Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
Personale docente. Il gruppo docente, composto dagli insegnanti curricolari e di sostegno, è chiamato a collaborare in forma attiva per realizzare una scuola in- clusiva. In quest’ ottica, la funzione docente si concretizza nella proget- tazione e realizzazione del PEI secondo la logica della corresponsabilità educativa. L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe/sezione, di cui è conti- tolare e rappresenta una risorsa di contesto per garantire all’allievo con disabilità idonee strategie educative, didattiche e relazionali. Xxxxx evitate relazioni totalmente individualizzate o deleghe alla sola figura professionale specifica per attività di sostegno.
Personale docente. CAPO I –
Personale docente. L’Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia formula la proposta di dotazione organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo presente i criteri del GLIP e le proposte del GLH. L’Ufficio XVI- Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia garantirà alle istituzioni scolastiche gli interventi di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati e non, che in stretta corresponsabilità con gli altri colleghi, attueranno il PEI. Il dirigente scolastico presenta all'Ufficio Scolastico Provinciale la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all’Istituto per l’anno scolastico successivo, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro dell’Istituto , tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di Istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.
Personale docente. Ai sensi dell’art. 24 comma 3 e 4 del CCNL ’99 “ gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione , ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi”.
Personale docente. Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 63 è soggetto a riduzione d'orario o licenziamento:
Personale docente. 1. Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 80 è soggetto a riduzione d'ora- rio o licenziamento, nell’ordine: - chi gode di pensione ordinaria; - chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità (65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione o 40 anni di contribuzione indipendente- mente dall’età); - chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 49 limitatamente alle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 80, vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.
Personale docente. Art. 1 - Misura dei compensi per i Docenti che effettuano il servizio di Collaboratore del Dirigente Scolastico e delle altre attività da togliere a monte prima della suddivisione del FIS tra i plessi scolastici: TOTALE € 5.372,50 lordo dipendente per n. ore 307
Personale docente. Il Consiglio all’unanimità delibera l’autorizzazione allo svolgimento della missione del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Lione per visiting professor a Lyon-1 e una collaborazione scientifica con il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, dal 17 ottobre 2015 al 31 marzo 2016.
Personale docente. A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), tenuto conto degli art.57 del vigente CCNL 2016-2019, l’orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a 38 ore più due ore su base volontaria. L’Istituzione scolastica riconosce ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le prime tre ore aggiuntive settimanali. Le restanti due ore aggiuntive settimanali sono volontarie e verranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa con una pari entità di ore di riduzione aumentata di una quota del 35%. Al termine del programma orario di flessibilità, le ore di lavoro aggiuntive volontarie prestate, già aumentate del 35%, e non recuperate saranno liquidate entro il termine ultimo del 31/08/2021. A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), l’orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a un massimo di 40 ore. La scuola riconoscerà ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le tre ore aggiuntive settimanali che saranno riconosciute di straordinario ai sensi dell’art. 61 del vigente CCNL.