Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Rinvio alle leggi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali/provinciali. L’articolo 31 (Malattia e infortunio) si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni. Premesso che: L'ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al CCNL per la Formazione Professionale 01.01.2007-31.12.2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2008; le parti firmatarie del presente CCNL convengono che:
1) gli istituti associati e aderenti all'ANINSEI che svolgono esclusivamente attività di 47 formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007, applicano a tutto il personale il CCNL per la Formazione Professionale 2007-2010 e successivi rinnovi;
2) gli istituti associati e aderenti all'ANINSEI che svolgono oltre alle attività di cui all'articolo 1, parte seconda, del presente CCNL anche attività di formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007 applicano al personale impegnato in tali ultime attività e per tutta la durata dell'incarico specifico assegnato il CCNL per la Formazione Professionale. Le parti, in considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti all'ANINSEI, con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e dell'Art. 5 della L. 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L'ANINSEI s'impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e all'Art. 5 della L. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai CdS. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI (Art. 5, L. 236/93) A – LE CARATTERISTICHE DEL CdS DIFENSIVO.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente protocollo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Contratto indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 15/7/66 n. 604, nella L. 20/5/70, n.300, sullo Statuto dei lavoratori, nella L. 11/5/90, n.108, nella L. 29/12/90, n.407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.
Rinvio alle leggi. 1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
1. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto e i Sacerdoti diocesani di cui all’art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l’Istituto po- trà procedere all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del pre- sente CCNL.
2. Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali. Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009. Il giorno le parti: - AGIDAE - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L. e SINASCA concordano quanto segue: La Legge n. 62/00, recante il titolo “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche ricono- sciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplata, di presta- zioni volontarie ed autonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in pre- senza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione coordinata e con- tinuativa anche a progetto e con la collaborazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome p...
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute. Visto l'articolo 36 e seguenti del Codice Civile Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che prevede la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale, è approvato il seguente STATUTO dell'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di ..............................