Rinvio alle leggi Clausole campione

Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Rinvio alle leggi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali/provinciali. L’articolo 31 (Malattia e infortunio) si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni. Premesso che: L'ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al CCNL per la Formazione Professionale 01.01.2007-31.12.2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2008; le parti firmatarie del presente CCNL convengono che: 1) gli istituti associati e aderenti all'ANINSEI che svolgono esclusivamente attività di 47 formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007, applicano a tutto il personale il CCNL per la Formazione Professionale 2007-2010 e successivi rinnovi; 2) gli istituti associati e aderenti all'ANINSEI che svolgono oltre alle attività di cui all'articolo 1, parte seconda, del presente CCNL anche attività di formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007 applicano al personale impegnato in tali ultime attività e per tutta la durata dell'incarico specifico assegnato il CCNL per la Formazione Professionale. Le parti, in considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti all'ANINSEI, con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e dell'Art. 5 della L. 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L'ANINSEI s'impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e all'Art. 5 della L. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai CdS. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI (Art. 5, L. 236/93) A – LE CARATTERISTICHE DEL CdS DIFENSIVO.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente protocollo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991 L'anno …., il giorno ………….. presso la sede nazionale ………….di via in Roma, tra ………………….. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti a , con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L' s’impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza. 1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (XX.XX. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
Rinvio alle leggi. 1) Per quanto non previsto dal presente contratto indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15.7.66 n. 604, nella legge 20.5.70 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.90 n. 108, nella legge 29.12.90 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7/3/2015, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15/7/1966 n. 604, nella legge 20/5/1970 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11/5/1990 n. 108, nella legge 29/12/1990 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro. Ai lavoratori assunti a partire dal 7/3/2015 si applica la normativa in vigore. ALLEGATI: 1 - accordo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche 2 - accordo sulla costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione