Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Rinvio alle leggi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali/provinciali. L’articolo 31 (Malattia e infortunio) si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni. Premesso che: L'ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al CCNL per la Formazione Professionale 01.01.2007-31.12.2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2008; le parti firmatarie del presente CCNL convengono che:
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Rinvio alle leggi. 1) Per quanto non previsto dal presente contratto indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15.7.66 n. 604, nella legge 20.5.70 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.90 n. 108, nella legge 29.12.90 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente protocollo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto e i Sacerdoti diocesani di cui all’art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti suddetti, dispensati tem-poraneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsa-bilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto potrà procedere all’as-sunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del presente CCNL. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante del presente CCNL 2006/2009. Il giorno 4 giugno 2007 le parti: AGIDAE FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Sco-lastiche riconosciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi con-templata, di prestazioni volontarie ed autonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela speci-fica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in presenza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazio-ni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione au-tonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collabora-zione coordinata e continuativa anche a progetto e con la collaborazione occa-sionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para-subordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2...
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute. Visto l'articolo 36 e seguenti del Codice Civile Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che prevede la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale, è approvato il seguente STATUTO dell'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di ..............................