ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI. 1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'ANINSEI, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno. La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione. Altre modalità per l'elezione delle RLS possono essere individuate dagli organismi paritetici territoriali previsti dal CCNL. 2) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro. L'incarico ha la durata di tre anni. 3) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'Art. 50 del DLgs 81/2008, negli istituti che, occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'Art. 50 DLgs. 81/2008, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore. Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.
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ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI. 1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'ANINSEI, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno. La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzionefun- zione. Altre modalità per l'elezione l’elezione delle RLS possono essere individuate dagli organismi or- ganismi paritetici territoriali previsti dal CCNL.
2) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavorola- voro. L'incarico ha la durata di tre anni.
3) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico dell'inca- rico previsto a norma dell'Art. 50 del DLgs 81/2008, negli istituti che, occupano che oc- cupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'Art. 50 DLgs. 81/2008, lettere lette- re b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore. Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'elettodell'elet- to, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale Re- gionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.
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