14.
7. È E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’artdall'art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’artall'art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’artall'art. 36 35 e ne notifica i risultati al medico pediatra interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico pediatra decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività l'espletamento dell'attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria la pediatria di famiglia in altro locale all’interno all'interno del medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l’inserimento l'inserimento di medici pediatri negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medicopediatra, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare L'ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’usol'uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio dell'ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito nell'ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico pediatra può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato Comitato di cui all’artall'art. 23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenzanell'erogazione dell'assistenza.
13. Al medico pediatra al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico l'incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza dell'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l’apertura l'apertura di più studi per l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività convenzionata di assistenza primaria pediatria di famiglia nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico pediatra è iscritto, salvo diversi accordi regionali.
14. Nel caso di esercizio dell’attività dell'attività convenzionata in più studi, l’orario l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 dall'articolo 35 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività dell'attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta