Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato all’allegato 2 - “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente”. La perdita totale o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - all’allegato A “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente”. La perdita totale o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente”. La perdita totale o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Resta tuttavia convenuto che:
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio l’Infortunio ha per come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. Se l’Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutodefinitiva parziale, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per il l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” (la Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio) e tenendo conto della franchigia di cui all’Art. 21.2.1. – Franchigia Invalidità Permanente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente totaletenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o interpretazioniarticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo criteri aritmetici fino a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteraggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale parziale, anatomica o funzionali, di un organo più organi o arti comporta l’applicazione di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stessouna percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determinata da infortunio), l’indennizzo è riconosciuto soltanto se l’ernia non risulta operabile; in questo caso la Società riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della Invalidità Totale, anche se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutal’ernia è bilaterale. Nei casi di perdita anatomica o funzionale Invalidità Permanente non specificati nella tabella di più organi o articui sopra, l’indennizzo viene è stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
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Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all’applicazione all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’Allegato 2 - all’allegato A “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente”. La perdita totale o irrimediabile dell’uso dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che:
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